di Michele Didonna
Rientra nella giurisdizione
dell'A.G.O. la controversia avente a oggetto la
richiesta di risarcimento del danno da responsabilita'
precontrattuale della P.A., conseguente all'annullamento
in autotutela di una procedura di gara esperita per
l'acquisto di un immobile.
Viene celebrata una gara per
l’acquisto di un immobile da parte della P.A.; dopo
l’aggiudicazione, quest’ultima annulla tutti gli atti di
sua indizione. Il soggetto dichiarato provvisoriamente
aggiudicatario, trascorsi circa due anni, adisce per
ottenere il danno da culpa in contrahendo il T.A.R. di
Catanzaro il quale, con la segnalata sentenza, declina
la propria giurisdizione.
Ha infatti rilevato il Collegio
calabrese, delineando il principio su in massima, che in
tal caso, trattandosi di un procedimento a evidenza
pubblica per la scelta del contraente con il quale la
P.A. deve concludere un contratto di compravendita
immobiliare, non si verte in materia di procedure di
affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi
pubblici che consente al G.A. di conoscere le domande
risarcitorie fondate sulla responsabilità
precontrattuale.
Ha inoltre rilevato come, in
siffatta evenienza, il danno sofferto non deriva
direttamente dal ritardo nell’emanazione del
provvedimento amministrativo richiesto –
l’aggiudicazione definitiva -, ma dal ritardo nella
stipulazione del contratto, quindi da una condotta della
P.A., in ipotesi scorretta, che, protraendo in maniera
irragionevole le trattative per giungere alla
conclusione del contratto a distanza di quasi due anni
dall’aggiudicazione provvisoria, sarebbe incorsa nella
violazione del dovere, sancito dall’art. 1337 c.c., di
comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto.
La conseguenza di tanto, per
l’adito G.A. è che la giurisdizione sulle domande di
risarcimento del danno per responsabilità
precontrattuale appartiene all’Autorità giudiziaria
ordinaria, essendo stato chiesto il risarcimento per
l’asserita lesione della libertà negoziale e, dunque, di
una posizione soggettiva diversa dall’interesse
legittimo.
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