Possono proporre opposizione di terzo nei confronti di
una sentenza amministrativa, resa tra altri soggetti, i
controinteressati pretermessi tout court; i contro
interessati pretermessi sopravvenuti; i
controinteressati non facilmente identificabili. In
pratica sono legittimati i terzi titolari di una
situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto
a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per
effetto della pronuncia sulla quale è scattata
l’opposizione. Il principio viene ribadito dal Consiglio
di Stato con la decisione n. 2802 dell’11 maggio 2011.
Nel caso esaminato dai giudici di Palazzo Spada, visto
che è indubitabile che l’opponente, in quanto
aggiudicataria della gara impugnata in primo grado,
rivestiva la qualità di controinteressato, sia formale
che sostanziale e che la stessa non partecipò al
giudizio d'appello, pur avendo preso parte a quello di
primo grado e avendo, quindi, assunto la veste di
litisconsorte necessario in appello, con conseguente
lesione del principio del contraddittorio, deve essere
accolto il suo ricorso per opposizione di terzo, con
conseguente annullamento della gravata decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE SESTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 del codice del
processo amministrativo
sul ricorso numero di registro
generale 3019 del 2011, proposto da:
Società Cooperativa E. a r.l.,
in persona del legale rappresentante in carica
rappresentato e difeso
dagli avv. Fe.La., Ca.Ru.,
Al.Sa., con domicilio eletto presso Fe.La. in Roma, via
(...);
contro
Co. Soc. Coop. Consortile in
persona del legale rappresentante in carica in proprio e
quale M.A.,
Ati - Impresa Tm. in proprio e
quale Mandante, rappresentati e difesi dall'avv. Sa.Na.,
con
domicilio eletto presso Sa.Na.
in Roma, via (...);
nei confronti di
Seconda Università degli Studi
di Napoli, in persona del legale rappresentante in
carica,
rappresentato e difeso dalla
Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, alla Via
(...), è domiciliato per legge;
per l’annullamento ai sensi
dell’art. 108 del codice del processo amministrativo
della sentenza del Consiglio di
Stato - Sez. VI n. 01494/2011, resa tra le parti,
concernente
affidamento lavori per il
restauro ristrutturazione ed adeguamento funzionale del
complesso Re.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione
in giudizio di Seconda Università degli Studi di Napoli
e di Co. Soc.
Coop. Consortile in proprio e
quale M.A. e di Ati - Impresa Tm. in proprio e quale
Mandante;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 10 maggio 2011 il Cons. Fabio
Taormina e uditi per le
parti gli avvocati La. e Na.;
Sentite le stesse parti ai sensi
dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;
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Con la sentenza n. 1494 del 9
marzo 2011 questa Sezione del Consiglio di Stato ha
accolto il ricorso
in appello (RG N.
10581/2010)proposto dalla Co. Società Cooperativa
Consortile avverso la
sentenza del Tribunale
amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli
- n. 21850/2010.
Avverso tale decisione ha
proposto opposizione di terzo la Società Cooperativa E.
a r. l.,
rappresentando che:
a) essa era stata contraddittore
nel giudizio di primo grado nell’ambito del quale il
Tribunale
amministrativo regionale della
Campania – Sede di Napoli - aveva reso la sentenza n.
21850/2010;
b) era controinteressata,
formale e sostanziale in detto procedimento in quanto si
era resa
aggiudicataria della gara
impugnata in primo grado (e poi in appello) dalla Co.
Società Cooperativa
Consortile.
Ciononostante il ricorso in
appello accolto dalla Sezione con la decisione n.. 1494
del 9 marzo 2011
non le era stato notificato, né
essa ne aveva avuto altrimenti conoscenza.
Essa pertanto era rimasta
estranea a tale giudizio, pur rivestendo la qualità di
litisconsorte
necessario e controinteressata.
Peraltro si evidenziava che essa
era rimasta gravemente pregiudicata dalla citata
sentenza in quanto
ove fosse stata parte del
giudizio avrebbe potuto evidenziare che essa aveva
provveduto a
sottoscrivere il contratto
oggetto dell’affidamento ed aveva intrapreso il servizio
già in data 6
dicembre 2010; che il 20
dicembre 2010 si era provveduto alla consegna delle aree
in favore
dell’impresa predetta che,
conseguentemente, aveva intrapreso i lavori.
Il Consiglio di Stato, ove reso
edotto di tali circostanze non avrebbe potuto pertanto
disporre il
risarcimento in forma specifica
in favore dell’appellante Co. Società Cooperativa
Consortile.
Sotto altro profilo, essa, ove
avesse avuto conoscenza dell’appello proposto, avrebbe
parimenti
potuto fare valere la
circostanza che il ricorso in appello proposto dalla
predetta Co. Società
Cooperativa Consortile era
affetto da inammissibilità in quanto notificato presso
l’Avvocatura
distrettuale dello Stato
(piuttosto che presso l’Avvocatura Generale).
Ne discendeva la necessità di
annullare l’impugnata decisione.
All’ odierna adunanza camerale
del 10 maggio 2011 fissata per l’esame della istanza
cautelare di
sospensione della esecutività
dell’impugnata sentenza della Sezione n. 1494 del 9
marzo 2011 la
causa è stata posta in
decisione.
Ciò premesso, osserva il
Collegio che il profilo rescindente della impugnazione
proposta è
senz’altro fondato.
Rammenta in proposito il
Collegio che:
- "la legittimazione a proporre
l'opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del
giudice
amministrativo resa tra altri
soggetti va riconosciuta ai controinteressati
pretermessi tout court; ai
controinteressati pretermessi
perché sopravvenuti (è il caso dei beneficiari di un
atto
consequenziale, quando una
sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto
all'esito di un
giudizio cui siano rimasti
estranei); ai controinteressati non facilmente
identificabili; più in
generale, ai terzi titolari di
una situazione giuridica autonoma ed incompatibile,
rispetto a quella
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riferibile alla parte risultata
vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di
opposizione" (Cons.
Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009,
n. 8944);
- controinteressato pretermesso
"tout court" è, in particolare: il soggetto avente un
interesse analogo
e contrario a quello che
legittima la proposizione del ricorso che sia
nominativamente individuato
nel provvedimento impugnato, o
comunque sulla base di questo agevolmente identificabile
(da
ultimo: Cons. Stato, Sez. VI, 31
marzo 2009, n. 2012); che non sia stato parte formale
del giudizio
in quanto, anche in caso di
mancata o nulla notifica dell'atto introduttivo della
controversia, il
giudice non lo abbia comunque
ritenuto presente in giudizio emettendo la pronuncia
anche nei suoi
confronti (Cons. Stato, Sez. V,
n. 5944 del 2009, cit; Cass. civ. Sez. I, 17 luglio
2003, n. 11185;
Cass. civ., Sez. III, 1 luglio
1998, n. 6416).
Questa condizione si riscontra
senz’altro nel caso di specie, posto che è indubitabile
che l’odierna
opponente, in quanto
aggiudicataria della procedura evidenziale impugnata in
primo grado,
rivestiva la qualità di contro
interessato, sia formale che sostanziale.
In più può aggiungersi che
l’odierna opponente ebbe a partecipare al giudizio di
primo grado; essa
quindi ha assunto la veste di
litisconsorte necessario nel giudizio d’appello: si
rammenta in
proposito che, per costante
giurisprudenza “l’'omessa notifica dell'appello a tutte
le parti intimate in
prima istanza impone
l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutte
le parti evocate nel
giudizio di primo grado (ex
multis si veda Consiglio Stato , sez. V, 15 novembre
2010, n. 8042).
Posto che essa non ebbe a
partecipare al predetto giudizio d’appello, con
conseguente lesione del
principio del contraddittorio ,
in accoglimento del ricorso per opposizione di terzo
proposto, deve
essere annullata la impugnata
decisione 1494 del 9 marzo 2011 resa da questa Sezione
del
Consiglio di Stato.
Al fine di decidere il merito
della impugnazione proposta, peraltro (in ordine alla
quale non è
necessario ordinare
l’integrazione del contraddittorio in quanto l’odierna
opponente ha comunque in
data odierna avuto cognizione
del merito della impugnazione proposta avverso la
sentenza del
amministrativo regionale della
Campania – Sede di Napoli - n. 21850/2010) si ritiene
indispensabile
acquisire il fascicolo di primo
grado onerando all’uopo la Segreteria, fissando fin
d’ora la
trattazione del merito della
impugnazione avverso la predetta decisione di primo
grado n.
21850/2010 per la pubblica
udienza del 18 novembre 2011.
Condanna l’appellante Co. Soc.
Coop. Consortile al pagamento delle spese processuali
dell’odierno
grado di giudizio in favore
della opponente Società Cooperativa E. a r.l. in misura
che appare
congruo determinare in Euro
2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, parzialmente e non
definitivamente
pronunciando sul ricorso per
opposizione di terzo, come in epigrafe proposto,avverso
la decisione
della Sezione 01494/2011 lo
accoglie, e per l’effetto annulla l’impugnata decisione;
Dispone acquisirsi a cura della
Segreteria il fascicolo di primo grado;
fissa la trattazione del merito
della impugnazione avverso la predetta decisione di
primo grado n.
21850/2010 per la pubblica
udienza del 18 novembre 2011;
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Condanna l’appellante Co. Soc.
Coop. Consortile al pagamento delle spese processuali
dell’odierno
grado di giudizio in favore
della opponente Società Cooperativa E. a r.l.
nella misura di Euro 2.000,00
oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera
di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l'intervento
dei
magistrati:
Rosanna De Nictolis - Presidente
FF
Roberto Garofoli - Consigliere
Roberto Giovagnoli - Consigliere
Gabriella De Michele -
Consigliere
Fabio Taormina - Consigliere,
Estensore
Depositata in Segreteria l’11
maggio 2011.
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