La sentenza emessa dal GDP di
Palermo sez. VIII civile lo scorso 22/02/11 costituisce
un unicum, poiché, per la prima volta, riconosce che
l’esposizione del “contrassegno invalidi” costituisce
una scriminante assimilabile all’esercizio di diritto ex
art. 51 cp.
Un disabile parcheggiava la sua
vettura, esponendo il dovuto tagliando, in sosta
vietata, rectius con le ruote sul marciapiede e gli era
inflitta la sanzione prevista dall’art. 158 C.S.
Questi impugnava il verbale di
accertamento invocando la suddetta scriminante.
Il GDP, riprendendo un nuovo
orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr.Cass. Civ. 1272/2008, 17689/2007 e 21918/2006) ha
equiparato l’esposizione del citato permesso
all’esercizio di un diritto. Infatti come più volte
espresso dalla nostra Costituzione e dal Trattato di
Nizza, che riprende, aggiornandola, la dichiarazione dei
diritti fondamentali dell’uomo, ora parte integrante del
Trattato di Lisbona, tale contrassegno è espressione di
un diritto universale.
Indica non solo un principio
solidaristico sotteso all’art. 32 Cost., relativo alla
tutela della salute, ma è anche l’estrinsecazione del
diritto alla libera circolazione (art. 16 Cost) ed alla
vita di relazione. Si potrebbe osservare, oltre a quanto
già eccepito dal giudice, che il suddetto permesso è
volto ad eliminare quelle discriminazioni e limitazioni
osteggiate dagli artt. 2 e 3 Cost. ed è in linea con la
normativa europea volta a tutelare i soggetti deboli,
come i disabili ed avente il fine di abbattere tutte le
barriere fisiche e “virtuali” che impediscono
l’effettiva uguaglianza, formale e sostanziale, dei
cittadini.
Questi diritti sono anche le
rationes ispiratrici della normativa sull’abbattimento
delle barriere architettoniche. Inoltre l’art. 4 L.
689/81 sancisce che “non risponde delle violazioni
amministrative chi ha commesso il fatto nell’esercizio
di una facoltà legittima”.
Per quanto sinora esplicato è
pacifico che questa disposizione è ispirata
dall’ordinamento penale ed è assimilabile “all’esercizio
di una facoltà legittima”. Ergo l’opponente
parcheggiando in sosta vietata ha esercitato tale
potere, facendo valere i suoi interessi
costituzionalmente riconosciuti e garantiti e, non
essendoci nessuna norma contraria al loro esercizio né
elementi per ascrivergli una qualsiasi responsabilità,
la sua condotta è scriminata e la multa dovrà essere
annullata.
Si rinvia al testo della sentenza
per ogni ulteriore approfondimento.
Giulia Milizia, foro di Grosseto.
RIPRODUZIONE RISERVATA:
Note legali
AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL
DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128
La pubblicazione di contributi,
approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere
dottrinarie e di commento presenti su “Diritto&Diritti”
è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai
sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti
connessi (Legge 633/1941).
La riproduzione ed ogni altra forma
di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in
parte), in difetto di autorizzazione dell'autore e/o
dell’editore, è punita a norma degli articoli 171,
171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata
Legge. E' libera la citazione dell'opera (Nome
dell’autore, titolo dell’opera, indicazione della
rivista e del relativo link) a scopo scientifico e la
riproduzione, anche parziale, ad uso didattico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VIII
sezione civile di Palermo, dott. Vincenzo Vitale ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. …… R.G.,
e promossa da B. R., personalmente, residente in via ……
opponente
contro
Comune di Palermo, in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di
P.M. S. V. opposto costituito
Oggetto: opposizione a sanzione
amministrativa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 04/01/2011,
l’opponente impugnava il verbale di violazione n.
…/10/V/O, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di
Palermo in data 17/11/2010 con cui si ingiungeva alla
stessa il pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria per violazione dell’art. 158 del Codice della
Strada ( “ veicolo in sosta con le ruote sul
marciapiedi…arrecava intralcio alla circolazione “ ).
Con atto d’opposizione, il
ricorrente affermava che nella circostanza lo stesso –
recatosi a teatro – aveva parcato la vettura esponendo
il contrassegno invalidi n. …, rilasciato dal Comune di
Palermo ed in corso di validità al momento
dell’infrazione, essendo un soggetto invalido
civile.Specificava, peraltro, di aver posteggiato il
veicolo a spina di pesce, senza arrecare alcun intralcio
al traffico.
Costituitosi in giudizio, il Comune
di Palermo rilevava la fede privilegiata dell’atto
opposto, sanzionante – nello specifico – l’intralcio
alla circolazione.Orbene, in ordine ai fatti di causa, e
dall’analisi degli atti processuali, appare ricorrere
nel caso in questione la scriminante dell’esercizio di
una facolta’, cosi’ come disciplinato dall’art. 4 comma
1 della Legge 689/81.
La norma – che si ispira ai
principi giuridici , propri del Diritto Penale, che
connotano la scriminante dell’esercizio del diritto –
dispone al riguardo che “ non risponde delle violazioni
amministrative chi ha commesso il fatto nell’esercizio
di una facolta’ legittima “.
Orbene, da una semplice disamina
della concessione rilasciata dal Comune di Palermo, si
legge che “alle persone detentrici del
contrassegno…viene consentita…la sosta del veicolo al
loro specifico servizio “. Inoltre, non puo’ non
rilevare – nella fattispecie considerata – il principio
universale e solidaristico, sancito dalla nostra Carta
Costituzionale, del diritto alla salute, consacrato
espressamente dall’art. 32 Cost., e per il quale “ la
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettivita’ “,
unitamente al diritto di liberamente circolare, previsto
dall’art. 16 della Costituzione Italiana.
La Suprema Corte, nell’ambito di
similare fattispecie, ha al riguardo affermato che “
anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il
trasporto delle persone invalide, in possesso dello
specifico contrassegno, devono rispettare i divieti
imposti dall'art. 158 d. lgs….per la presunzione
accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la
circolazione nel caso delle specifiche violazioni;
peraltro il combinato disposto degli artt. 3, 4, 5 e 6
del d.P.R. n. 384 del 1978, concernente il regolamento
di esecuzione dell'art. 27 della legge 118 del 1971,
riguardante l'abolizione delle barriere architettoniche
e delle situazioni emarginanti al fine di facilitare la
vita di relazione alle persone con problemi di
movimento, prevede espressamente che per i veicoli al
servizio di persone invalide devono essere accordate
tutte le facilitazioni nello spostarsi e nel sostare nei
centri abitati, a condizione che detti veicoli non
costituiscano grave intralcio al traffico ed effettive
situazioni di pericolosità che sono, tra l'altro, tutti
quei comportamenti tenuti in violazione dei commi 1, 2 e
3 dell'art. 158 citato, il che é indicato anche nello
specifico avviso riportato nella parte posteriore degli
stessi permessi per disabili “ ( cosi’, Cass. Civ.
1272/2008 ; conf. da Cass. Civ. 17689/2007 e 21918/2006
).
Orbene, nel caso di specie non
risulta accertato ex artt. 2697 e 2700 c.c. che il
veicolo contravvenzionato intralciasse gravemente il
traffico, come rilevato dai giudici nomofilattici.
Alla luce delle suesposte
considerazioni, accertata la violazione nei suoi
elementi oggettivi e soggettivi, si individua nella
scriminante dell’esercizio della facolta’ – di cui
all’art. 4 comma 1 della Legge 689/81 – , oltre che nel
diritto costituzionale alla salute umana ed alla libertà
di circolazione, il duplice elemento della fattispecie
che non consente di attribuire alla stessa il carattere
dell’antigiuridicita’, anche in virtu’ del fatto che –
ex art. 23 comma 12 lege 689/81 – non sono emerse prove
sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.
Ai sensi dell’art. 92 comma 2
C.p.c., vertendo su presunzioni legali, si ritiene che
sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite
tra le parti.
P. Q. M.
Visti gli artt. 22 e 23 della Legge
689/81; Accoglie l’opposizione proposta in data
04/01/2011 da B. R., stante la scriminante
dell’esercizio di una facolta’ ed il principio
costituzionale del diritto alla salute ed alla libertà
di circolazione, ed atteso che non vi sono prove
sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.
Conseguentemente, annulla il
verbale di violazione n. …./10/V/O, elevato dalla
Polizia Municipale del Comune di Palermo in data
17/11/2010.
Dichiara compensate tra le parti le
spese di lite.
Cosi’ deciso in Palermo il
22/02/2011.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale) |