13-05-2011 - Corte di
giustizia - Sentenza 12 maggio 2011 - Causa C-122/10
13-05-2011 - RASSEGNA LEX24
- COMUNITARIO
n. 0379 - Contratto in
generale - Tutela del consumatore - Nozione di
consumatore, pag. 0379, parte ...
Le offerte commerciali che adottano
la formula di prezzo “a partire da…” non integrano di
per sé una comunicazione ingannevole. La pubblicità, per
essere lecita, deve, tuttavia, contenere, direttamente o
tramite rinvio (per esempio al sito internet), tutti gli
elementi in grado di permettere il calcolo del prezzo
finale in modo tale da far prendere al consumatore una
decisione di acquisto “consapevole”.
In caso contrario, a verificare se
l’omissione delle modalità di calcolo del prezzo finale
abbia indotto il consumatore ad un acquisto, che
altrimenti non avrebbe fatto, deve essere il giudice
nazionale. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea
con la sentenza 12 maggio 2011, nella Causa n. 122/10.
Il caso era quello di una agenzia di viaggi svedese, La
Ving, che nel 2008 aveva pubblicato su di in un
quotidiano nazionale una pubblicità in cui proponeva
viaggi a New York nel periodo tra settembre e dicembre,
utilizzando appunto la formula “a partire da…”.
Cosa prevede la direttiva
I giudici di Lussemburgo hanno
iniziato col ricordare che la direttiva 2005/29/CE,
definisce come «invito all’acquisto» «una comunicazione
commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del
prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo
impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto
tale da consentire al consumatore di effettuare un
acquisto».
L’invito all’acquisto
Pertanto, perché sussista un invito
all’acquisto non è necessario che “la pubblicità
comporti anche un mezzo concreto di acquistare il
prodotto oppure che avvenga in prossimità o in occasione
di un tale mezzo”
Il prezzo di partenza
La Corte non esclude quindi “che un
«prezzo di partenza» (ovvero il prezzo minimo al quale è
possibile acquistare il prodotto) possa soddisfare il
requisito relativo all'indicazione del prezzo, quando
invece il bene è disponibile anche in altre varianti, o
con un contenuto diverso, a prezzi non indicati”. Ciò
nei casi in cui “sia difficile mostrare il prezzo del
prodotto per ciascuna delle sue varianti”. Spetta al
giudice del rinvio verificare “se la menzione di un
prezzo di partenza consenta al consumatore di prendere
una decisione “consapevole” di natura commerciale oppure
“lo induca a prendere una decisione che non avrebbe
altrimenti preso”.
L’informazione deve essere completa
Con riguardo alle indicazioni sul
prodotto poi “può essere sufficiente che siano indicate
solamente alcune delle caratteristiche principali, se
l'offerente rinvia, per il resto, al proprio sito
Internet”. Però spetta sempre al giudice del rinvio
valutare se la sola indicazione di alcune
caratteristiche principali del prodotto permetta al
consumatore di prendere una decisione consapevole.
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