di Alberto Marcheselli
Il Tribunale di Genova stabilisce
quali dati debbano necessariamente essere contenuti
nella denuncia di sinistro alle assicurazioni, a pena di
improcedibilita' della richiesta di danni, e quali
invece possano essere anche solo oggetto di una
comunicazione successiva, dopo una richiesta di
chiarimenti della Assicurazione.
Il Tribunale di Genova stabilisce
quali dati debbano necessariamente essere contenuti
nella denuncia di sinistro alle assicurazioni, a pena di
improcedibilità della richiesta di danni, e quali invece
possano essere anche solo oggetto di una comunicazione
successiva, dopo una richiesta di chiarimenti della
Assicurazione.
Il Tribunale di Genova con una
importante sentenza, ha fissato due principi. Il primo è
la applicabilità anche anche al caso in cui il veicolo
che ha provocato il sinistro sia rimasto ignoto (ipotesi
contemplata dall’art. 287 Codice Assicurazioni) della
regola che impone, nella richiesta stragiudiziale di
risarcimento, delle indicazioni (dati e documenti)
previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, a
pena di improcedibilità dell’azione giudiziaria.
L’azione giudiziaria può essere
infatti intrapresa – ex art. 145 Codice – solo dopo che
siano trascorsi sessanta giorni dall’invio, alla
Compagnia designata, di raccomandata corredata da tutti
i dati e i documenti richiesti dalla suddetta
disposizione. Diversamente opinando verrebbe meno il
carattere precettivo delle regole sul contenuto della
domanda stragiudiziale, la quale per volontà legislativa
deve essere ben circostanziata per rendere possibile un
esito celere e fruttuoso della pratica.
Di estrema importanza è poi e
soprattutto la parte della decizione che esamina in
concreto, come debbano essere ripartiti gli obblighi
delle parti. In effetti, deve essere trovato un punto di
equilibrio tra la assoluta genericità della richiesta e
la totale analiticità.
Il punto di equilibrio non può che
essere trovato nella clausola della buona fede.Essa
esclude, in presenza di una richiesta di risarcimento
assolutamente carente dei presupposti normativamente
previsti, l’onere per l’assicuratore di domandare al
richiedente la comunicazione dei dati omessi, poiché ciò
risulterebbe del tutto illogico.
L’interpretazione più plausibile è
che il legislatore abbia inteso responsabilizzare la
Compagnia di assicurazione a fare anch’essa quanto
necessario al fine di istruire adeguatamente la pratica
già nella fase pre-giudiziale.
Quindi, l’incompletezza della
denuncia cui fa riferimento il comma 8 dell'art. 148 si
deve intendere riferita ad informazioni diverse rispetto
a quelle minime ed essenziali, ovvero elementi i quali,
pur rientrando tra quelli indicati dalla legge, non
siano tali da impedire alla compagnia di assicurazione,
nel caso concreto, una ragionevole valutazione del
sinistro, valutazione facilmente perfezionabile colla
richiesta di informazioni.
Quando mancano nella lettera di
richiesta di risarcimento danni formulata dall’attore
svariati dati e documenti prescritti dall’art. 148 comma
2° - quali il codice fiscale, l’età, l’attività
lavorativa, il reddito, il certificato di
stabilizzazione dei postumi permanenti e la
dichiarazione relativa all’eventuale diritto a
prestazioni da parte di istituti che gestiscono
assicurazioni sociali obbligatorie – deve ritenersi la
improcedibilità della domanda
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