E' alquanto recente l'intervento della giurisprudenza in
merito all'omessa esibizione di libri e scritture
contabili, in fase di verifica fiscale, da parte del
contribuente.
Il 5° co. dell'art. 52 del Decreto IVA - DPR n. 633/72
-, legittima i verificatori fiscali a richiedere,
durante l'attività ispettiva al soggetto passivo
d'imposta, l'esibizione della documentazione contabile
di cui sia prescritto l'obbligo della tenuta e della
conservazione: "i libri, registri, scritture e documenti
di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi
in considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
Per rifiuto di esibizione si intende anche la
dichiarazione di non possedere libri, registri,
documenti e scritture e la sottrazione di essi
all'ispezione".
Il rifiuto consiste altresì, nella dichiarazione, resa
dal contribuente di non possedere la documentazione
richiesta. Dalla lettura della normativa tributaria si
deduce che, qualunque sia la motivazione della
documentazione a suffragio della mancata esibizione
anche l'indisponibilità causata da forza maggiore, ne è
precluso "in favor rei" del contribuente l'utilizzo
successivo.
L'impossibilità per il verificato di esibire la
documentazione contabile di cui si è fatta richiesta,
determina, a detta dei giudici del Palazzaccio,
l'applicazione di una sanzione indiretta ma nella
esclusiva ipotesi di comportamento doloso atto ad
occultare, sottrarre, ostacolare il regolare svolgimento
delle attività ispettive.
Quanto contenuto nell'allora sentenza n. 45/2000 della
Corte di Cassazione è stato confermato nella successiva
sentenza n. 9127/2006 che si ispira, a sua volta
all'art. 53 della Costituzione, attinente il principio
della capacità contributiva, ed al 2° co. dell'art. 24
della Carta Costituzione che garantisce e tutela
l'esercizione del diritto alla difesa.
Il dettato costituzione non limita il diritto alla
prova, causato esclusivamente dall'atteggiamento del
contribuente che, sottraendosi alla prova, fornisce
indirettamente validi e fondati motivi per mettere in
discussione la genuità e l'attendibilità di documenti
che potrebbero emergere nelle successive fasi del
giudizio.
Se per un verso è lapalissiana l'inutilizzabilità delle
scritture contabili, dall'altro deve attribuirsi al
contribuente l'onere di dimostrare la non volontarietà
della sottrazione ma la semplice colpa o negligenza
nella custodia o conservazione.
Alla luce del combinato disposto degli artt. 52, 5°co.
del DPR n. 633/72 e 33 del DPR n. 600/73 per cui "non
possono essere presi in considerazione a favore del
contribuente ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa o contenzionsa, i documenti (libri,
scritture, registri ecc.) che non siano stati acquisiti
durante gli accessi perchè il contribuente ha rifiutato
di esibirli ( o perchè ha dichiarato di non possederli o
perchè, comunque, li ha sottratti al controllo), trova
apoplicazione solo quando si sia in presenza di una
specifica richiesta o ricerca da parte
dell'Amministrazione e di un rifiuto, o di un
occultamento da parte del contribuente. E, a tal fine,
non è sufficiente che il contribuente non abbia esibito
ai verbalizxanti i documenti in epoca successiva
depositati in sede giudiziaria", la Suprema Corte è
orientata ad interpretare la normativa in parola nel
senso che la mancata esibizione è conseguenza diretta
dell'accertamento fiscale.
Ergo, facendo eco alla sentenza n. 22765/2009 della
Corte di Cassazione, qualora gli accertatori non
avessero espressamente richiesto un registro, un libro o
una scrittura contabile, gli stessi potranno essere
esibiti dall'utente in sede amministrativa o in fase di
contenzioso in quanto non vi è l'ipotesi del rifiuto ma
della mancata rihiesta, in conformità a quanto i
giudici togati hanno sottolineato nella sentenza n.
1344/2010, l'art. 52 del DPR citato che sottende un
comportamento specifico del contribuente ossia quello di
sottrarsi alla prova; tanto che la disposizione
normativa sarà applicabile solo previa una
circostanziata richiesta da parte dell'Amministrazione
fiscale o di un rifiuto e/o occultamento da parte del
contribuente.
A conclusione di quanto descritto, la giurisprudenza è
concorde nel ribadire che "in primis" è utile analizzare
il modus operandi del personale accertatore ( è stata o
meno formulata la richiesta di esibizione della
documentazione in discorso) nonchè le motivazioni che
hanno indotto il contribuente ad ometterne la
presentazione.
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