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Spese mediche dei figli: accordi vincolanti tra genitori- Cassazione con la sentenza n. 9376 del 27 aprile—Avvocati.it

 

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L'accordo tra i genitori sulla ripartizione delle spese straordinarie dei figli, contenuto in una scrittura separata, diventa vincolante anche se viene richiamato solo nelle motivazioni - e non nel dispositivo - della sentenza. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9376 del 27 aprile.

 

La Cassazione è chiara: l'esatto contenuto della pronuncia deve essere individuato con un esame complessivo della sentenza e, quindi, non solo nel dispositivo, ma anche nella motivazione della pronuncia, che rivela l'effettiva volontà del giudice.

Nel caso di specie, si è ritenuto che, non sussistendo alcun contrasto tra il dispositivo e la parte motiva, il richiamo in sentenza «a quanto concordato tra le parti» fa inequivocabilmente riferimento alla scrittura privata siglata dai genitori, e richiamata dagli stessi nelle rispettive conclusioni delle loro difese.

Inoltre, la Corte Suprema, nel cassare i motivi di impugnazione della ricorrente, specifica che tale richiamo non lede in alcun modo il diritto dei minori, o le disposizioni in materia di affidamento e mantenimento, poiché il firmato accordo deve considerarsi una piena realizzazione del momento imprescindibile di dialettica tra i genitori in seguito alla separazione; nonché di loro responsabilizzazione nel congiunto interesse dei figli e corretto esercizio della potestà genitoriale.

 

 

Spese straordinarie

Benché sia stata omessa nel dispositivo ogni disposizione in merito alle spese straordinarie, tale carenza deve considerarsi supplita dalla parte motiva della sentenza che, facendo richiamo «a quanto concordato dalle parti», individua inequivocabilmente l'unica regolamentazione presente e voluta dalle parti nell'interesse dei figli, sancita nella scrittura privata sottoscritta dai ricorrenti e richiamata nelle loro conclusioni.

Pertanto l'esame completo del provvedimento giurisdizionale consente di individuare il momento precettivo nel richiamo a tale scrittura che, conseguentemente, diviene parte della sentenza stessa e, come tale, vincolante per i genitori.

 

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