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DIFETTO DI RAPPRESENTANZA: LA CARENZA DI PROCURA È SANABILE CON EFFICACIA-RETROATTIVA?Tribunale di Macerata, sez. distacc. Civitanova Marche, 29 aprile 2011-(Pres./Rel. Ascoli)-Diritto e processo.it

 

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Motivi della decisione

 

Va dichiarata l’inesistenza giuridica dell’atto di citazione, la nullità del rapporto processuale e la conseguente inammissibilità dell’opposizione (v. per il principio Cass. Civ. 20.5.2010, n. 12429; 11812/2008).

 

Si premette infatti che il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti della ditta individuale Alfa di Tizia e a questa notificato il 29.3.2010. Corentemente, l’atto di citazione in opposizione è stato proposto dall’impresa individuale Alfa di Tizia. Tuttavia la procura ai difensori che ebbero a redigere, sottoscrivere e notificare la citazione in data 3.5.2010, provvedendo altresì alla successiva costituzione in giudizio con l’iscrizione a ruolo in data 11.5.2010, è stata rilasciata da “Caio in qualità di legale rappresentante della Società Gamma s.r.l.” Come si vede, pertanto, i difensori agivano in giudizio senza aver validamente ottenuto alcun potere dalla parte asseritamente rappresentata ed in forza di procura inesistente (per la distinzione tra procura invalida e procura inesistente si veda Cassazione Civile, sezioni unite, 6 aprile-10 maggio 2006, n. 10706).

 

Con comparsa depositata in data 13.12.2010 si costituiva l’opponente per mezzo di (diverso) difensore, munito di rituale e valida procura rilasciata da Tizia, di talché, secondo la prospettazione dell’attrice in opposizione, ogni vizio sarebbe stato sanato con efficacia ex tunc ai sensi del novellato art. 182 c.p.c. (e con conseguente tempestività dell’opposizione).

 

L’assunto non può essere condiviso.

 

Si osserva infatti che il secondo comma della norma testé citata è chiara nel distinguere tra difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, con palese riferimento alla capacità processuale di cui all’art. 75 c.p.c. e vizio che determina la nullità della procura in relazione ai poteri del difensore disciplinati dagli artt. 82 e 83 c.p.c., con ciò presupponendo pertanto l’esistenza di una procura, seppur viziata, invalida, nulla (altrimenti il legislatore si sarebbe parimenti espresso in termini di difetto della procura). Né depone in senso contrario il riferimento rinvenibile nell’ultima parte dell’art. 182 c.p.c. anche al “rilascio” della procura, atteso che proprio il difetto di rappresentanza ex art. 75 c.p.c. (ad esempio, nel caso in cui il soggetto che agisce in proprio sia un interdetto) imporrebbe il rilascio di nuova procura da parte del legittimato (il tutore, nell’esempio proposto).

 

Del resto, a voler propugnare la tesi secondo cui sarebbe sanabile anche la fattispecie ove la parte agisca in proprio senza aver conferito alcuna procura al difensore o in forza di procura giuridicamente inesistente, occorrerebbe correlativamente opinare per una implicita abrogazione dell’art. 125, comma secondo, c.p.c., pur  in carenza di ogni dato testuale o sistematico in tal senso.

 

L’interpretazione che invece si assume per decidere il presente giudizio è idonea a inquadrare tutte le disposizioni citate in un sistema armonico che non presupponga forzature ermeneutiche e surrettizie abrogazioni normative. (cfr. Tribunale Tivoli, 5.11.2010 e la dottrina unanime; contra Tribunale Verona, 22.4.2010, Tribunale di Busto Arsizio,Sezione di Gallarate, 10.9.2010, n. 325).

 

Vale da ultimo rilevare che le autorevoli pronunce citate da parte opponente (ed in particolare Cass. Civ. sez. unite 9217/2010) si incentrano proprio sulla questione del difetto originario di capacità processuale ex art. 75 e segg. c.p.c. e della efficacia ex tunc della correlata sanatoria e non sul tema, radicalmente diverso e agitato in questa sede, relativo al potere dei difensori ed all’esistenza della procura alle liti con riferimento agli artt. 82, 83 e 125 c.p.c.

 

La novità della questione ed il contrasto che si riscontra nell’ambito della giurisprudenza di merito integrano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92, II comma, c.p.c. per regolamentare le spese di lite in termini di integrale compensazione.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così decide:

 

1) dichiara la nullità del rapporto processuale e l’inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. xxx/10 emesso il 9.3.2010 dal Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche;

 

2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

 

 

 

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