La Corte di
Cassazione ha annullato con rinvio per vizio di
motivazione l’ordinanza con la quale il Tribunale di
Roma, Sezione per il Riesame, confermava un decreto di
sequestro preventivo per equivalente ex articolo 322 ter
c.p.c. di un bene immobile in comunione tra l’indagato e
il coniuge. La
citata sentenza della Cassazione è stata emessa a
seguito del ricorso presentato dal coniuge per vizio di
motivazione ed illogicità dell’ordinanza, con il quale
denunciava il trasferimento, in data antecedente al
sequestro, della proprietà dell’immobile in un fondo
patrimoniale a garanzia dei bisogni della famiglia, con
contestuale trasferimento della parte di proprietà
dell’indagato (50%) a favore del coniuge ricorrente.
La Cassazione, pur condividendo “il ragionamento seguito
dal Tribunale laddove ha condivisibilmente ritenuto
assoggettabili a sequestro preventivo, in vista della
confisca per equivalente, beni cointestati con terzi
estranei, ma comunque nella disponibilità dell’indagato
… in aderenza al principio secondo il quale la
previsione di cui all’art. 322 ter c.p.p. consente che
la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia
la disponibilità per un valore corrispondete a quello
che avrebbe dovuto costituire oggetto della confisca,
senza che valgano in contrario eventuali presunzioni o
vincoli regolanti i rapporti interni tra creditori e
debitori solidali”, nel caso di specie, ha ritenuto la
sentenza non adeguatamente motivata sotto “il profilo
della disponibilità del bene in capo all’indagato, dato
per dimostrato sulla base della sola circostanza della
cointestazione in parti uguali (50%) del bene medesimo
tra l’indagato ed il coniuge”. Proprio la destinazione
del bene al fondo patrimoniale, secondo la Cassazione,
determina la necessità di motivare analiticamente la
decisione in merito alla disponibilità del bene in capo
all’indagato. Circostanza sulla quale il Tribunale non
si era pronunciato. Al termine dell’udienza camerale, la
Corte di Cassazione ha rinviato la causa al Tribunale di
Roma per il riesame delle circostanze contestate, della
regolarità dell’atto di cessione intervenuto tra i
coniugi e della disponibilità effettiva del bene in capo
all’indagato, alla luce degli elementi emersi nel corso
dei giudizi.
Ricordiamo, per completezza, che con la costituzione di
un fondo patrimoniale ex articolo 167 del Codice Civile,
entrambi i coniugi o solo uno di essi, o terzi, possono
vincolare, per atto pubblico, determinati beni immobili,
beni mobili registrati o titoli di credito al
soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Pertanto, i
beni vincolati risulteranno sottratti alla piena ed
effettiva disponibilità dei coniugi (oltre che dei
creditori).
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