Con la sentenza n. 10748 depositata
il 16 maggio 2011, la seconda sezione civile della Corte
di Cassazione ha stabilito che la banca è tenuta a
pagare la sanzione amministrativa comminata dalla Consob
per gli investimenti proposti dai suoi venditori ai
clienti. Infatti, secondo il giudizio della Suprema
Corte, è l'istituto di credito ad essere responsabile in
caso di valorizzazioni ingannevoli redatte manualmente
per non lasciare traccia sui server. La Corte ha quindi
confermato la sanzione pecuniaria inflitta alla Banca
Popolare di Milano con decreto del ministero
dell'Economia su proposta della Consob. Secondo la
ricostruzione della vicenda, alla Banca era stato
contestato di aver fornito, attraverso due suoi
dipendenti, valorizzazioni dei titoli elaborate dallo
stesso impiegato, senza l'utilizzazione dei dati
informatici. Le quotazioni pertanto erano risultate non
in linea con il mercato e non erano state rappresentate
ai clienti i reali rischi relativi alle operazioni. La
Cassazione, nel confermare la decisione di secondo grado
ha confernato quindi la legittimità delle sanzioni
operate ai danni dell'istituto di credito precisando che
"le valorizzazioni operate (dall'agente) costituivano
violazione degli obblighi" concernenti in rapporto alla
clinetela, in quanto esse "rappresentavano ai clienti
senza lasciare tracce informatiche negli archivi della
banca, consistenze patrimoniali non in linea con le
quotazioni di mercato" e che, in particolare, le
obligazioni "zero coupon" a lunga scadenza venivano
valorizzate al valore nominale, nonostante il prezzo di
realizzo fosse notevolmente inferiore, e che il rischio
relativo alle operazioni aperte non veniva adeguatamente
evidenziato". La Corte ha infine avuto modo di
evidenziare che, in riferimento alla mancata
marginazione di garanzia alla operazione, "il
comportamento del ricorrente integrava una violazione
del generale dovere di diligenza prescritto dall'art. 21
d.lgs. n. 58 del 1998, atteso che essa non consentiva di
rilevare il rischio di tali operazioni parte,
aggiungendo che nessun rilievo al tal fine poteva
esercitare la mancata inclusione della maginazione della
procedura informatica utilizzata, atteso che a tale
mancanza, che l'interessato peraltro già conosceva per
avere utilizzato il programma software già nel 2000,
(l'agente) avrebbe dovuto comunque ovviare adottando
inizative idonee".
- Autore: Luisa Foti) |