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IL DIRITTO ALLE DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI ANCHE SE VIENE FATTO VALERE CONTEMPORANEAMENTE AL DIRITTO ALLA QUALIFICA - Che è soggetta a prescrizione decennale (Cassazione Sezione Lavoro n. 8057 dell'8 aprile 2011, Pres. Miani Canevari, Rel. Curcuruto)-Legge e giustizia.it.

 

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La giurisprudenza meno recente, premesso che il diritto alla qualifica superiore e quello alle differenze retributive per le mansioni effettivamente svolte soggiacciono ad un differente regime prescrizionale: il primo alla prescrizione decennale, insuscettibile di sospensione durante il corso del rapporto, ed il secondo alle prescrizioni brevi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ., i cui termini invece restano sospesi in relazione ai rapporti di lavoro non assistiti dalla stabilità cosiddetta reale, ha affermato che se il diritto alle differenze retributive sia fatto valere in dipendenza del diritto alla qualifica, spettante in correlazione al vantato diritto alla promozione, e non già autonomamente in correlazione ad un dedotto e provato svolgimento di mansioni superiori tutelabili ex art. 36 cost., la prescrizione decennale applicabile al diritto alla qualifica si estende anche ai diritti patrimoniali consequenziali. Questo punto di vista è stato però successivamente modificato in favore del principio secondo cui mentre l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della superiore qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. (Cass. 6750/1996; 7911/1997, secondo la quale detto termine decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale).

 

 

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