Nel giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una
sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la
prova unicamente delle circostanze di fatto della
violazione che non sono attestate nel verbale di
accertamento come avvenute alla presenza del pubblico
ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è
suscettibile di fede privilegiata per una sua
irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è
riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non
sussistono limiti di prova e che è diretto anche a
verificare la correttezza dell'operato del pubblico
ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione
concernente l'alterazione nel verbale, pur se
involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà
degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti
Cassazione, sez. II, 15 aprile
2011, n. 8713
(Pres./Rel. Petitti)
Fatto e diritto
Ritenuto che N. M. R. ha impugnato
per cassazione la sentenza del Giudice di pace di Napoli
n. 41897/08, depositata il 17 giugno 2008, che ha
rigettato la domanda di revocazione da essa proposta
avverso la sentenza del medesimo Giudice di pace n.
102333 del 2006, depositata il 20 gennaio 2006;
che, con l'unico motivo di ricorso,
la ricorrente denuncia violazione degli artt. 221 e 403
c.p.c., 203 del codice della strada e 18 e seguenti
della legge n. 689 del 1981;
che la ricorrente ricorda che con
la sentenza impugnata per revocazione, il Giudice di
pace di Napoli aveva rigettato l'opposizione proposta
avverso il verbale a lei notificato il 13 aprile 2005,
relativo alla violazione accertata il 24 novembre alle
ore 12,20, ad opera del conducente del veicolo a lei
intestato, e che, a fondamento di detta opposizione,
ella aveva dedotto, tra l'altro, la duplicazione della
contestazione rispetto ad altro verbale elevato al
conducente del veicolo il medesimo giorno, alle ore
12,30, avente ad oggetto la medesima infrazione rilevata
nella medesima località;
che, osserva ancora la ricorrente,
l'opposizione era stata rigettata dal Giudice di pace
sul rilievo che "i motivi addotti a sostegno del ricorso
in presenza di un verbale di contravvenzione redatto da
Pubblico ufficiale non possono farsi valere in questa
sede. Il verbale opposto è un atto pubblico (art. 2700
c.c.) e, pertanto, per ottenerne l'annullamento, in base
ai motivi esposti in ricorso, è necessario formulare,
innanzi al giudice competente, il procedimento di
querela di falso espressamente previsto dall'art. 221
c.p.c. In particolare si evidenzia che il verbale
opposto è diverso da quello indicato nel ricorso (numero
e orario) per il quale l'opponente ha proposto
opposizione al Prefetto di Napoli";
che la N. ricorda quindi che
avverso questa sentenza aveva proposto giudizio di
revocazione, sostenendo che il Giudice di pace era
incorso in errore percettivo, che lo aveva portato “ad
escludere l'identità dei verbali opposti dal
trasgressore, cui ha fatto seguito l'opposizione ex art.
203 C.d.S., e della coobbligata proprietaria del
veicolo, che ha prodotto opposizione in alternativa a
quella al Prefetto”;
che, tuttavia, il ricorso per
revocazione era stato rigettato dal Giudice di pace di
Napoli, secondo il quale il primo giudice non era
affatto incorso in errore di fatto o in una svista,
evidenziando che il verbale opposto era diverso da
quello indicato nel ricorso (numero ed orario) per il
quale era stata proposta opposizione al Prefetto e che
il verbale non era stata elevato da ausiliari del
traffico ma dai vigili urbani;
che la ricorrente ritiene che con
la sentenza qui impugnata, il Giudice di pace abbia
violato le indicate disposizioni, per non avere rilevato
la incidenza causale dell'errore di fatto che sarebbe
stato compiuto nella prima sentenza, nella quale si era
affermata la necessità della querela di falso, e per
avere affermato la diversità dei verbali elevati per la
medesima violazione, laddove dagli atti emergeva che i
verbali, pur recando un diverso orario, si riferivano
alla stessa infrazione compiuta nella medesima via,
contestata alla proprietaria con notificazione del
verbale e al proprietario con contestazione immediata;
che, dunque, attesa la identità
della infrazione, la ricorrente sostiene che i due
verbali presenterebbero, quanto all'orario, una
insanabile contraddittorietà, tale da precludere ad
entrambi i verbali di acquisire efficacia probatoria
privilegiata;
che, infine, la ricorrente rileva
che, non essendo intervenuto il provvedimento del
Prefetto sull'opposizione proposta avverso il verbale
contestato personalmente al conducente, dovrebbe
ritenersi verificata la decadenza della pretesa
sanzionatoria dell'amministrazione anche riguardo al
verbale oggetto di opposizione in sede giurisdizionale;
che, a conclusione del motivo, la
ricorrente, ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., chiede
alla Corte di stabilire “se il mero apprezzamento
personale espresso dai verbalizzanti circa l'orario
indicato nei p.v. contravvenzionali, h. 12,20 e 12,30,
costituisca o meno atto assistito da fede privilegiata,
e se allo stesso debba o meno riservarsi il giudizio
della querela di falso”;
che il ricorso è stato notificato
alla Prefettura di Napoli e al Comune di Napoli;
che solo la Prefettura ha resistito
con controricorso, eccependo preliminarmente la
inammissibilità del ricorso;
che, ravvisate le condizioni per la
decisione con il procedimento di cui all'art. 380-bis
cod. proc. civ., il relatore designato ha formulato una
proposta di decisione nel senso della inammissibilità
del ricorso;
che la relazione è stata comunicata
alle parti e al Pubblico Ministero.
Rilevato che la ricorrente ha
depositato memoria, con la quale contesta la proposta di
decisione contenuta nella citata relazione.
Considerato che, essendo la
sentenza revocanda una sentenza del giudice di pace
emessa prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 40
del 2006, la sentenza che ha deciso sulla revocazione è
suscettibile, ai sensi dell'art. 403 c.p.c., delle
medesime impugnazioni proponibili avverso la sentenza
oggetto di revocazione, e quindi, nel caso di specie, di
ricorso per cassazione;
che va disattesa l'eccezione di
inammissibilità del ricorso formulata
dall'amministrazione controricorrente, per mancanza del
quesito di diritto, atteso che il ricorso contiene la
formulazione di idoneo quesito di diritte-che il ricorso
è tuttavia infondato, dal momento che non appare
revocabile in dubbio, sulla base della stessa
ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso, che il
verbale oggetto di opposizione si configuri come atto
diverso rispetto a quello contestato personalmente al
conducente;
che la sentenza impugnata, dunque,
nell'avere escluso la sussistenza del denunciato vizio
revocatorio, si sottrae alle doglianze della ricorrente;
che le censure sono anche infondate
con riferimento al merito alla questione oggetto del
quesito di diritto, formulato sul presupposto della
identità della infrazione oggetto di contestazione con i
due verbali, e consistente nella asserita inidoneità
dell'accertamento dell'orario contenuto nel verbale
oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ad
acquisire efficacia probatoria privilegiata, stante
l'esistenza di altro verbale, asseritamente riferito
alla medesima infrazione, redatto in un orario
differente;
che, invero, la risposta al quesito
di diritto formulato dalla ricorrente non può essere
altro che affermativa, nel senso che l'attestazione del
verbalizzante circa l'ora della rilevata infrazione
costituisce accertamento assistito da fede privilegiata
superabile solo con la querela di falso;
che trova infatti applicazione il
principio affermato dalle sezioni Unite di questa Corte,
secondo cui “nel giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una
sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la
prova unicamente delle circostanze di fatto della
violazione che non sono attestate nel verbale di
accertamento come avvenute alla presenza del pubblico
ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è
suscettibile di fede privilegiata per una sua
irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è
riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non
sussistono limiti di prova e che è diretto anche a
verificare la correttezza dell'operato del pubblico
ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione
concernente l'alterazione nel verbale, pur se
involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà
degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da
fede privilegiata l'indicazione nel verbale del mancato
uso della cintura di sicurezza da parte del
trasgressore, in quanto oggetto diretto della
constatazione visiva del pubblico ufficiale
accertatore)” (Cass., SSUU, n. 17355 del 2009);
che certamente la rilevazione
dell'orario della infrazione è attività insuscettibile
di apprezzamento e rispetto al quale non è possibile
prospettare una irresolubile contraddittorietà rispetto
alle ulteriori circostanze attestate nel verbale, la cui
non veridicità può quindi essere dimostrata unicamente
attraverso il giudizio di querela di falso;
che il ricorso deve quindi essere
rigettato;
che, in applicazione del principio
della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
nella misura di cui in dispositivo, in favore della
costituita amministrazione, mentre non vi è luogo a
provvedere sulle spese riguardo al Comune di Napoli, non
avendo detto ente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità in favore della Prefettura di
Napoli, che liquida in Euro 400,00, per onorari, oltre
alle spese eventualmente prenotate a debito.
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