Motivi della decisione
Va dichiarata l’inesistenza
giuridica dell’atto di citazione, la nullità del
rapporto processuale e la conseguente inammissibilità
dell’opposizione (v. per il principio Cass. Civ.
20.5.2010, n. 12429; 11812/2008).
Si premette infatti che il decreto
ingiuntivo è stato emesso nei confronti della ditta
individuale Alfa di Tizia e a questa notificato il
29.3.2010. Corentemente, l’atto di citazione in
opposizione è stato proposto dall’impresa individuale
Alfa di Tizia. Tuttavia la procura ai difensori che
ebbero a redigere, sottoscrivere e notificare la
citazione in data 3.5.2010, provvedendo altresì alla
successiva costituzione in giudizio con l’iscrizione a
ruolo in data 11.5.2010, è stata rilasciata da “Caio in
qualità di legale rappresentante della Società Gamma
s.r.l.” Come si vede, pertanto, i difensori agivano in
giudizio senza aver validamente ottenuto alcun potere
dalla parte asseritamente rappresentata ed in forza di
procura inesistente (per la distinzione tra procura
invalida e procura inesistente si veda Cassazione
Civile, sezioni unite, 6 aprile-10 maggio 2006, n.
10706).
Con comparsa depositata in data
13.12.2010 si costituiva l’opponente per mezzo di
(diverso) difensore, munito di rituale e valida procura
rilasciata da Tizia, di talché, secondo la
prospettazione dell’attrice in opposizione, ogni vizio
sarebbe stato sanato con efficacia ex tunc ai sensi del
novellato art. 182 c.p.c. (e con conseguente
tempestività dell’opposizione).
L’assunto non può essere condiviso.
Si osserva infatti che il secondo
comma della norma testé citata è chiara nel distinguere
tra difetto di rappresentanza, di assistenza e di
autorizzazione, con palese riferimento alla capacità
processuale di cui all’art. 75 c.p.c. e vizio che
determina la nullità della procura in relazione ai
poteri del difensore disciplinati dagli artt. 82 e 83
c.p.c., con ciò presupponendo pertanto l’esistenza di
una procura, seppur viziata, invalida, nulla (altrimenti
il legislatore si sarebbe parimenti espresso in termini
di difetto della procura). Né depone in senso contrario
il riferimento rinvenibile nell’ultima parte dell’art.
182 c.p.c. anche al “rilascio” della procura, atteso che
proprio il difetto di rappresentanza ex art. 75 c.p.c.
(ad esempio, nel caso in cui il soggetto che agisce in
proprio sia un interdetto) imporrebbe il rilascio di
nuova procura da parte del legittimato (il tutore,
nell’esempio proposto).
Del resto, a voler propugnare la
tesi secondo cui sarebbe sanabile anche la fattispecie
ove la parte agisca in proprio senza aver conferito
alcuna procura al difensore o in forza di procura
giuridicamente inesistente, occorrerebbe
correlativamente opinare per una implicita abrogazione
dell’art. 125, comma secondo, c.p.c., pur in carenza di
ogni dato testuale o sistematico in tal senso.
L’interpretazione che invece si
assume per decidere il presente giudizio è idonea a
inquadrare tutte le disposizioni citate in un sistema
armonico che non presupponga forzature ermeneutiche e
surrettizie abrogazioni normative. (cfr. Tribunale
Tivoli, 5.11.2010 e la dottrina unanime; contra
Tribunale Verona, 22.4.2010, Tribunale di Busto
Arsizio,Sezione di Gallarate, 10.9.2010, n. 325).
Vale da ultimo rilevare che le
autorevoli pronunce citate da parte opponente (ed in
particolare Cass. Civ. sez. unite 9217/2010) si
incentrano proprio sulla questione del difetto
originario di capacità processuale ex art. 75 e segg.
c.p.c. e della efficacia ex tunc della correlata
sanatoria e non sul tema, radicalmente diverso e agitato
in questa sede, relativo al potere dei difensori ed
all’esistenza della procura alle liti con riferimento
agli artt. 82, 83 e 125 c.p.c.
La novità della questione ed il
contrasto che si riscontra nell’ambito della
giurisprudenza di merito integrano le gravi ed
eccezionali ragioni richieste dall’art. 92, II comma,
c.p.c. per regolamentare le spese di lite in termini di
integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, sezione
distaccata di Civitanova Marche, definitivamente
pronunciando nella causa promossa come in narrativa,
così decide:
1) dichiara la nullità del rapporto
processuale e l’inammissibilità dell’opposizione al
decreto ingiuntivo n. xxx/10 emesso il 9.3.2010 dal
Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova
Marche;
2) compensa integralmente tra le
parti le spese di lite.
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