Maria Grazia F., dipendente
dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania con profilo di
assistente sociale coordinatrice, ha partecipato,
inviando il suo curriculum, a una selezione indetta
dall'Azienda per la copertura del posto, resosi vacante,
di dirigente del servizio sociale. Esaurito l'esame
delle domande, il direttore generale ha conferito
l'incarico alla dott.ssa A.
Maria Grazia F. si è rivolta al
Tribunale di Catania sostenendo di avere maggiori titoli
della vincitrice e facendo presente che il provvedimento
di conferimento dell'incarico doveva comunque ritenersi
illegittimo perché l'Azienda non aveva reso noti, prima
di procedere alla selezione, i criteri di scelta
adottati, di cui aveva dato comunicazione tre mesi dopo
il conferimento dell'incarico. Ella ha chiesto pertanto
che all'azienda fosse ordinato di attribuirle tale
incarico, ovvero di rinnovare la selezione previa
determinazione dei criteri di scelta. Il Tribunale ha
rigettato la domanda e la sua decisione è stata
confermata, in grado di appello, dalla Corte di Catania.
Maria Grazia F., ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la decisione della Corte catanese per vizi di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n.
9347 del 26 aprile 2011, Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri)
ha accolto il ricorso. La clausola contrattuale
invocata, art. 21, primo comma, del c.c.n.l. del
comparto sanità - ha osservato la Corte - stabilisce che
le aziende devono formulare in via preventiva i criteri
generali per conferire gli incarichi; la formulazione in
via preventiva, nella specie pacificamente non avvenuta,
sta a significare la specificazione di criteri
obiettivi, che rendano verificabile la scelta compiuta e
consentano di valutarne la correttezza; ciò che non può
certo avvenire - come invece accaduto nel caso in esame
- con la formulazione di criteri comunicati
successivamente al conferimento dell'incarico al
candidato già nominato. Questa Corte - ha ricordato la
Cassazione - in una fattispecie avente profili di
indubbia analogia con quella ora scrutinata per
riguardare l'accesso al secondo livello dirigenziale per
il personale medico del Servizio sanitario nazionale,
dopo avere premesso che la procedura per consentire tale
accesso non ha carattere concorsuale e dopo avere anche
precisato che il conferimento dell'incarico ha natura
fiduciaria, ha poi affermato che la determinazione dei
criteri generali volti a individuare le finalità cui
deve essere destinato il colloquio e gli elementi di
riferimento che devono essere oggetto del "curriculum"
professionale, richiede la loro ulteriore
puntualizzazione, in relazione allo specifico incarico
da conferire, in via preventiva ad opera dell'azienda;
statuizione questa che trova un fondamento normativo,
per quanto attiene ai rapporti di diritto privato, nelle
regole di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375
cod. civ., che sono correlati, per quanto riguarda i
rapporti pubblici, ai principi di imparzialità e buon
andamento ex art. 97 Cost., che vincolano la pubblica
amministrazione a valutazioni comparative nel rispetto
dei suddetti principi. La Suprema Corte ha rinviato la
causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di
Messina. |