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Assegni di mantenimento: al giudice stabilire il quantum deducibile- L’aumento, anche se concordato tra le parti, non basta per modificare l’importo indicato nella pronuncia- Cassazione nell’ordinanza 10323 del 10 maggio-Fiscooggi.it

 

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L’aumento, anche se concordato tra le parti, non basta per modificare l’importo indicato nella pronuncia

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Tuir, gli assegni periodici corrisposti al coniuge – esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli – in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili, ai fini Irpef, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Questo il principio ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza 10323 del 10 maggio.

 

L’Amministrazione finanziaria propone ricorso alla Suprema corte avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale che, in accoglimento dell’appello proposto da un contribuente, aveva annullato la cartella di pagamento (per Irpef, anno 2000) emessa a seguito del mancato riconoscimento dell’intero onere deducibile (pari a 90 milioni di lire) dallo stesso corrisposto al coniuge separato, a titolo di assegno di mantenimento.

Secondo i giudici d’appello, infatti, la somma in questione è deducibile nell’intera misura di fatto concordata tra le parti, a nulla rilevando che non venga attivato il procedimento giurisdizionale per la sua modifica in aumento rispetto all’ammontare stabilito in una precedente pronunzia giudiziale.

 

Con un unico motivo di ricorso, l’ufficio finanziario denuncia la violazione della norma tributaria sostanziale che regola la materia – ossia l’articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir – nella parte in cui ammette la deducibilità dell’assegno di mantenimento limitatamente al quantum stabilito in Tribunale.

 

Per i giudici di piazza Cavour, l’eccezione è fondata, atteso che il riferimento normativo alla “…misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”, è da ritenersi, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, un insuperabile dato testuale.

Infatti, con le pronunce 23659/2006 e 16462/2002, la Cassazione ha affermato che la formulazione del richiamato articolo 10 – laddove prevede la deducibilità del solo assegno periodico corrisposto al coniuge, sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria – non consente la deduzione della somma corrisposta in unica soluzione in sostituzione dell’assegno stesso.

 

A sostegno di tale interpretazione, la Suprema corte richiama anche la sentenza della Corte costituzionale 370/1999 (cui hanno fatto seguito le più recenti pronunce 373/2008 e 113/2007), che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, lettera h), del Dpr 597/1973 (norma vigente ratione temporis, oggi riprodotta nell’attuale articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir) laddove non ammette in deduzione gli assegni alimentari prestati spontaneamente dal soggetto obbligato.

 

In buona sostanza, secondo la Consulta, la deducibilità fiscale di un onere non può essere generale e illimitata, ma va ponderata dal legislatore ordinario sulla base di criteri che contemperino le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino.

Ne deriva che, spetta al legislatore, secondo le sue valutazioni discrezionali, “…individuare gli oneri deducibili considerando il necessario collegamento con la produzione del reddito, il nesso di proporzionalità con il gettito generale dei tributi, nonché l’esigenza fondamentale di adottare le opportune cautele contro le evasioni di imposta (sentenza n. 143 del 1982; v. anche le sentenze nn. 108 del 1983 e 239 del 1993 e le ordinanze nn. 948 del 1988 e 556 del 1987)”.

Del resto, proseguono ancora i giudici di piazza del Quirinale, la deduzione dal reddito imponibile degli assegni alimentari rapportata al provvedimento dell’autorità giudiziaria, rappresenta una scelta più che opportuna da parte del legislatore “…ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria”.

 

Tali principi, chiosa da ultimo la Cassazione, sono totalmente estendibili agli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge, in conseguenza di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, anch’essi deducibili nella misura stabilita dal giudice “…nella specie ferma alla lontana sentenza del tribunale di Venezia n. 288 del 1978 senza che abbiano fiscalmente rilievo le maggiorazioni intervenute per eventuali patti privati successivi o accordati spontaneamente dal coniuge obbligato”.

 

In conclusione, si deve affermare che la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato è subordinata alla presenza di due presupposti: la certezza della natura e del quantum da corrispondere, determinata da un provvedimento giudiziale, e la periodicità dello stesso. Pertanto, ove la somma corrisposta al coniuge non è stabilita dal Tribunale, ma è concordata tra le parti e non è caratterizzata da periodicità, non è mai deducibile dal reddito.

Marco Denaro

 

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