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Negata l'equiparabilità tra magistrati onorari e magistrati dell'ordine giudiziario

 

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Corte di Cassazione Sezioni Unite civili – Sentenza 29 marzo 2011, n. 7099 –Lex 24.it

 

 

a cura di Chiara Teodorani, avvocato

 

 

 

Le Sezioni Unite confermano il principio di diritto per cui i magistrati onorari non sono equiparabili a quelli dell’ordine giudiziario. Conseguentemente ritengono che chi ha svolto funzioni di magistrato onorario non ha diritto all’iscrizione all’albo professionale degli avvocati.

 

Corte di Cassazione Sezioni Unite civili – Sentenza 29 marzo 2011, n. 7099

Professioni – Albo avvocati - Iscrizione – Giudice onorario - Non ha diritto.

Chi ha svolto la funzione di vice procuratore onorario non ha diritto, come i magistrati, all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, in quanto i magistrati onorari restano estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. In particolare, mentre i giudici di professione costituiscono l'ordine giudiziario cui l'art. 104 della Costituzione garantisce l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere, i giudici onorari hanno riconosciuta dallo stesso ordinamento giudiziario solo un'appartenenza funzionale allo stesso ordine giudiziario, con la conseguenza che è escluso che abbiano il medesimo titolo dei togati all'iscrizione dell'albo degli avvocati.

 

SINTESI NORMATIVA

L’art. 4, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modifiche, stabilisce che l’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico Ministero, precisa poi, che appartengono a tale ordine come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, giudici popolari della corte di assise e della corte di assise di appello.

Il magistrato onorario è, quindi, un membro dell’ordine dell’Ordine giudiziario la cui funzione giurisdizionale è caratterizzata dalla temporaneità e dalla tendenziale gratuità, in quanto non riceve una retribuzione, ma solo un’indennità per l’attività svolta. In relazione alla funzione, alla durata o ai compensi, è necessario fare una distinzione fra:

§          Giudice di Pace

§          Giudice onorario di Tribunale

§          Giudice onorario Aggregato

§          Vice Procuratore Onorario

§          Altri giudici

In merito a quest’ultimi deve essere compiuta una ulteriore classificazione a seconda di chi interviene, a vario titolo, nel processo, come i giudici onorari del Tribunale per i minorenni, gli esperti della Sezione Specializzata Agraria o del Tribunale di Sorveglianza e i Giudici popolari e di chi si occupa di giurisdizioni diverse, come i giudici che svolgono funzioni di Consiglieri di Cassazione o i componenti delle Commissioni Tributarie.

Le funzioni, i poteri e le regole che caratterizzano la magistratura, invece, emergono con chiarezza dalla Costituzione della Repubblica Italiana, al titolo IV, I sezione, ove in primis si evince all’art. 104 Cost. che la magistratura “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Le successive norme, oltre a definire il ruolo proprio della magistratura, al tempo stesso evidenziano anche le relative differenze rispetto alla categoria dei magistrati onorari, infatti, all’art. 106 Cost. è stabilito che “le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso” e all’art. 108 Cost. si precisa che “le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia”.  Quest’ultima affermazione richiama l’attenzione sui magistrati onorari che vengono, pertanto, definiti da un lato come “estranei”, ma allo stesso tempo viene riconosciuta loro, l’indipendenza, svolgendo funzioni giurisdizionali.

Costituzione della Repubblica Italiana: artt. 104 – 106- 108;

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12: art. 4;

R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 : art. 26

 

IL COMMENTO

In fatto, il ricorrente avendo svolto funzioni di vice procuratore onorario per cinque anni consecutivi affermava di avere diritto all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati ai sensi dell'art. 26, 1 comma, lett. b, R.D. del 27/11/1933, n. 1578. Il Consiglio Nazionale forense, con decisione del 28 novembre 2009, rigettava il ricorso ritenendo non equiparabile la posizione di magistrato onorario a quella di magistrato dell'ordine giudiziario.

La decisione veniva impugnata dall'istante che, pur riconoscendo le differenze tra magistrati di ruolo e magistrati onorari, negava che tale mancata equiparazione potesse rilevare anche ai fini della iscrizione all'albo professionale degli avvocati e, conseguentemente, riteneva che il diniego dell'iscrizione ponesse dubbi sulla legittimità costituzionale, ex. art. 3 Cost., del differente trattamento tra categorie.

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONI UNITE CIVILI

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente agg.

 

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di Sezione

 

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

 

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

 

Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere

 

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

 

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

 

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

 

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso iscritto al n. 16574 del Ruolo Generale degli affari civili del 2010, proposto da:

 

LO. SA. , elettivamente domiciliato in Roma alla Via Sansepolcro n. 3/B, presso l'avv. Paola Piccinno con l'avv. BELMONTE GUIDO che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

 

- ricorrente -

 

contro

 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

 

- intimati -

 

avverso la decisione del Consiglio nazionale forense n. 253/09 del 28 novembre - 30 dicembre 2009;

 

Udita, alla pubblica udienza del 1 marzo 2011, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte;

 

Udito l'avv. Belmonte, per il ricorrente, e il P.M. Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

 

1. Con ricorso presentato al Consiglio nazionale forense ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 31, u.c., il dr. Lo. ha domandato di essere iscritto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola che per tre mesi aveva omesso di pronunciarsi sulla stessa istanza, affermando di avere diritto all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, per avere svolto le funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Napoli per cinque anni consecutivi, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b, di detto Regio Decreto.. Il Consiglio nazionale forense, con decisione 28 novembre - 30 dicembre 2009 notificata al Lo. il 12 maggio successivo, ha rigettato la domanda di iscrizione, ritenendo non equiparabile la posizione di magistrato onorario a quella di magistrato dell'ordine giudiziario. Per la cassazione di tale pronuncia il Lo. ha proposto ricorso di un unico motivo, notificato il 10 - 11 giugno 2010 e illustrato da memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., ed ha denunciato violazione del Regio Decreto 26 novembre 1933, n. 1578, articolo 26, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente, pur riconoscendo le differenze riscontrate anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 6 febbraio 2006, tra magistrati di ruolo e magistrati onoraria nel sistema di nomina, che solo per i primi e' quello del concorso, nella temporaneita' dell'incarico dei secondi e per la tendenziale gratuita' delle funzioni esercitate da costoro, nega che tale mancata equiparazione tra magistrati togati e onorari rilevi anche ai fini della iscrizione all'albo professionale degli avvocati.

 

Si afferma in ricorso che la ratio del citato Regio Decreto del 1933, articolo 26, prevede solo l'appartenenza all'ordine giudiziario dei giudici onorari che li rende idonei alla iscrizione all'albo nell'ipotesi di esercizio delle funzioni giurisdizionali per il periodo di tempo di cui al citato articolo dell'ordinamento della professione di avvocato, come confermano la lettera e) di detta norma e l'articolo 30, lettera f), che davano diritto ai vice pretori onorari con dodici o quindici anni di anzianita' alla iscrizione.

 

Ad avviso del ricorrente, tale iscrizione non e' negabile, dopo che ai giudici onorari sono state attribuite le medesime funzioni svolte da quelli ordinari, dovendosi altrimenti dubitare della legittimita' costituzionale della non equiparazione di tali categorie, per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., considerato anche il diverso trattamento riservato ai vice pretori onorari nei sensi sopra indicati.

 

2. Il ricorso e' manifestamente infondato, avendo questa Corte gia' enunciato (Cass. n. 8737 del 2008 e 4905 del 1997), con riferimento ai giudici conciliatori e ai giudici di pace, il principio di diritto per il quale i "magistrati onorari" nominati in base alla legge sull'ordinamento giudiziario come previsto dall'articolo 106 Cost., comma 2, non sono equiparabili a quelli dell'ordine giudiziario ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati, sulla base del mero decorso dell'arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 26, comma 1, lettera b, e articolo 30, lettera a", norma quest'ultima relativa all'albo degli avvocati all'epoca distinto da quello dei procuratori. I magistrati onorar restano infatti "estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia" (articolo 108 Cost.), ai quali e' assicurata la medesima indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati; come tali essi non sono equiparabili a "coloro che per cinque anni siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo" di cui al Regio Decreto n. 1578 del 1933, articolo 26, in quanto solo per questi ultimi il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacita' professionale del soggetto che chiede l'iscrizione, analoga a quella di chi partecipa al c.d. esame di concorso per la professione di avvocato (cosi' espressamente C. Cost. 22 dicembre 1980 n. 174). L'esigenza di un particolare accertamento dell'idoneita' professionale per i giudici onorari e' del resto confermato anche dalla previsione speciale relativa ai vice pretori onorar per i quali l'iscrizione era consentita non solo dopo un periodo di tempo di esercizio della funzione giurisdizionale maggiore di quello sancito per i giudici togati (dodici e quindici anni ai sensi della Legge n. 1578 del 1933, articolo 26, lettera e, articolo 30, lettera f) ma anche alla condizione del rilascio dai Capi della Corte d'appello di appartenenza di un attestato della loro "particolare capacita' e cultura nell'esercizio delle funzioni", costituente una valutazione tecnica della loro idoneita' alla professione forense.

 

D'altronde, mentre i giudici di professione costituiscono l'ordine giudiziario di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 4, comma 1, ordine cui l'articolo 104 Cost., garantisce l'autonomia e indipendenza da ogni altro potere, i giudici onorari hanno riconosciuta dallo stesso ordinamento giudiziario solo una appartenenza "funzionale" allo stesso ordine giudiziario (secondo comma del citato articolo 4), per la quale deve negarsi che abbiano il medesimo titolo dei giudici togati alla iscrizione all'albo degli avvocati.

 

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione restano a carico del ricorrente che le ha anticipate.

 

P.Q.M.

 

La Corte a sezioni unite rigetta il ricorso.

 

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