La giurisprudenza meno recente,
premesso che il diritto alla qualifica superiore e
quello alle differenze retributive per le mansioni
effettivamente svolte soggiacciono ad un differente
regime prescrizionale: il primo alla prescrizione
decennale, insuscettibile di sospensione durante il
corso del rapporto, ed il secondo alle prescrizioni
brevi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1
cod. civ., i cui termini invece restano sospesi in
relazione ai rapporti di lavoro non assistiti dalla
stabilità cosiddetta reale, ha affermato che se il
diritto alle differenze retributive sia fatto valere in
dipendenza del diritto alla qualifica, spettante in
correlazione al vantato diritto alla promozione, e non
già autonomamente in correlazione ad un dedotto e
provato svolgimento di mansioni superiori tutelabili ex
art. 36 cost., la prescrizione decennale applicabile al
diritto alla qualifica si estende anche ai diritti
patrimoniali consequenziali. Questo punto di vista è
stato però successivamente modificato in favore del
principio secondo cui mentre l'azione promossa dal
lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il
riconoscimento della qualifica superiore si prescrive
nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946
cod. civ., le azioni dirette ad ottenere le differenze
retributive derivanti dal riconoscimento della superiore
qualifica si prescrivono nel termine quinquennale
previsto dall'art. 2948 cod. civ. (Cass. 6750/1996;
7911/1997, secondo la quale detto termine decorre anche
quando il diritto a tali differenze venga fatto valere
contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla
qualifica superiore, soggetto alla prescrizione
decennale).
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