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Avvocato responsabile verso il cliente se non gli sollecita la lista dei testimoni a favore - Cassazione, con sentenza 12 aprile 2011, n. 8312-Avvocati part time.it

 

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 La Cassazione, con sentenza 12 aprile 2011, n. 8312, ha affermato la responsabilità risarcitoria, nei confronti del proprio cliente, dell’Avvocato il quale, non conoscendo le generalità dei testimoni che potessero confermare i fatti dedotti in causa, aveva chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza istruttoria e in seguito s'era vista rigettare la domanda formulata in giudizio per mancanza di prova dei fatti costitutivi del rivendicato diritto.
Il Cliente dell'avvocato aveva chiesto d'essere risarcito del danno asseritamente cagionatogli dal difensore per avergli costui fatto perdere la lite. L’Avvocato s'era difeso sostenendo che la mancata indicazione in causa dei testimoni a favore del suo cliente e la conseguente carenza istruttoria fossero imputabili al cliente medesimo che non gli aveva fornito le generalità dei testimoni dei quali chiedere al giudice l'esame.
La Cassazione ha dato ragione al cliente dell'avvocato e, quanto alla distribuzione dell’onere della prova, ha affermato che, in virtù dell'art. 1218 c.c., non era onere del cliente dimostrare di avere fornito al difensore la lista dei testimoni e che, invece, era onere dell’avvocato dimostrare di avere sollecitato al cliente la comunicazione della lista dei testimoni in tempo utile per poterla utilizzare in giudizio. Chiarisce ancora Cass. 8312/2011: “Rientra nell’ambito delle competenze specifiche dell’attività professionale e dei doveri di diligenza a cui tale attività deve essere improntata, a norma degli art. 1176 1° e 2° comma, e 2236 cod. civ., la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza. Il difensore deve essere altresì consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo; natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa; possibilità o meno di raggiungere l’obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc. Sotto tutti questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall’avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale”.

 

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