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La Cgue sdogana le pubblicità col solo prezzo di partenza-Corte di giustizia - Sentenza 12 maggio 2011 - Causa C-122/10-Guida al diritto.it

 

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        13-05-2011 - Corte di giustizia - Sentenza 12 maggio 2011 - Causa C-122/10

        13-05-2011 - RASSEGNA LEX24 - COMUNITARIO

        n. 0379 - Contratto in generale - Tutela del consumatore - Nozione di consumatore, pag. 0379, parte ...

 

Le offerte commerciali che adottano la formula di prezzo “a partire da…” non integrano di per sé una comunicazione ingannevole. La pubblicità, per essere lecita, deve, tuttavia, contenere, direttamente o tramite rinvio (per esempio al sito internet), tutti gli elementi in grado di permettere il calcolo del prezzo finale in modo tale da far prendere al consumatore una decisione di acquisto “consapevole”.

 

In caso contrario, a verificare se l’omissione delle modalità di calcolo del prezzo finale abbia indotto il consumatore ad un acquisto, che altrimenti non avrebbe fatto, deve essere il giudice nazionale. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con la sentenza 12 maggio 2011, nella Causa n. 122/10. Il caso era quello di una agenzia di viaggi svedese, La Ving, che nel 2008 aveva pubblicato su di in un quotidiano nazionale una pubblicità in cui proponeva viaggi a New York nel periodo tra settembre e dicembre, utilizzando appunto la formula “a partire da…”.

 

 

 

Cosa prevede la direttiva

 

I giudici di Lussemburgo hanno iniziato col ricordare che la direttiva 2005/29/CE, definisce come «invito all’acquisto» «una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto».

 

 

 

L’invito all’acquisto

 

Pertanto, perché sussista un invito all’acquisto non è necessario che “la pubblicità comporti anche un mezzo concreto di acquistare il prodotto oppure che avvenga in prossimità o in occasione di un tale mezzo”

 

 

 

Il prezzo di partenza

 

La Corte non esclude quindi “che un «prezzo di partenza» (ovvero il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto) possa soddisfare il requisito relativo all'indicazione del prezzo, quando invece il bene è disponibile anche in altre varianti, o con un contenuto diverso, a prezzi non indicati”. Ciò nei casi in cui “sia difficile mostrare il prezzo del prodotto per ciascuna delle sue varianti”. Spetta al giudice del rinvio verificare “se la menzione di un prezzo di partenza consenta al consumatore di prendere una decisione “consapevole” di natura commerciale oppure “lo induca a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso”.

 

 

 

L’informazione deve essere completa

 

Con riguardo alle indicazioni sul prodotto poi “può essere sufficiente che siano indicate solamente alcune delle caratteristiche principali, se l'offerente rinvia, per il resto, al proprio sito Internet”. Però spetta sempre al giudice del rinvio valutare se la sola indicazione di alcune caratteristiche principali del prodotto permetta al consumatore di prendere una decisione consapevole.

 

 

 

 

 

 

 

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