Se è vero che la legittimazione ad
appellare deve essere riconosciuta soltanto ai soggetti
che siano stati parti nel giudizio di primo grado e che
siano rimasti soccombenti, deve tenersi però presente,
in senso contrario, che, configurandosi il condominio
come un ente di gestione sfornito di personalità
giuridica distinta da quella dei singoli condomini,
l'esistenza dell'amministratore non priva i singoli
condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti
esclusivi e comuni inerenti all' edificio condominiale.
Ed invero, i condomini, che devono
essere considerati non terzi ma parti originarie,
possono intervenire nel giudizio in cui la difesa dei
diritti sulle parti comuni sia stata già assunta
dall'amministratore; inoltre, possono ricorrere
all'autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di
inerzia dell'amministratore, a norma dell' art.1105 c.c.
applicabile anche al condominio per il rinvio posto
dall'art. 1139 c.c., sia allorquando gli altri condomini
non intendano agire o resistere in giudizio; possono
infine esperire i mezzi di impugnazione necessari ad
evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei
confronti dell'amministratore.
|