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IN CASO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DIRIGENZIALE, LE AZIENDE SANITARIE DEVONO RENDERE PREVENTIVAMENTE NOTI I CRITERI DI SCELTA - In base agli artt. 1175, 1375 cod. civ., e 97 Cost. Rep. (Cassazione Sezione Lavoro n. 9347 del 26 aprile 2011, Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri).-Legge e giustizia.it

 

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Maria Grazia F., dipendente dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Catania con profilo di assistente sociale coordinatrice, ha partecipato, inviando il suo curriculum, a una selezione indetta dall'Azienda per la copertura del posto, resosi vacante, di dirigente del servizio sociale. Esaurito l'esame delle domande, il direttore generale ha conferito l'incarico alla dott.ssa A.

 

Maria Grazia F. si è rivolta al Tribunale di Catania sostenendo di avere maggiori titoli della vincitrice e facendo presente che il provvedimento di conferimento dell'incarico doveva comunque ritenersi illegittimo perché l'Azienda non aveva reso noti, prima di procedere alla selezione, i criteri di scelta adottati, di cui aveva dato comunicazione tre mesi dopo il conferimento dell'incarico. Ella ha chiesto pertanto che all'azienda fosse ordinato di attribuirle tale incarico, ovvero di rinnovare la selezione previa determinazione dei criteri di scelta. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Catania. Maria Grazia F., ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte catanese per vizi di motivazione e violazione di legge.

 

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 9347 del 26 aprile 2011, Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri) ha accolto il ricorso. La clausola contrattuale invocata, art. 21, primo comma, del c.c.n.l. del comparto sanità - ha osservato la Corte - stabilisce che le aziende devono formulare in via preventiva i criteri generali per conferire gli incarichi; la formulazione in via preventiva, nella specie pacificamente non avvenuta, sta a significare la specificazione di criteri obiettivi, che rendano verificabile la scelta compiuta e consentano di valutarne la correttezza; ciò che non può certo avvenire - come invece accaduto nel caso in esame - con la formulazione di criteri comunicati successivamente al conferimento dell'incarico al candidato già nominato. Questa Corte - ha ricordato la Cassazione - in una fattispecie avente profili di indubbia analogia con quella ora scrutinata per riguardare l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale medico del Servizio sanitario nazionale, dopo avere premesso che la procedura per consentire tale accesso non ha carattere concorsuale e dopo avere anche precisato che il conferimento dell'incarico ha natura fiduciaria, ha poi affermato che la determinazione dei criteri generali volti a individuare le finalità cui deve essere destinato il colloquio e gli elementi di riferimento che devono essere oggetto del "curriculum" professionale, richiede la loro ulteriore puntualizzazione, in relazione allo specifico incarico da conferire, in via preventiva ad opera dell'azienda; statuizione questa che trova un fondamento normativo, per quanto attiene ai rapporti di diritto privato, nelle regole di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., che sono correlati, per quanto riguarda i rapporti pubblici, ai principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., che vincolano la pubblica amministrazione a valutazioni comparative nel rispetto dei suddetti principi. La Suprema Corte ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Messina.

 

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