Svolgimento del processo
T.E. ha proposto azione di
responsabilità contro l'avv. C.S. poiché - in una
vertenza promossa contro il medico psicanalista, Dott.
L.M. - il suddetto difensore ha omesso di eseguire
l'ordine del giudice di rinnovare la notificazione
dell'atto di citazione, provocando l'estinzione del
giudizio.
L'avv. C. è rimasto contumace ed il
Tribunale di Como ha accolto la domanda, condannando il
convenuto a pagare in risarcimento dei danni la somma di
Euro 12.000,00, oltre interessi e spese.
Il T. ha proposto appello contro il
capo della sentenza relativo alla liquidazione dei danni
e l'appellato ha resistito, proponendo appello
incidentale contro l'accertamento della sua
responsabilità.
Con sentenza 2 aprile - 29
settembre 2008 n. 2594, notificata il 9 dicembre 2009,
la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza
di primo grado, ha respinto la domanda di risarcimento
dei danni, compensando le spese dei due gradi di
giudizio.
Con atto notificato il 23 gennaio
2009 il T. propone due motivi di ricorso per cassazione.
L'intimato non ha depositato
difese.
Motivi della decisione
1.- La sentenza impugnata ha
preliminarmente dichiarato nulla la procura conferita in
corso di causa dal T. all'avv. E.R., in sostituzione del
precedente difensore, perché la sottoscrizione del
mandante non è stata autenticata da notaio, né dal
difensore nominato. Ha quindi ritenuto inefficace l'atto
di precisazione delle conclusioni depositato
nell'apposita udienza dall'avv. R. - tramite l'avv. S.S.
- attenendosi alle conclusioni precisate dal T. con
l'atto di appello.
2.- Con il primo motivo il
ricorrente denuncia violazione dell'art. 83 c.p.c.,
rilevando che in corso di causa la procura può essere
conferita con qualunque atto difensivo, senza necessità
di autentica notarile della sottoscrizione della parte.
Quanto poi alla mancata autentica del difensore, si
tratta di mera irregolarità, che non comporta nullità
dell'atto se non quando la controparte contesti
specificamente l'autenticità della sottoscrizione e che
non può essere rilevata di ufficio.
2.1.- Il motivo non è fondato.
In primo luogo non risulta quale
interesse abbia il ricorrente a proporre la doglianza,
considerato che egli stesso dichiara che le conclusioni
precisate nell'atto di appello - a cui)la Corte di
appello si è attenuta - sono identiche a quelle assunte
nell'udienza di precisazione delle conclusioni e
ritenute inefficaci.
Essenziale è tuttavia rilevare che
nella specie la procura all'avv. R. è stata conferita
dal T. non in calce o a margine di un qualunque atto
difensivo, redatto da un difensore astrattamente
abilitato a stare in giudizio, ma è contenuta in una
scrittura privata sottoscritta dal solo T., pur se
recante nell'intestazione nome e indirizzo dell'avv. R..
I principi richiamati dal
ricorrente sono irrilevanti nel caso in esame, poiché
presuppongono che l'atto in cui la procura è contenuta
sia un atto difensivo, redatto e sottoscritto da un
soggetto abilitato a svolgere attività di difesa davanti
al giudice investito della causa. Occorre cioè che, se
non la procura, quanto meno l'atto in cui la procura è
contenuta sia sottoscritto dal difensore (cfr. Cass.
civ. S.U. 28 novembre 2005 n. 25302).
Un mero atto di parte è
irrilevante: non può valere come atto difensivo, perché
sottoscritto solo dalla parte, non abilitata a stare in
giudizio da sola; non può valere come documento
contenente l'atto di conferimento della procura, perché
la sottoscrizione non è stata autenticata da notaio (né
dal difensore costituito).
3.- Per quanto concerne il merito
della controversia, la Corte di appello ha rilevato che
la notificazione avrebbe dovuto essere rinnovata previa
ricerca della residenza del convenuto L.M. negli USA,
residenza conoscibile tramite il registro dell'AIRE-
Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero,
esistente presso il Comune di ultima residenza del
destinatario, e che l'eventuale omissione delle ricerche
avrebbe comportato la nullità della notificazione. Ha
conseguentemente respinto la domanda risarcitoria sul
rilievo che l'inadempimento dell'avvocato - pur
sussistente - non ha prodotto alcun danno, per il fatto
che, se la notificazione dell'atto di citazione fosse
stata ritualmente rinnovata, dopo avere svolto le
opportune ricerche, il convenuto si sarebbe costituito
ed avrebbe eccepito la prescrizione dell'azione
risarcitoria; se vi si fosse proceduto ai sensi
dell'art. 143 cod. proc. civ., il convenuto avrebbe
potuto eccepirne la nullità anche in sede di opposizione
all'esecuzione della sentenza favorevole, venendo
rimesso in termini per proporre le sue difese.
4.- Il ricorrente denuncia, con il
secondo motivo, che la suddetta motivazione è
insufficiente e contraddittoria e si fonda sull'omessa
od errata valutazione delle prove, per il fatto che il
rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 143 cod.
proc. civ. - come disposto dal giudice - non avrebbe
permesso al destinatario di venire a conoscenza
dell'atto di citazione e della pendenza della causa e
che la Corte di appello ha omesso di prendere in esame
la lettera 15 gennaio 1998 dell'avv. C., che menziona la
corrispondenza intercorsa con il Comune di Muggia
(ultima residenza in (OMISSIS) del L.M.), in esito
all'esame della quale è stato disposto il rinnovo della
notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
3.1.- Il motivo non è fondato.
La consolidata giurisprudenza di
questa Corte ha specificato che non è consentito
procedere alla notificazione nelle forme previste per le
persone irreperibili, ai sensi dell'art. 143 cod. proc.
civ., se non quando risulti sul piano soggettivo
l'ignoranza incolpevole del richiedente circa la
residenza, la dimora o il domicilio del destinatario
dell'atto e, sul piano oggettivo, l'avvenuto esperimento
di tutte le indagini necessarie od opportune al fine di
reperire i suddetti residenza, domicilio o dimora,
indagini che non è sufficiente si fondino sulle
risultanze anagrafiche, ma debbono essere estese ad
accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto
trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto
(Cass. civ. Sez. 1^, 27 marzo 2008 n. 7964; Cass. civ.
Sez. 3, 23 giugno 2009 n. 14618).
Quando poi si tratti di cittadini
italiani che abbiano trasferito all'estero la propria
residenza, non è sufficiente l'omessa comunicazione da
parte del destinatario della sua nuova residenza
all'ufficio dell'anagrafe per l'annotazione nei registri
dell'AIRE, ma occorre che il notificante proceda, con
l'impiego dell'ordinaria diligenza, ad ulteriori
ricerche presso l'Ufficio consolare, ai sensi della L.
27 ottobre 1988, n. 470, art. 6 (Cass. civ. 6 settembre
2007 n. 18717).
I suddetti principi valgono anche
nel caso in cui la notificazione ai sensi dell'art. 143
venga eseguita per ordine del giudice, in quanto un tale
ordine non è sufficiente di per sé a salvaguardare la
validità di un atto, ove non ne ricorrano i requisiti
prescritti dalla legge.
Correttamente, pertanto, la Corte
di appello ha ritenuto che il notificante avrebbe dovuto
comunque procedere ad ulteriori accertamenti, prima di
poter validamente notificare l'atto di citazione ai
sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., ed ha posto in
evidenza che, in mancanza, il convenuto avrebbe potuto
eccepire la nullità della notificazione anche in sede di
opposizione all'esecuzione.
Quanto all'asserito, omesso esame
della lettera 15.1.1998 dell'avv. C., né dal ricorso, né
dal contenuto del documento che ivi è riportato, risulta
quale fosse il contenuto della corrispondenza intercorsa
con il Comune di Muggia, e se essa fosse tale da
dimostrare l'irreperibilità del L.M..
Neppure è reperibile nel fascicolo
del ricorrente la copia dell'atto notificato la prima
volta negli USA al L.M., con la relazione di notifica,
né la copia dell'ordinanza che ha disposto il rinnovo
della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., al
fine di dimostrare a quale indirizzo del L.M. negli USA
l'atto di citazione sia stato notificato la prima volta;
se tale indirizzo coincida o meno con quello risultante
dall'AIRE del Comune di Muggia; se l'ordine di rinnovo
abbia dato atto dell'avvenuto svolgimento di adeguate
ricerche, ecc: documenti tutti rilevanti al fine di
valutare se il Tribunale, nel disporre il rinnovo della
notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.,
avesse già accertato l'irreperibilità dell'indirizzo del
L.M., sulla base di documentazione adeguata; quindi al
fine di dimostrare l'asserito errore della Corte di
appello nell'affermare la necessità di effettuare
ulteriori ricerche.
Per questa parte il ricorso risulta
anche inammissibile ai sensi dell'art. 366 cod. proc.
civ., n. 6, che impone al ricorrente, a pena di
inammissibilità, la specifica indicazione degli atti e
dei documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. sul
tema Cass. civ. Sez. 3^, 17 luglio 2008 n. 19766;)Cass.
civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547).
Quanto sopra anche senza volersi
soffermare sul problema della rispondenza ad interessi
meritevoli di tutela di un'azione di responsabilità e di
danni, già prescritta nel momento in cui viene proposta,
le cui possibilità di successo si fondino sull'auspicio
che il convenuto non venga a conoscenza della notifica
dell'atto di citazione e non abbia la possibilità di
difendersi e di eccepire la prescrizione.
4.- Il ricorso deve essere
rigettato.
5.- Non essendosi costituito
l'intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il
ricorso. |