La terza sezione civile della Cassazione, con sent. del
5 maggio 2011 n. 9912, intervenendo in materia di azione
per il risarcimento di danni causati dalla circolazione
dei veicoli o dei natanti, ha chiarito come la rituale
richiesta di risarcimento quale condizione di
procedibilità della domanda posta dall’art. 145 del
D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) a
carico del danneggiato possa essere sostituita da altro
atto equipollente che valga comunque a realizzare lo
scopo avuto di mira dal legislatore. La ratio della
previsione di cui al citato art. 145, che impone al
danneggiato di inoltrare la richiesta di risarcimento
all’istituto assicuratore a pena di improponibilità
dell’azione giudiziaria, è quella di consentire alla
compagnia di assicurazione uno spatium deliberandi di
sessanta giorni (in caso di danni a cose), ovvero
novanta (in caso di danni alla persona) al fine di
favorire la risoluzione stragiudiziale di controversie
aventi ad oggetto il risarcimento di danni conseguenti a
sinistro.
Nella fattispecie portata alla sua attenzione, la Corte
ha affermato che l’improcedibilità della domanda di
risarcimento viene meno qualora l’istituto assicuratore
venga a conoscenza della richiesta di danno mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata non dal
danneggiato, bensì dal proprio cliente (danneggiante).
Ove, infatti, detto istituto venga a conoscenza della
pretesa risarcitoria mediante raccomandata a.r. inviata
dal proprio assicurato, deve ritenersi che la ratio
della norma sia egualmente soddisfatta, essendosi in
ogni caso posta la compagnia in condizioni di procedere
ad una valutazione e conseguente stima dei danni,
attivando eventualmente una definizione bonaria della
lite attraverso la formulazione di un accordo con il
danneggiato diretto a prevenire premature domande
giudiziali, con conseguente dispendio economico.
In definitiva, secondo la Corte, l’onere imposto al
danneggiato può essere
soddisfatto anche con atti equipollenti a quello
previsto dall’art. 145 D.Lgs. 209/2005, purché
egualmente idonei a portare a conoscenza
dell’assicuratore la circostanza dell’avvenuto sinistro
e la volontà del danneggiato di essere risarcito,
consentendole di valutare la responsabilità e la
fondatezza delle relative richieste al fine di formulare
una concreta offerta risarcitoria |