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Responsabilita' della P.A.-P.A. acquirente, al G.O. il risarcimento precontrattuale-(Sentenza TAR CATANZARO 03/05/2011, n. 601-Ipsoa.it

 

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di Michele Didonna

Rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. la controversia avente a oggetto la richiesta di risarcimento del danno da responsabilita' precontrattuale della P.A., conseguente all'annullamento in autotutela di una procedura di gara esperita per l'acquisto di un immobile.

 

Viene celebrata una gara per l’acquisto di un immobile da parte della P.A.; dopo l’aggiudicazione, quest’ultima annulla tutti gli atti di sua indizione. Il soggetto dichiarato provvisoriamente aggiudicatario, trascorsi circa due anni, adisce per ottenere il danno da culpa in contrahendo il T.A.R. di Catanzaro il quale, con la segnalata sentenza, declina la propria giurisdizione.

 

Ha infatti rilevato il Collegio calabrese, delineando il principio su in massima, che in tal caso, trattandosi di un procedimento a evidenza pubblica per la scelta del contraente con il quale la P.A. deve concludere un contratto di compravendita immobiliare, non si verte in materia di procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi pubblici che consente al G.A. di conoscere le domande risarcitorie fondate sulla responsabilità precontrattuale.

 

Ha inoltre rilevato come, in siffatta evenienza, il danno sofferto non deriva direttamente dal ritardo nell’emanazione del provvedimento amministrativo richiesto – l’aggiudicazione definitiva -, ma dal ritardo nella stipulazione del contratto, quindi da una condotta della P.A., in ipotesi scorretta, che, protraendo in maniera irragionevole le trattative per giungere alla conclusione del contratto a distanza di quasi due anni dall’aggiudicazione provvisoria, sarebbe incorsa nella violazione del dovere, sancito dall’art. 1337 c.c., di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.

 

La conseguenza di tanto, per l’adito G.A. è che la giurisdizione sulle domande di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale appartiene all’Autorità giudiziaria ordinaria, essendo stato chiesto il risarcimento per l’asserita lesione della libertà negoziale e, dunque, di una posizione soggettiva diversa dall’interesse legittimo.

 

 

 

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