ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – ORDINAMENTO
PENITENZIARIO – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE –
CONDANNATO TOSSICODIPENDENTE – AFFIDAMENTO IN PROVA IN
CASI PARTICOLARI – ESITO DELLA PROVA – CONDOTTA
SUCCESSIVA ALL’ESECUZIONE DELLA MISURA – RILEVANZA –
CONDIZIONI (D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
art. 94; l. 26 luglio 1975 n. 354, norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà, art. 47).
Va escluso l’esito positivo dell’affidamento in prova
per fini terapeutici (che deve essere, pertanto,
revocato) allorché il condannato tossicodipendente abbia
ripreso sistematicamente e continuativamente ad assumere
sostanze stupefacenti in epoca immediatamente successiva
alla cessazione della misura e prima della formulazione
del giudizio sul relativo esito.
N°. SIUS 2010 / 2030 - TDS TORINO
N. °SIEP 2008 / 172 - PGCAP TORINO
ORDINANZA N°………………
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
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IL TRIBUNALE
il giorno 23-02-2011 in TORINO si è riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei componenti:
Dott. Vignera Giuseppe
Presidente rel.
Dott. Fiorentin Fabio
Giudice
Dott. Falda Luca
Esperto
Dott. Ferraudo Germana
Esperto
ed ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto la
declaratoria di estinzione della pena ex art. 47, co.
12, O.P. ovvero la revoca della misura dell’affidamento
in prova in casi particolari (art. 94 D.P.R. 309/1990 e
art. 47, co. 11, O.P.), relativo a B. M., nato ad
ALESSANDRIA il XX-XX-XXXX, residente in XXXX, Via XXXX,
difeso dall’Avv. Calabrò Luca Tommaso del Foro di
Torino, condannato con sentenza N. 2007/3630 Reg. Gen.,
emessa in data 16-10-2007 dalla Corte di Appello di
Torino.
*************
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra
specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle
notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M.,
all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni
acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione
e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (parere contrario) del
rappresentante del P.M., dott. Rossi Fulvio, e del
difensore;
OSSERVA
quanto segue.
1. - Con provvedimento in data 29 ottobre 2008 il
Tribunale di Sorveglianza di Torino concedeva a B. M.
(in relazione all’espianda pena residua di mesi 8,
giorni 7 di reclusione) il beneficio dell’affidamento in
prova ex art. 94 DPR 309/1990, con l’obbligo per il
predetto di sottoporsi al programma
terapeutico-riabilitativo, che lo stesso sin dal 27
settembre 2007 aveva intrapreso presso la Comunità “San
Benedetto al Porto” nella sede di di “Cascina San
Nicolao” sita in Bergamasco.
Iniziata il 18 dicembre 2008, la misura si concludeva il
25 luglio 2009.
Il 28 luglio 2009 il B. usciva dalla Comunità.
Nella relazione finale redatta dall’UEPE di Alessandria
emergeva che in epoca immediatamente successiva al
temine della misura “vi era stato un momento difficile
in cui il soggetto ha fatto uso di sostanze
stupefacenti”.
Chiesti chiarimenti dal Magistrato di Sorveglianza,
l’UEPE di Alessandria trasmetteva relazione del SERT di
Alessandria datata 13 febbraio 2010, dove in ordine al
periodo successivo all’esecuzione della misura de qua si
scriveva quanto segue: “Riscontrare le vecchie amicizie
o frequentare i luoghi della propria città, senza la
presenza di precisi vincoli esterni, lo ha messo però
anche in contatto con stili di vita e situazioni dalle
quali sapeva di doversi difendere, ma dalle quali si
sentiva ancora attratto. Riconoscendo di non avere del
tutto interiorizzato e consolidato il cambiamento
personale avviato durante il programma terapeutico in
comunità, il paziente si è immediatamente rivolto al
SERT dopo aver fatto uso di metadone acquistato in nero.
Dagli esiti del campione delle urine, monitorati solo
periodicamente (vista l’assenza di terapia e di
obblighi) risulta infatti che il sig. B. era positivo al
metadone a partire dal 23 settembre 2009 ed all’eroina
il 2 novembre”.
Conseguentemente, il Magistrato di Sorveglianza di
Alessandra esprimeva parere contrario alla declaratoria
di estinzione della pena ex art. 47, comma 12, O.P.,
instaurandosi l’odierno procedimento per la revoca della
misura in discorso.
Con comunicazione in data 13 dicembre 2010, integrata da
altra in data 16 dicembre 2010, il SERT di Alessandria
riferiva (relativamente all’epoca successiva alla
suindicata relazione del 13 febbraio 2010) che:
“gli esiti delle analisi dei cataboliti urinari sono
il quadro di una situazione dove si alternano momenti
critici di demotivazione e incapacità di contrastare la
ricaduta all’uso di sostanza e momenti più costruttivi
dove c’è una buona competenza nel mantenere lo stato di
astinenza”;
più esattamente, il B. è risultato positivo al
metadone sempre dal 2 novembre 2009 al 10 dicembre 2010,
positivo all’eroina 34 volte dal 2 novembre 2009 al 3
novembre 2010 e positivo alla cocaina 6 volte dal 7
giugno 2010 al al 3 novembre 2010;
“ad oggi si ritiene che il percorso terapeutico del
sig. B. sia delicato e necessiti di un lungo periodo per
raggiungere e consolidare gli obiettivi prefissati”
(così sostanzialmente confermando che la misura in
questione a ben poco è servita ai fini del
raggiungimento di quegli obiettivi).
2. - Quest’ultima considerazione ed il fatto che il B.
abbia ripreso il precedente stile di vita e l’assunzione
di stupefacenti subito dopo il termine della misura
alternativa, proseguendola senza soluzione di continuità
sino ad epoca recente, rivelano la sostanziale inutilità
della misura stessa ai fini del recupero del B.; il
quale, del resto, se avesse avuto l’effettiva intenzione
di risolvere definitivamente le proprie problematiche
tossicomaniche, avrebbe dovuto continuare spontaneamente
quel programma terapeutico comunitario, che aveva
determinato la concessione della misura: e proprio
questo rivela ex post che assai probabilmente quel
programma era stato iniziato dal B. al solo scopo di
conseguire il beneficio penitenziario [cfr. Cass. pen.,
Sez. I, 18/06/2008, n. 26332, Carbone: “In tema di
affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della
valutazione dell'esito della prova, è possibile prendere
in considerazione anche comportamenti posti in essere
dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della
misura alternativa, ma prima che sia formulato il
giudizio sul relativo esito, giacché essi, quantunque di
per sè inidonei a giustificarne la revoca, possono,
tuttavia, costituire indici sintomatici, per qualità e
gravità, del mancato conseguimento di quell'obiettivo di
recupero sociale del condannato, cui la misura stessa è
preordinata. A tal fine il tribunale di sorveglianza
deve compiere una valutazione globale, tenendo conto, da
un lato, della condotta serbata dal condannato durante
l'esecuzione della prova e, dall'altro, dell'effettiva
entità del fatto successivo, della distanza cronologica
dalla scadenza dell'affidamento, operando quindi (in
caso di mancata definitiva condanna, per fatti
costituenti reato) una autonoma delibazione della loro
rilevanza”].
3. – Alla stregua di quanto precede deve concludersi che
la misura in discorso non ha avuto esito positivo e va,
pertanto, revocata.
Poiché “anche nelle ipotesi di revoca dell’affidamento
in prova in casi particolari previsto dall'art. 94
D.P.R. n. 309 del 1990 il tribunale di sorveglianza ha
l'obbligo di determinare la pena residua da espiare,
tenuto conto delle limitazioni della libertà personale
patite dal condannato e della sua condotta durante il
periodo di affidamento” (Cass. pen., Sez I, sentenza 28
ottobre 2004 n. 4398), appare equo determinare tale pena
residua in mesi 4 di reclusione, considerato che le
prescrizioni limitative della libertà personale date
inizialmente con l’ordinanza concessiva della misura si
sono di fatto attenuate dal mese di maggio 2009,
allorché il programma di tipo comunitario si è
progressivamente trasformato in programma ambulatoriale,
con rientro in famiglia e svolgimento di attività
lavorativa (iniziata il 15 giugno 2009: v. relazione
UEPE in data 28 agosto 2009).
P.Q.M.
dispone la revoca della misura dell’affidamento in prova
concessa ex art. 94 DPR 309/1990 a B. M. dal Tribunale
di Sorveglianza di Torino in data 29 ottobre 2008;
dichiara che in conseguenza dell’odierna revoca la pena
residua da espiare è pari a mesi quattro di reclusione.
TORINO, 23 febbraio 2011
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr. Giuseppe Vignera |