Corte
di Cassazione Sezioni Unite civili – Sentenza 29 marzo
2011, n. 7099 –Lex 24.it
a cura di
Chiara Teodorani, avvocato
Le Sezioni Unite confermano il principio di diritto per
cui i magistrati onorari non sono equiparabili a quelli
dell’ordine giudiziario. Conseguentemente ritengono che
chi ha svolto funzioni di magistrato onorario non ha
diritto all’iscrizione all’albo professionale degli
avvocati.
Corte di Cassazione Sezioni Unite civili – Sentenza 29
marzo 2011, n. 7099
Professioni – Albo avvocati - Iscrizione – Giudice
onorario - Non ha diritto.
Chi ha svolto la funzione di vice procuratore onorario
non ha diritto, come i magistrati, all'iscrizione
all'albo professionale degli avvocati, in quanto i
magistrati onorari restano estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia. In particolare,
mentre i giudici di professione costituiscono l'ordine
giudiziario cui l'art. 104 della Costituzione garantisce
l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere, i
giudici onorari hanno riconosciuta dallo stesso
ordinamento giudiziario solo un'appartenenza funzionale
allo stesso ordine giudiziario, con la conseguenza che è
escluso che abbiano il medesimo titolo dei togati
all'iscrizione dell'albo degli avvocati.
SINTESI NORMATIVA
L’art. 4, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive
modifiche, stabilisce che l’ordine giudiziario è
costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei
tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico
Ministero, precisa poi, che appartengono a tale ordine
come magistrati onorari i giudici di pace, i
giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli
esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte
di appello per i minorenni ed, inoltre, giudici popolari
della corte di assise e della corte di assise di
appello.
Il magistrato onorario è, quindi, un membro dell’ordine
dell’Ordine giudiziario la cui funzione giurisdizionale
è caratterizzata dalla temporaneità e dalla tendenziale
gratuità, in quanto non riceve una retribuzione, ma solo
un’indennità per l’attività svolta. In relazione alla
funzione, alla durata o ai compensi, è necessario fare
una distinzione fra:
§ Giudice di Pace
§ Giudice onorario di Tribunale
§ Giudice onorario Aggregato
§ Vice Procuratore Onorario
§ Altri giudici
In merito a quest’ultimi deve essere compiuta una
ulteriore classificazione a seconda di chi interviene, a
vario titolo, nel processo, come i giudici onorari del
Tribunale per i minorenni, gli esperti della Sezione
Specializzata Agraria o del Tribunale di Sorveglianza e
i Giudici popolari e di chi si occupa di giurisdizioni
diverse, come i giudici che svolgono funzioni di
Consiglieri di Cassazione o i componenti delle
Commissioni Tributarie.
Le funzioni, i poteri e le regole che caratterizzano la
magistratura, invece, emergono con chiarezza dalla
Costituzione della Repubblica Italiana, al titolo IV, I
sezione, ove in primis si evince all’art. 104 Cost. che
la magistratura “costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere”. Le successive norme,
oltre a definire il ruolo proprio della magistratura, al
tempo stesso evidenziano anche le relative differenze
rispetto alla categoria dei magistrati onorari, infatti,
all’art. 106 Cost. è stabilito che “le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso” e all’art. 108
Cost. si precisa che “le norme sull'ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici
delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia”. Quest’ultima
affermazione richiama l’attenzione sui magistrati
onorari che vengono, pertanto, definiti da un lato come
“estranei”, ma allo stesso tempo viene riconosciuta
loro, l’indipendenza, svolgendo funzioni
giurisdizionali.
Costituzione della Repubblica Italiana:
artt.
104 – 106- 108;
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12:
art. 4;
R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 :
art. 26
IL COMMENTO
In fatto, il ricorrente avendo svolto funzioni di vice
procuratore onorario per cinque anni consecutivi
affermava di avere diritto all'iscrizione
all'albo professionale degli avvocati ai sensi dell'art.
26, 1 comma, lett. b, R.D. del 27/11/1933, n. 1578. Il
Consiglio Nazionale forense, con decisione del 28
novembre 2009, rigettava il ricorso ritenendo non
equiparabile la posizione di magistrato onorario a
quella di magistrato dell'ordine giudiziario.
La decisione veniva impugnata dall'istante che, pur
riconoscendo le differenze tra magistrati di ruolo e
magistrati onorari, negava che tale mancata
equiparazione potesse rilevare anche ai fini della
iscrizione all'albo professionale degli avvocati e,
conseguentemente, riteneva che il diniego
dell'iscrizione ponesse dubbi sulla legittimità
costituzionale, ex. art. 3 Cost., del differente
trattamento tra categorie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo
Presidente agg.
Dott. ELEFANTE Antonino -
Presidente di Sezione
Dott. SALVAGO Salvatore -
Consigliere
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere
Dott. FORTE Fabrizio - rel.
Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore -
Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo -
Consigliere
Dott. DI CERBO Vincenzo -
Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16574
del Ruolo Generale degli affari civili del 2010,
proposto da:
LO. SA. , elettivamente domiciliato
in Roma alla Via Sansepolcro n. 3/B, presso l'avv. Paola
Piccinno con l'avv. BELMONTE GUIDO che lo rappresenta e
difende, per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
NAPOLI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione del Consiglio
nazionale forense n. 253/09 del 28 novembre - 30
dicembre 2009;
Udita, alla pubblica udienza del 1
marzo 2011, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte;
Udito l'avv. Belmonte, per il
ricorrente, e il P.M. Dott. IANNELLI Domenico, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso presentato al
Consiglio nazionale forense ai sensi del R.D.L. 27
novembre 1933, n. 1578, articolo 31, u.c., il dr. Lo. ha
domandato di essere iscritto al Consiglio dell'ordine
degli avvocati di Nola che per tre mesi aveva omesso di
pronunciarsi sulla stessa istanza, affermando di avere
diritto all'iscrizione all'albo professionale degli
avvocati, per avere svolto le funzioni di vice
procuratore onorario presso la Procura della Repubblica
di Napoli per cinque anni consecutivi, ai sensi
dell'articolo 26, comma 1, lettera b, di detto Regio
Decreto.. Il Consiglio nazionale forense, con decisione
28 novembre - 30 dicembre 2009 notificata al Lo. il 12
maggio successivo, ha rigettato la domanda di
iscrizione, ritenendo non equiparabile la posizione di
magistrato onorario a quella di magistrato dell'ordine
giudiziario. Per la cassazione di tale pronuncia il Lo.
ha proposto ricorso di un unico motivo, notificato il 10
- 11 giugno 2010 e illustrato da memoria ai sensi
dell'articolo 378 c.p.c., ed ha denunciato violazione
del Regio Decreto 26 novembre 1933, n. 1578, articolo
26, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Il
ricorrente, pur riconoscendo le differenze riscontrate
anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 60
del 6 febbraio 2006, tra magistrati di ruolo e
magistrati onoraria nel sistema di nomina, che solo per
i primi e' quello del concorso, nella temporaneita'
dell'incarico dei secondi e per la tendenziale gratuita'
delle funzioni esercitate da costoro, nega che tale
mancata equiparazione tra magistrati togati e onorari
rilevi anche ai fini della iscrizione all'albo
professionale degli avvocati.
Si afferma in ricorso che la ratio
del citato Regio Decreto del 1933, articolo 26, prevede
solo l'appartenenza all'ordine giudiziario dei giudici
onorari che li rende idonei alla iscrizione all'albo
nell'ipotesi di esercizio delle funzioni giurisdizionali
per il periodo di tempo di cui al citato articolo
dell'ordinamento della professione di avvocato, come
confermano la lettera e) di detta norma e l'articolo 30,
lettera f), che davano diritto ai vice pretori onorari
con dodici o quindici anni di anzianita' alla
iscrizione.
Ad avviso del ricorrente, tale
iscrizione non e' negabile, dopo che ai giudici onorari
sono state attribuite le medesime funzioni svolte da
quelli ordinari, dovendosi altrimenti dubitare della
legittimita' costituzionale della non equiparazione di
tali categorie, per contrasto con il principio di
eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., considerato
anche il diverso trattamento riservato ai vice pretori
onorari nei sensi sopra indicati.
2. Il ricorso e' manifestamente
infondato, avendo questa Corte gia' enunciato (Cass. n.
8737 del 2008 e 4905 del 1997), con riferimento ai
giudici conciliatori e ai giudici di pace, il principio
di diritto per il quale i "magistrati onorari" nominati
in base alla legge sull'ordinamento giudiziario come
previsto dall'articolo 106 Cost., comma 2, non sono
equiparabili a quelli dell'ordine giudiziario ai fini
dell'iscrizione all'albo degli avvocati, sulla base del
mero decorso dell'arco temporale stabilito dalla legge
per i magistrati professionali, ai sensi del R.D.L. n.
1578 del 1933, articolo 26, comma 1, lettera b, e
articolo 30, lettera a", norma quest'ultima relativa
all'albo degli avvocati all'epoca distinto da quello dei
procuratori. I magistrati onorar restano infatti
"estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia" (articolo 108 Cost.), ai quali e' assicurata
la medesima indipendenza nell'esercizio delle funzioni
giurisdizionali dei giudici togati; come tali essi non
sono equiparabili a "coloro che per cinque anni siano
stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o
amministrativo" di cui al Regio Decreto n. 1578 del
1933, articolo 26, in quanto solo per questi ultimi il
concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento
della capacita' professionale del soggetto che chiede
l'iscrizione, analoga a quella di chi partecipa al c.d.
esame di concorso per la professione di avvocato (cosi'
espressamente C. Cost. 22 dicembre 1980 n. 174).
L'esigenza di un particolare accertamento dell'idoneita'
professionale per i giudici onorari e' del resto
confermato anche dalla previsione speciale relativa ai
vice pretori onorar per i quali l'iscrizione era
consentita non solo dopo un periodo di tempo di
esercizio della funzione giurisdizionale maggiore di
quello sancito per i giudici togati (dodici e quindici
anni ai sensi della Legge n. 1578 del 1933, articolo 26,
lettera e, articolo 30, lettera f) ma anche alla
condizione del rilascio dai Capi della Corte d'appello
di appartenenza di un attestato della loro "particolare
capacita' e cultura nell'esercizio delle funzioni",
costituente una valutazione tecnica della loro idoneita'
alla professione forense.
D'altronde, mentre i giudici di
professione costituiscono l'ordine giudiziario di cui al
Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 4, comma
1, ordine cui l'articolo 104 Cost., garantisce
l'autonomia e indipendenza da ogni altro potere, i
giudici onorari hanno riconosciuta dallo stesso
ordinamento giudiziario solo una appartenenza
"funzionale" allo stesso ordine giudiziario (secondo
comma del citato articolo 4), per la quale deve negarsi
che abbiano il medesimo titolo dei giudici togati alla
iscrizione all'albo degli avvocati.
Il ricorso deve quindi essere
rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione
restano a carico del ricorrente che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite rigetta il
ricorso. |