L'accordo tra i genitori sulla ripartizione delle spese
straordinarie dei figli, contenuto in una scrittura
separata, diventa vincolante anche se viene richiamato
solo nelle motivazioni - e non nel dispositivo - della
sentenza. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 9376 del 27 aprile.
La Cassazione è chiara: l'esatto contenuto della
pronuncia deve essere individuato con un esame
complessivo della sentenza e, quindi, non solo nel
dispositivo, ma anche nella motivazione della pronuncia,
che rivela l'effettiva volontà del giudice.
Nel caso di specie, si è ritenuto che, non sussistendo
alcun contrasto tra il dispositivo e la parte motiva, il
richiamo in sentenza «a quanto concordato tra le parti»
fa inequivocabilmente riferimento alla scrittura privata
siglata dai genitori, e richiamata dagli stessi nelle
rispettive conclusioni delle loro difese.
Inoltre, la Corte Suprema, nel cassare i motivi di
impugnazione della ricorrente, specifica che tale
richiamo non lede in alcun modo il diritto dei minori, o
le disposizioni in materia di affidamento e
mantenimento, poiché il firmato accordo deve
considerarsi una piena realizzazione del momento
imprescindibile di dialettica tra i genitori in seguito
alla separazione; nonché di loro responsabilizzazione
nel congiunto interesse dei figli e corretto esercizio
della potestà genitoriale.
Spese straordinarie
Benché sia stata omessa nel dispositivo ogni
disposizione in merito alle spese straordinarie, tale
carenza deve considerarsi supplita dalla parte motiva
della sentenza che, facendo richiamo «a quanto
concordato dalle parti», individua inequivocabilmente
l'unica regolamentazione presente e voluta dalle parti
nell'interesse dei figli, sancita nella scrittura
privata sottoscritta dai ricorrenti e richiamata nelle
loro conclusioni.
Pertanto l'esame completo del provvedimento
giurisdizionale consente di individuare il momento
precettivo nel richiamo a tale scrittura che,
conseguentemente, diviene parte della sentenza stessa e,
come tale, vincolante per i genitori. |