PENA – IN GENERE – SANZIONI SOSTITUTIVE – SEMIDETENZIONE
E LIBERTA’ CONTROLLATA – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
– CONVERSIONE IN PENA DETENTIVA – INAPPLICABILITA’ DELLE
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE – ESTENSIONE DEL
DIVIETO ALLE MISURE NON AVENTI FINALITA’ UMANITARIA O
TERAPEUTICA (L. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al
sistema penale, artt. 66, 67).
PENA – IN GENERE – SANZIONI SOSTITUTIVE – SEMIDETENZIONE
E LIBERTA’ CONTROLLATA – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
– CONVERSIONE IN PENA DETENTIVA – MISURE ALTERNATIVE NON
VIETATE DALLA LEGGE – ISTANZA DELL’INTERESSATO –
PROPONIBILITA’ NEL PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE –
SUCCESSIVA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE – ESCLUSIONE
(Cost., art. 111; l. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche
al sistema penale, artt. 66, 67, 108; c.p.p., art. 656).
Il divieto di misure alternative alla detenzione
previsto dall’art. 67 l. 24 novembre 1981 n. 689 nei
confronti del condannato in espiazione di pena detentiva
per conversione effettuata ai sensi dell’art. 66, 1°
comma, stessa legge non va limitato a quelle
(espressamente previste) dell’affidamento in prova al
servizio sociale e della semilibertà, ma va esteso ad
ogni altra misura alternativa non avente finalità
umanitaria o terapeutica e, in particolare, alla
detenzione domiciliare c.d. generica.
Anche in applicazione del principio di economia
processuale e/o di quello della ragionevole durata del
processo, le misure alternative alla detenzione non
vietate dall’art. 67 l. 24 novembre 1981 n. 689 vanno
richieste dall’interessato in stato di libertà
nell’ambito dello stesso procedimento (innanzi al
tribunale di sorveglianza) instaurato per la conversione
ex art. 66 stessa legge; di guisa che, esauritosi quel
procedimento senza l’applicazione di una misura
alternativa, non è consentito al pubblico ministero
sospendere l’esecuzione ai sensi dell’art. 656, 5°
comma, c.p.p.
N°. SIUS 2010 / 4368 - TDS TORINO
N°. SIEP 2009 / 75 - PM ALESSANDRIA
ORDINANZA N°………………
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
________________________________________________
IL TRIBUNALE
il giorno 23-02-2011 in TORINO si è riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei componenti:
Dott. Vignera Giuseppe
Presidente rel.
Dott. Fiorentin Fabio
Giudice
Dott. Falda Luca
Esperto
Dott. Ferraudo Germana
Esperto
ed ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo all’istanza di
detenzione domiciliare presentata da B. M., nato a XXXX
il XX XX XXXX, condannato con sentenza N. 2008/495 Reg.
Gen. emessa il 18 dicembre 2008 dal GIP presso il
Tribunale di Alessandria, domiciliato in Novi Ligure,
Via XXXXX, difeso dall’Avv. Alberto Mazzarello del Foro
di Alessandria.
**************
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra
specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle
notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M.,
all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni
acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione
e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (dichiararsi inammissibile
l’istanza) del rappresentante del P.M., dott. Rossi
Fulvio, e del difensore;
OSSERVA
quanto segue.
1. - Con ordinanza in data 20 aprile 2010 questo
Tribunale provvedeva ex art. 66 l. 24 novembre 1981 n.
689 a convertire in mesi 6, giorni 27 di reclusione la
restante parte della sanzione della libertà controllata
disposta nei confronti di B. M. con la sentenza emessa
il 18 dicembre 2008 dal GIP del Tribunale di Alessandria
in relazione al reato di porto abusivo di arma
clandestina, atteso che il 7 dicembre 2009 i Carabinieri
di Novi Ligure in sede di perquisizione eseguita presso
l’abitazione del B. avevano rinvenuto un’arma da fuoco
illegalmente detenuta e numerose armi da punta e taglio
(ragione per la quale il predetto veniva denunciato per
i reati ex artt. 2-7 l. 895/1967 e 697 c.p.).
Contestualmente con la stessa ordinanza veniva rigettata
l’istanza di detenzione domiciliare formulata in udienza
dal difensore e si disponeva la trasmissione del
provvedimento al Pubblico Ministero competente per
l’emissione dell’ordine di carcerazione.
In sede di esecuzione della superiore ordinanza il P.M.
ha … sospeso l’esecuzione dell’ordine di carcerazione ex
art. 656, comma 5, c.p.p. ed il difensore ha
(nuovamente) chiesto la detenzione domiciliare ex art.
656, comma 6, c.p.p., deducendo lo svolgimento da parte
del B. di lavoro autonomo quale titolare di ditta
individuale operante nel settore dell’edilizia ed il
sostegno della sua famiglia d’origine (composta dal
padre, dalla madre e dalla sorella).
Oltre a quelle per reati depenalizzati, il B. ha altre
14 condanne per omesso versamento di ritenute
previdenziali, rapina, cessione illecita di
stupefacenti, furto, contrabbando, danneggiamento,
lesioni personali, falsità materiale, evasione, violenza
a P.U. e porto d’armi.
Pendono, inoltre, 5 procedimenti per lesioni personali
aggravate (commesse nel 2006), ricettazione (commessa
nel settembre 2008), truffa e ricettazione (commesse
nell’aprile 2008), estorsione continuata ed estorsione
tentata (commesse nell’agosto 2007) e ricettazione
(commessa nel novembre 2009). Per il primo dei predetti
procedimenti si è già avuta in primo grado una condanna
alla pena di anni 2 di reclusione, mentre per gli altri
è stata fissata l’udienza.
L’UEPE di Alessandria riferisce pregresse problematiche
tossicologiche del soggetto, due sue precedenti
relazioni sentimentali (dalle quali sono nati tre
figli), gli attuali sostegni affettivi (costituiti dalla
famiglia d’origine) ed il fatto che il B. in estate
lavora con la propria impresa edile ed in inverno
coadiuva il padre nella conduzione del circolo ARCI.
La Questura di Alessandria, infine, parla dei precedenti
penali del soggetto, delle sue reiterate violazioni
delle prescrizioni inerenti alle misure cautelari o alle
misure alternative concessegli in passato e della sua
assidua frequentazione del pluripregiudicato P. M., con
il quale è stato implicato in diversi procedimenti per
reati contro il patrimonio e per porto d’armi.
2. - L’istanza è inammissibile sotto diversi profili.
Invero:
l’art. 67 l. 24 novembre 1981 n. 689 prevede
espressamente “l’inapplicabilità delle misure
alternative alla detenzione” per il condannato in
espiazione di pena detentiva per conversione effettuata
ai sensi del primo comma dell’art. 66;
sebbene il testo dell’art. 67 predetto si riferisca
letteralmente all’affidamento in prova ed alla
semilibertà e contrariamente a quanto divisato da Cass.
pen. 30 settembre 1997 n. 5468 (che ha ritenuto il
divieto de quo non operante rispetto alle misure non
espressamente richiamate dalla disposizione in parola),
la norma de qua deve essere relazionata a tutte le
misure alternative alla detenzione o comunque (per
dissipare eventuali sospetti di incostituzionalità della
norma) a tutte quelle non aventi una prevalente funzione
“umanitaria” (come ad esempio quella ex art. 47 ter,
comma 1 ter, O.P.) e/o “terapeutica” (come ad esempio
quella ex art. 94 d.p.r. 309/1990), dovendosi il mancato
richiamo nell’art. 67 cit. dell’art. 47 bis O.P. (per
l’affidamento in prova “terapeutico”) e dell’art. 47 ter
O.P. (per la detenzione domiciliare) spiegare con il
semplice fatto che all’epoca dell’emanazione della l. 24
novembre 1981 n. 689 gli artt. 47 bis e 47 ter O.P. …
non esistevano ancora (essendo stati aggiunti il primo
dall’art. 4 ter d. l. 22 aprile 1985 n. 144 ed il
secondo dall’art. 13 l. 10 ottobre 1986);
codesta conclusione trova conferma nel titolo
dell’art. 67 l. 689/1981, che parla in modo
onnicomprensivo di “inapplicabilità delle misure
alternative alla detenzione” e non di “inapplicabilità
di misure alternative alla detenzione”: siccome, invece,
sarebbe successo se l’intentio legis fosse stata quella
di limitare il divieto a specifiche e ben determinate
misure;
qualora, infine, si dovesse aderire
all’interpretazione restrittiva fatta propria dalla
Suprema Corte e considerare, conseguentemente,
ammissibili le misure alternative alla detenzione
diverse da quelle espressamente e nominativamente
menzionate dall’art. 67 l. 689/1981, in virtù del
principio di economia processuale e/o di quello della
ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
dovrebbe altresì ritenersi che le misure alternative
“consentite” possano essere richieste dall’interessato
in stato di libertà solo nell’ambito dello stesso
procedimento (innanzi al tribunale di sorveglianza)
instaurato per la conversione ex art. 66 l. 689/1981
(come si desume pure dalla motivazione di Corte cost. 27
settembre 1990 n. 418 in relazione all’analogo istituto
della conversione ex art. 108 l. 689/1981, per il quale
sicuramente non opera il divieto ex art. 67);
alla stregua di ciò deve concludersi che, una volta
disposta la conversione della sanzione sostitutiva in
detenzione ex art. 66 l. 689/1981, il pubblico ministero
deve senz’altro emettere il decreto di carcerazione ex
art. 656, comma 1, c.p.p., senza possibilità di
sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p. (siccome,
invece, è avvenuto nella presente fattispecie);
questa conclusione risulta vieppiù valida nel caso
sub iudice, essendo stata espressamente rigettata dal
Tribunale di Sorveglianza l’istanza di detenzione
domiciliare presentata nell’interesse del B. nell’ambito
del procedimento ex art. 66 l. 689/1981 conclusosi con
la predetta ordinanza del 20 aprile 2010.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità dell’istanza e manda alla
Cancelleria di comunicare la presente ordinanza al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria per la pronuncia dei provvedimenti di sua
competenza ex art. 656, comma 8, c.p.p.
TORINO, 23 febbraio 2011
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr. Giuseppe Vignera |