Al contribuente la prova
dell'inconsapevolezza
In tema di imposte sui redditi è da
escludere l’indeducibilità dei costi relativi alle
operazioni soggettivamente inesistenti, a condizione che
il contribuente sia in grado di dimostrare l’effettiva
sussistenza nonché l’ammontare e l’inerenza degli
stessi. È questa la conclusione resa dalla Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 9537 depositata il 29
aprile 2011. Per un approfondimento, si rinvia al
commento di Diego Avolio e Benedetto Santacroce, di
prossima pubblicazione su Corriere Tributario.
In accoglimento del
ricorso presentato da una società, la Suprema Corte ha
cassato, con rinvio ad altra sezione della stessa CTR,
la sentenza della CTR della Lombardia, la quale aveva
ritenuto fondata la tesi dell’Agenzia delle Entrate
sull’indeducibilità dei costi documentati da fatture
soggettivamente inesistenti.
Nello specifico, la
contestazione sollevata dall’Ufficio originava da una
ramificata attività illecita, finalizzata all’evasione
dell’IVA sull’acquisto di materiale metallico non
ferroso, mediante la costituzione di plafond
fittizi, e alla successiva rivendita a terzi,
attraverso società “filtro”, dei beni acquistati in
regime di esenzione, lucrando l’ammontare dell’imposta
applicata sulla merce ceduta, ma non riversata
all’erario.
Secondo la Suprema
Corte, in tema di imposte sui redditi e, con riguardo
alla determinazione del reddito d’impresa, per la
deduzione dei costi afferenti operazioni soggettivamente
inesistenti, il committente/cessionario, in applicazione
dei principi della tutela dell’affidamento e della
certezza del diritto, ha l’onere di provare di non
avere avuto consapevolezza della falsità ideologica
della fattura rilasciata a fronte dell’operazione.
Tale prova non può essere validamente fornita
dimostrando soltanto che la merce è stata effettivamente
ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo,
trattandosi di circostanze non concludenti, la
prima in quanto insita nella stessa nozione di
operazione soggettivamente inesistente e la seconda
perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a
dimostrare l’estraneità alla frode.
A cura della Redazione
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