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E' alquanto recente l'intervento della giurisprudenza in merito all'omessa esibizione di libri e scritture contabili, in fase di verifica fiscale, da parte del contribuente.

 

Il 5° co. dell'art. 52 del Decreto IVA - DPR n. 633/72 -, legittima i verificatori fiscali a richiedere, durante l'attività ispettiva al soggetto passivo d'imposta, l'esibizione della documentazione contabile di cui sia prescritto l'obbligo della tenuta e della conservazione: "i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intende anche la dichiarazione di non possedere libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all'ispezione".

 

Il rifiuto consiste altresì, nella dichiarazione, resa dal contribuente di non possedere la documentazione richiesta. Dalla lettura della normativa tributaria si deduce che, qualunque sia la motivazione della documentazione a suffragio della mancata esibizione anche l'indisponibilità causata da forza maggiore, ne è precluso "in favor rei" del contribuente l'utilizzo successivo.

 

L'impossibilità per il verificato di esibire la documentazione contabile di cui si è fatta richiesta, determina, a detta dei giudici del Palazzaccio, l'applicazione di una sanzione indiretta ma nella esclusiva ipotesi di comportamento doloso atto ad occultare, sottrarre, ostacolare il regolare svolgimento delle attività ispettive.

 

Quanto contenuto nell'allora sentenza n. 45/2000 della Corte di Cassazione è stato confermato nella successiva sentenza n. 9127/2006 che si ispira, a sua volta all'art. 53 della Costituzione, attinente il principio della capacità contributiva, ed al 2° co. dell'art. 24 della Carta Costituzione che garantisce e tutela l'esercizione del diritto alla difesa.

 

Il dettato costituzione non limita il diritto alla prova, causato esclusivamente dall'atteggiamento del contribuente che, sottraendosi alla prova, fornisce indirettamente validi e fondati motivi per mettere in discussione la genuità e l'attendibilità di documenti che potrebbero emergere nelle successive fasi del giudizio.

 

Se per un verso è lapalissiana l'inutilizzabilità delle scritture contabili, dall'altro deve attribuirsi al contribuente l'onere di dimostrare la non volontarietà della sottrazione ma la semplice colpa o negligenza nella custodia o conservazione.

 

Alla luce del combinato disposto degli artt. 52, 5°co. del DPR n. 633/72 e 33 del DPR n. 600/73 per cui "non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenzionsa, i documenti (libri, scritture, registri ecc.) che non siano stati acquisiti durante gli accessi perchè il contribuente ha rifiutato di esibirli ( o perchè ha dichiarato di non possederli o perchè, comunque, li ha sottratti al controllo), trova apoplicazione solo quando si sia in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell'Amministrazione e di un rifiuto, o di un occultamento da parte del contribuente. E, a tal fine, non è sufficiente che il contribuente non abbia esibito ai verbalizxanti i documenti in epoca successiva depositati in sede giudiziaria", la Suprema Corte è orientata ad interpretare la normativa in parola nel senso che la mancata esibizione è conseguenza diretta dell'accertamento fiscale.

 

Ergo, facendo eco alla sentenza n. 22765/2009 della Corte di Cassazione, qualora gli accertatori non avessero espressamente richiesto un registro, un libro o una scrittura contabile, gli stessi potranno essere esibiti dall'utente in sede amministrativa o in fase di contenzioso in quanto non vi è l'ipotesi del rifiuto ma della mancata rihiesta, in conformità  a quanto i giudici togati hanno sottolineato nella sentenza n. 1344/2010, l'art. 52 del DPR citato che sottende un comportamento specifico del contribuente ossia quello di sottrarsi alla prova; tanto che la disposizione normativa sarà applicabile solo previa una circostanziata richiesta da parte dell'Amministrazione fiscale o di un rifiuto e/o occultamento da parte del contribuente.

 

A conclusione di quanto descritto, la giurisprudenza è concorde nel ribadire che "in primis" è utile analizzare il modus operandi del personale accertatore ( è stata o meno formulata la richiesta di esibizione della documentazione in discorso) nonchè le motivazioni che hanno indotto il contribuente ad ometterne la presentazione.

 

 

 

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