Giudice di Pace di Ivrea, Sentenza
22 febbraio 2011, n. 91
Documenti e Approfondimenti
SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI
GIURIDICA LEX24
Demolizione dell'autoveicolo -
Perdita del possesso - Sentenza di accertamento -
Legittimazione passiva del PRA e non dell'ACI.
(c.p.c., art. 111)
Legittimato passivo nel giudizio
avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione
della perdita di possesso dell'autovettura demolita, è
l'ACI e non invece il PRA ove l'agenzia di pratiche
automobilistiche, incaricata di curare la pratica di
demolizione, sia rimasta inadempiente. Il PRA, difatti,
non è un soggetto giuridico autonomo bensì un ufficio
gestito dall'ACI cui vanno imputati tutti i rapporti.
Esso non può rivestire la qualità di parte nel processo
avente ad oggetto l'esercizio di azioni giudiziarie
inerenti il compimento delle sue attività ed il cui
destinatario sia l'ACI. Ne consegue che solo il
Conservatore del PRA può essere condannato a provvedere
alle annotazioni e trascrizioni conseguenti la sentenza
di cancellazione dell'autovettura.
Giudice di Pace di Ivrea, Sentenza
22 febbraio 2011, n. 91
Tassa automobilistica - Presupposti
- Possesso - Perdita del possesso - Prova documentale -
FattispecieATTISPECIE
La tassa automobilistica non è
dovuta a partire dalla data di perdita di possesso
dell'autoveicolo. Pertanto, le azioni giudiziarie volte
a recuperare le tasse automobilistiche non pagate devono
essere abbandonate quando l'interessato fornisce idonea
documentazione della mancanza di titolarità del veicolo.
Costituiscono prova idonea della perdita di possesso del
veicolo la dichiarazione della Ditta incaricata della
demolizione di aver preso in carico il veicolo e la
copia della pagina del registro di carico in cui è
indicata la targa del veicolo in questione. (Fattispecie
relativa alla mancata demolizione del veicolo da parte
dell'impresa incaricata).
Commissione Tributaria provinciale
di Milano, Sezione 25, Sentenza 17 marzo 2005, n. 41
Tributi - Imposte e tasse - In
genere - Tassa di possesso sugli autoveicoli - Esonero
dal pagamento
Ai fini dell'esonero dal pagamento
della tassa di possesso dell'autoveicolo, in ipotesi di
fallimento, condizione imprescindibile è che nel P. R.
A. vi sia stata annotazione della sentenza dichiarativa
dello stesso la quale, infatti, sancisce la perdita di
disponibilità del bene.
Tribunale Bari, Sezione 3 Civile,
Sentenza 4 settembre 2006, n. 2153
Tributi - Imposte e tasse - In
genere - Tassa di possesso sugli autoveicoli -
Presunzione di possesso - Prova contraria -
Ammissibilità
La disposizione di cui all'art. 5
D. L. 953/82, convertito nella L. 53/83 con cui si è
operata la trasformazione della tassa di circolazione
dei veicoli in tassa di possesso, individuando quale
soggetto tenuto al pagamento colui che alla scadenza del
termine risulti proprietario dal P. R. A., ha dato
semplicemente luogo ad una presunzione "juris tantum" di
possesso del veicolo da parte di colui che ne risulti in
tal modo proprietario, non escludendo comunque, la
possibilità di fornire a riguardo prova contraria,
mediante la dimostrazione dell'avvenuta perdita del
possesso.
Tribunale Bari, Sezione 3 Civile,
Sentenza 4 settembre 2006, n. 2153
Tributi erariali indiretti -
Tributi anteriori alla riforma del 1972 - Imposta sulla
circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche)
- Pagamento - In genere - Art. 5, comma trentaduesimo,
d.l. n. 953/82 - Disciplina - Collegamento della
cessazione dell'obbligo del tributo con la cancellazione
del veicolo dai registri del PRA - Portata - Limiti.
L'art. 5 comma trentaduesimo, del
d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 che
ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di
possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono
tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il
pagamento stabilito risultino essere proprietari dal
pubblico registro automobilistico, per i veicoli in essi
iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo
cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti
registri, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione
tributaria al dato formale dell'iscrizione, con la
conseguenza che essa cesserebbe, in caso di perdita del
possesso, soltanto a seguito della cancellazione per
annotazione sul pubblico registro automobilistico della
perdita della disponibilità del veicolo, ma pone
soltanto una presunzione relativa di appartenenza del
veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti
titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria
dell'avvenuta perdita del possesso.
Corte di Cassazione, Sezione
Tributaria Civile, Sentenza 28 aprile 2006, n. 10011
Veicoli - Tassa di circolazione -
Processo verbale di accertamento di mancato pagamento.
Con riguardo alla richiesta,
rivolta dall'Ufficio del registro al Comune, di
notificare a mezzo di messi comunali il processo verbale
di accertamento o di ingiunzione di pagamento afferente
ad omesso o insufficiente pagamento di tassa
automobilistica, la disciplina applicabile è quella
prevista dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27 entrata in
vigore l'11 aprile 1978, abrogativa, in parte qua, delle
disposizioni del capo V del D.P.R. n. 39 del 1953 non
modificata per effetto del D.L. n. 953 del 1982
convertito, con modif., nella legge n. 53 del 1983 che
ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di
possesso di autoveicoli , la quale non contiene alcuna
espressa previsione del potere di avvalimento di detti
messi per le notifiche in questione, le cui modalità
individua specificamente. In mancanza di uno specifico
fondamento legislativo, è esclusa la legittimità di un
siffatto avvalimento nel periodo intercorrente tra il 13
giugno 1990 data dell'abrogazione, ad opera dell'art.
64, comma primo, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n.
142 della disciplina degli artt. 273 e 274 del R.D. n.
383 del 1934, che abilitava i messi comunali, in
attuazione del generale dovere di cooperazione tra
pubbliche amministrazioni, a notificare, previa
esplicita richiesta, atti provenienti da amministrazioni
pubbliche diverse da quelle da cui dipendevano, onde la
responsabilità del comune in caso di omessa notifica e
il 21 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge
n. 265 del 1999 il cui art. 10 consente l'esercizio del
potere di cui si tratta nelle ipotesi residuali di
impossibilità di notifica diretta a mezzo del servizio
postale o di altre forme di notificazione previste dalla
legge.
Corte di Cassazione, Sezione 1
Civile, Sentenza 11 maggio 2005, n. 9914
Tassa automobilistica - Presupposti
- Possesso - Perdita del possesso - Prova documentale -
Fattispecie
La tassa automobilistica non è
dovuta a partire dalla data di perdita di possesso
dell'autoveicolo. Pertanto, le azioni giudiziarie volte
a recuperare le tasse automobilistiche non pagate devono
essere abbandonate quando l'interessato fornisce idonea
documentazione della mancanza di titolarità del veicolo.
Costituiscono prova idonea della perdita di possesso del
veicolo la dichiarazione della Ditta incaricata della
demolizione di aver preso in carico il veicolo e la
copia della pagina del registro di carico in cui è
indicata la targa del veicolo in questione. (Fattispecie
relativa alla mancata demolizione del veicolo da parte
dell'impresa incaricata).
Commissione Tributaria provinciale
di Milano, Sezione 25, Sentenza 17 marzo 2005, n. 41
Circolazione stradale - Veicoli -
Tasse - Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) -
Risultanze - Valore di presunzione semplice
Ai fini dell'applicazione delle
tasse automobilisti- che, alle risultanze del P.R.A. può
attribuirsi esclusivamente il valore di una presunzione
semplice, lasciata alla prudenza del giudice. Tale
presunzione può essere superata non solo
documentalmente, ma con ogni mezzo di prova da parte
dell'interessato, che dimostri l'esistenza di un evento
certo, idoneo ad escludere il legame fra il soggetto e
la disponibilità dell'autoveicolo, a far tempo da una
data individuata. (Fattispecie in tema di appello contro
la sentenza con cui il giudice di primo grado ha
annullato la cartella esattoriale ritenendo provata la
perdita della disponibilità della vettura per l'anno in
contestazione, in considerazione del mandato a vendere
conferito precedentemente dal ricorrente ad una
concessionaria auto) (1). (L.Sca.)
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(1) Conf. a Cass., Sez. I, sentenza
6 marzo 2003, n. 3350. Sul punto già in precedenza erano
intervenuti la Corte Costituzionale prima e la
Cassazione poi chiarendo che l'obbligo di diligenza
imposto all'interessato per finalità fiscali, non
determinava una situazione che si sottraeva ai principi
regolatori in materia di trasferimento, dato che rendeva
configurabile un'ipotesi di presunzione relativa,
suscettibile sia con riferimento alla trascrizione che
alla annotazione, di essere vinta attraverso una
rigorosa prova contraria, che si individuò in documenti
di data certa (Corte cost., sentenza 15 aprile 1993,
n.164; Cass., sentenze n. 7668/1997, n. 8176/1997 e n.
10794/1997).
Corte d'Appello di Napoli, Sezione
1 Civile, Sentenza 23 dicembre 2003, n. 3645
Tasse automobilistiche - Soggetti
tenuti al pagamento - Risultanze del P.R.A.
In tema di tasse automobilistiche,
l'art. 5 della legge n. 53 del 1983 la` ove individua i
soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica
in "coloro che alla scadenza del termine utile per il
pagamento stabilito .... risultano essere proprietari
dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in
esso iscritti", non pone una presunzione "iuris et de
iure", ma solo una presunzione relativa che puo` essere
vinta dalla prova contraria.
Corte di Cassazione, Sezione 1
Civile, Sentenza 4 novembre 1997, n. 10794
Circolazione stradale - tassa di
circolazione - Pagamento - Effettivo proprietario
L'art. 5, comma 32, del decreto
legge 30 dicembre 1982 n. 953, nel testo sostituito
dalla legge di conversione 28 febbraio 1983 n. 53 -
secondo cui al pagamento della tassa di circolazione
sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile
per il pagamento, risultino essere proprietari del
veicolo dal pubblico registro automobilistico - mentre
ricollega alle risultanze del P.R.A. la individuazione
del debitore tributario al fine di facilitare l'azione
dell'Amministrazione finanziaria, non comporta il venir
meno del legame tra il tributo e la proprieta` del
veicolo; ne consegue che l'onere economico del tributo
ricade su chi, in base al regime di circolazione dei
veicoli, e` l'effettivo proprietario nel periodo di
tempo al quale il debito tributario si riferisce. Questi
pertanto e` tenuto a rimborsare, di quanto pagato a tale
titolo alla Amministrazione finanziaria, colui il quale
risulti essere ancora proprietario del veicolo al P.R.A.
per la omessa annotazione del trasferimento.
Corte di Cassazione, Sezione 1
Civile, Sentenza 10 giugno 1994, n. 5657
Questioni analoghe
Imposte e tasse - Tasse sugli
autoveicoli - Determinazione - Omessa previsione di un
meccanismo atto a determinare la progressività in
diminuzione dell'imposta, in coerenza con l'asserita
riduzione di valore del bene nel tempo - Denunciata
violazione dei principi di uguaglianza, della capacità
contributiva e di progressività del sistema tribiutario
- Asserita lesione dei principi costituzionali in
materia di proprietà privata - Omessa descrizione della
fattispecie e richiesta di pronuncia additiva senza
indicazione di una soluzione costituzionalmente
obbligata - Manifesta inammissibilità della questione -
Assorbimento di ulteriore profilo di inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 5/2/1953, n. 39, nonché della tariffa A
ad esso allegata, e dell'art. 1 del decreto ministeriale
27/12/1997, censurati, in riferimento agli artt. 3, 42,
terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione,
nella parte in cui non prevedono la progressiva
diminuzione della tassa automobilistica in
corrispondenza della perdita di valore del bene
conseguente al trascorrere del tempo. Il rimettente,
infatti, omette del tutto la descrizione del caso
concreto sottoposto al suo esame e sollecita un
intervento additivo senza indicare una soluzione
costituzionalmente obbligata in una materia rimessa alla
discrezionalità del legislatore; resta assorbito
l'ulteriore profilo di inammissibilità, concernente
l'ammissibilità dello scrutinio di legittimità
costituzionale del combinato disposto di norme, una
delle quali non avente forza di legge. - Negli stessi
termini, vedi, citata, ordinanza n. 333/2007.
Corte Costituzionale, Ordinanza 1°
agosto 2008, n. 333
Veicoli - Tassa automobilistica -
Destinazione del veicolo a rottamazione - Debenza -
Sussiste
La sentenza ha affrontato il
controverso problema riguardante la possibilità o meno
di rimborsare al contribuente la tassa automobilistica a
seguito della cancellazione del veicolo dal Pubblico
registro automobilistico. In particolare la Ctr Lazio ha
chiarito che l'esenzione dal tributo e di conseguenza il
diritto al rimborso del rateo relativo al residuo
periodo dell'annualità d'imposta, spetta per gli
autoveicoli per i quali sia venuto meno il possesso per
motivi indipendenti dalla volontà del contribuente,
quali un furto o una causa di forza maggiore, ma non
anche quando lo spossessamento del veicolo si è
verificato per volere del contribuente come nel caso
della rottamazione.
Commissione Tributaria regionale
Lazio, Sezione 14, Sentenza 22 aprile 2008, n. 69
Tributi - Autoveicoli (tassa sugli)
- Determinazione della tassa - Omessa previsione
legislativa di un meccanismo atto a determinare la
progressività in diminuzione dell'imposta in coerenza
con l'asserita riduzione di valore del bene nel tempo -
Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di
capacità contributiva e di progressività del sistema
tributario - Asserita lesione dei principi
costituzionali in materia di proprietà privata.
È rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. n.
39/1953 della Tariffa A allegata allo stesso
provvedimento e dall'art. 1 del d.m. 27 dicembre 1997
che ha modificato il calcolo della tassa previsto dal
citato d.P.R. nella parte in cui non è prevista la
gradualità in diminuzione, della tassa sugli autoveicoli
nell'arco dei trenta anni. Le citate norme appaiono
viziate di incostituzionalità poiché non prevedono un
meccanismo necessario ed indispensabile atto a
determinare la progressività in diminuzione dell'imposta
affinché quest'ultima possa rispondere ai principi
sanciti dal Legislatore nella l. 21 novembre 2000, n.
342, art. 63, primo comma. La mancata previsione di un
tale meccanismo appare essere in contrasto con gli artt.
53, 42 e 3 della Costituzione. (L.Sca.)
Commissione Tributaria provinciale
Roma, Civile, Ordinanza 8 giugno 2007, n. 70
Imposte e tasse - Tassa
automobilistica - Pagamento per l'intero anno anzicchè
proporzionalmente ai mesi di possesso del veicolo -
Lamentata lesione del principio di capacità contributiva
e del principio di eguaglianza - Difetto di rilevanza
della questione per insussistenza "ictu oculi" della
pretesa impositiva - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
dell'art. 5 commi trentaduesimo, trentaseiesimo e
trentanovesimo, del decreto legge 30/12/1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, nella legge 28/2/1983, n.
53 «in combinato disposto» con l'art. 1, lettera a), del
decreto del Ministro delle finanze 25/11/1985, n. 7307
«nella parte in cui prevede il pagamento della tassa
automobilistica in un'unica soluzione per periodi
annuali fissi anticipati senza prevedere che l'imposta
sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si
è protratto il possesso del veicolo». Il rimettente,
infatti, nel caso dedotto in giudizio, ha omesso di
considerare, che, essendo tenuti al pagamento della
tassa coloro che risultino proprietari alla data di
scadenza del termine ultimo fissato per il pagamento, il
ricorrente non era tenuto al pagamento dell'imposta
poiché, a quella data, non risultava più proprietario
dell'autoveicolo, avendo già provveduto all'annotazione
della perdita di possesso. Pertanto, risultando la
pretesa impositiva 'ictu oculi' destituita di
fondamento, la questione sollevata appare priva di
rilevanza.
Corte Costituzionale, Ordinanza 10
aprile 2003, n. 120
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