di Alessandro Jazzetti
La regione e' legittimata a costituirsi
parte civile, perche' il danno ambientale derivante dal
reato incide sull¿ambiente, come assetto qualificato del
territorio, il quale e' elemento costitutivo di tale
Ente e percio' oggetto di un suo diritto di proprieta'.
La regione e più in
generale gli enti territoriali sono legittimati a
costituirsi parte civile ai sensi dell’art. 18 l.
349/86, perché il danno ambientale derivante dal reato
incide sull’ambiente, come assetto qualificato del
territorio, il quale è elemento costitutivo di tali enti
e perciò oggetto di un loro diritto di proprietà.
È quanto ha affermato la
Corte di Cassazione con sentenza 2 marzo 2011, n.
8091/11, Carnevale, in riferimento ad una vicenda
processuale consumatasi nel 2003.
Va rilevato che la L. 8
luglio 1986, n. 349, art. 18 (vigente all’epoca dei
fatti oggetto della sentenza), al comma 3 attribuiva
allo Stato e agli enti territoriali sui quali incidono i
beni oggetto del fatto lesivo la legittimazione a
promuovere la relativa azione per il risarcimento del
danno, anche se esercitata in sede penale. Il suddetto
art. 18 è stato però abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, art. 318, comma 2, lett. a), (ad eccezione del
comma 5, che riconosce alle associazioni ambientaliste
il diritto di intervenire nei giudizi per danno
ambientale).
Ora, il D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, art. 311, riserva allo Stato, ed in
particolare al ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, il potere di agire per il risarcimento del
danno ambientale in forma specifica e, se necessario,
per equivalente patrimoniale, anche esercitando l'azione
civile in sede penale.
Le regioni e gli enti
territoriali minori, in forza dell'art. 309, comma 1,
possono ora presentare denunce ed osservazioni
nell'ambito di procedimenti finalizzati all'adozione di
misure di prevenzione, precauzione e ripristino oppure
possono sollecitare l'intervento statale a tutela
dell'ambiente, mentre non hanno più il potere di agire
iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
La giurisprudenza della
Corte, successiva all'appena ricordato mutamento
legislativo, pur ribadendo il significato della novella,
e la conclusione secondo la quale spetta soltanto allo
Stato, e per esso al Ministro dell'Ambiente, la
legittimazione alla costituzione di parte civile nel
procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere
il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica,
in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e
generale all'ambiente, ha rilevato che la legittimazione
a costituirsi parte civile nei processi per reati
ambientali spetta non soltanto al ministro
dell'ambiente, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, art. 311, comma 1, ma anche all'ente pubblico
territoriale (come la provincia) che per effetto della
condotta illecita abbia subito un danno patrimoniale
risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.(Così Cass.
755/2010, Ciaroni).
Secondo Cass.
41025/2010, che ha affrontato in maniera più articolata
la questione, non sussiste infatti alcuna antinomia
reale fra la norma generale di cui all'art. 2043 c.c.,
(che attribuisce a tutti il diritto di ottenere il
risarcimento del danno per la lesione di un diritto) e
la norma speciale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, art. 311, comma 1, (che riserva esclusivamente allo
Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del
danno da lesione all'ambiente, inteso come diritto
pubblico generale a fondamento costituzionale).
E difatti, “come sempre
accade nei rapporti tra norma generale e norma speciale,
l'entrata in vigore di quest'ultima ha determinato che
la precedente norma generale deve essere ora
interpretata nel senso che l'estensione della norma
generale stessa si è ristretta, perché il suo ambito di
applicazione non comprende più la fattispecie ora
disciplinata dalla norma speciale.
In altri termini, il
risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in
sè considerato come lesione dell'interesse pubblico e
generale all'ambiente, è ora previsto e disciplinato
soltanto dall'art. 311 cit., con la conseguenza che il
titolare della pretesa risarcitoria per tale danno
ambientale è esclusivamente lo Stato, in persona del
ministro dell'ambiente.
Tutti gli altri
soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti
pubblici territoriali e le regioni, possono invece
agire, in forza dell'art. 2043 c.c., per ottenere il
risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore
e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla
medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla
lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi
dall'interesse pubblico e generale alla tutela
dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a
rilevanza costituzionale”.
Di conseguenza, sia gli
enti pubblici territoriali, sia altri soggetti, singoli
o associati (come, ad esempio, le associazioni
ambientaliste) possono agire in giudizio, anche in sede
penale, «per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno
patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato
prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva
dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro
diritti patrimoniali, diversi dall’interesse pubblico e
generale alla tutela dell’ambiente come diritto
fondamentale e valore di rilevanza costituzionale».
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