La
Cassazione, con sentenza 12 aprile 2011, n. 8312, ha
affermato la responsabilità risarcitoria, nei confronti
del proprio cliente, dell’Avvocato il quale, non
conoscendo le generalità dei testimoni che potessero
confermare i fatti dedotti in causa, aveva chiesto la
fissazione dell'udienza di precisazione delle
conclusioni senza istruttoria e in seguito s'era vista
rigettare la domanda formulata in giudizio per mancanza
di prova dei fatti costitutivi del rivendicato diritto.
Il Cliente dell'avvocato aveva chiesto d'essere
risarcito del danno asseritamente cagionatogli dal
difensore per avergli costui fatto perdere la lite.
L’Avvocato s'era difeso sostenendo che la mancata
indicazione in causa dei testimoni a favore del suo
cliente e la conseguente carenza istruttoria fossero
imputabili al cliente medesimo che non gli aveva fornito
le generalità dei testimoni dei quali chiedere al
giudice l'esame.
La Cassazione ha dato ragione al cliente dell'avvocato
e, quanto alla distribuzione dell’onere della prova, ha
affermato che, in virtù dell'art. 1218 c.c., non era
onere del cliente dimostrare di avere fornito al
difensore la lista dei testimoni e che, invece, era
onere dell’avvocato dimostrare di avere sollecitato al
cliente la comunicazione della lista dei testimoni in
tempo utile per poterla utilizzare in giudizio.
Chiarisce ancora Cass. 8312/2011: “Rientra
nell’ambito delle competenze specifiche dell’attività
professionale e dei doveri di diligenza a cui tale
attività deve essere improntata, a norma degli art. 1176
1° e 2° comma, e 2236 cod. civ., la consapevolezza che
la mancata prova degli elementi costitutivi della
domanda espone il cliente alla soccombenza. Il difensore
deve essere altresì consapevole del fatto che il cliente
normalmente non conosce, o non è in grado di valutare,
regole e tempi del processo; natura dei documenti e
delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per
vincere la causa; possibilità o meno di raggiungere
l’obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc. Sotto
tutti questi aspetti egli deve essere guidato e
indirizzato dall’avvocato, che gli deve fornire le
necessarie informazioni, anche per consentirgli di
valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale”. |