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Diffamazione via Internet, il Giudice competente-”, Cassazione penale numero 964 del 2011-Leggioggi.it

 

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“il Giudice del domicilio dell’imputato”, Cassazione penale numero 964 del 2011

 

 

Con sentenza depositata il 26 aprile, la Cassazione penale, ha ritenuto che rispetto all’offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell’individuazione della competenza, sarebbero “inutilizzabili criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore”.

 

Non sarebbe “neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi n qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia”.

 

In definitiva, in assenza dei predetti criteri “è necessario fare ricorso ai criteri suppletivi … ossia al luogo di domicilio dell’imputato”.

 

Di seguito, la motivazione della sentenza (qui i primi rilievi critici):

 

“Il reato di diffamazione è un reato di evento, inteso quest’ultimo come avvenimento esterno all’agente e causalmente collegato al comportamento di costui.

 

Si tratta di evento non fisico, ma, per così dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo (rectius dei terzi) della espressione offensiva, che si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano “terzi” rispetto all’agente ed alla persona offesa.

 

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. V, 17 novembre 2000 n. 4741), l’immissione di scritti lesivi dell’altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. proc. Pen.). Esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri ovvero dall’agente. Ma, mentre, nel caso di diffamazione commesso, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o e-mail, è necessario che l’agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes, sia pure nel ristretto – ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi (Sez. V, 21 giugno 2006 n. 25875; Sez. V, 17 novembre 2000 n. 4741).

 

Occorre, in proposito, precisare che il provider mette a disposizione dell’utilizzatore (nel caso in esame la testata editoriale o giornalistica) uno spazio web allocato presso un server (che può trovarsi ovunque); peraltro, l’inserimento dei dati in questo spazio non comporta alcuna ulteriore attività da parte del fornitore di servizi internet né di altro soggetto.

 

Una volta inserite le informazioni, non si verifica alcuna “diffusione” delle stesse; infatti i dati inseriti non partono dal server verso alcuna destinazione, ma rimangono immagazzinati a disposizione dei singoli utenti che vi possono accedere, attingendo dal server e leggendoli al proprio terminale.

 

Ne consegue che, quand’anche esista un preciso luogo di partenza (il server) delle informazioni, lo stesso non coincide con quello di percezione delle espressioni offensive e, quindi, di verificazione dell’evento lesivo, da individuare nel luogo in cui il collegamento viene attivato.

 

Il sito web sul quale viene effettuata l’immissione è, per sua natura, destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti, pertanto nell’ipotesi (come nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte) in cui un giornale sia redatto in forma telematica, deve necessariamente presumersi che all’immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte di lettori, non diversamente da quanto deve presumersi nel caso di un tradizionale giornale a stampa.

 

Pertanto, quando una notizia risulti immessa sul sito web – da ricomprendere nella nozione di mezzo di comunicazione di massa al pari degli strumenti cartacei, radiofonici, televisivi, ecc. – la diffusione della stessa, secondo un criterio che la nozione stessa di pubblicazione impone, deve presumersi, fino a prova del contrario. Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l’accesso ad essi è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), sicché l’immissione di notizie o immagini in rete integra la ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e, dunque, implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertabile) di utenti (cfr. in tal senso Sez. V, 4 aprile 2008, n. 16262).

 

Sulla base di tali premesse può, quindi, riaffermarsi che il locus commissi delicti della diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque, nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero, purché l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia.

 

Sulla base di quanto sinora esposto, è possibile affermare, in armonia con i principi già espressi da questa Corte (Sez. Un. Civ. 13 ottobre 2009, n. 21661), che rispetto all’offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell’individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione, criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore.

 

 

Per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi n qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia.

 

Ne consegue che non possono trovare applicazione né la regola stabilita dell’art’8 cod. proc. pen. né quella fissata dall’art 9, comma 1, cod. proc. pen. (…) con la conseguenza che è necessario fare ricorso ai criteri suppletivi fissati dal secondo comma del predetto art. 9 cod. proc. pen., ossia al luogo di domicilio dell’imputato che, nel caso di specie, è a Sassari” (presidente Maria Cristina Siotto, relatore Paola Piraccini

 

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