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Proponibile la domanda giudiziale di risarcimento RC auto anche se l’assicurazione è informata dal danneggiante- Cassazione,  sent. del 5 maggio 2011 n. 9912-Diritto.it

 

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La terza sezione civile della Cassazione, con sent. del 5 maggio 2011 n. 9912, intervenendo in materia di azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, ha chiarito come la rituale richiesta di risarcimento quale condizione di procedibilità della domanda posta dall’art. 145 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) a carico del danneggiato possa essere sostituita da altro atto equipollente che valga comunque a realizzare lo scopo avuto di mira dal legislatore. La ratio della previsione di cui al citato art. 145, che impone al danneggiato di inoltrare la richiesta di risarcimento all’istituto assicuratore a pena di improponibilità dell’azione giudiziaria, è quella di consentire alla compagnia di assicurazione uno spatium deliberandi  di sessanta giorni (in caso di danni a cose), ovvero novanta (in caso di danni alla persona) al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale di controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni conseguenti a sinistro.

 

Nella fattispecie portata alla sua attenzione, la Corte ha affermato che l’improcedibilità della domanda di risarcimento viene meno qualora l’istituto assicuratore venga a conoscenza della richiesta di danno mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata non dal danneggiato, bensì dal proprio cliente (danneggiante). Ove, infatti, detto istituto venga a conoscenza della pretesa risarcitoria mediante raccomandata a.r.  inviata dal proprio assicurato, deve ritenersi che la ratio della norma sia egualmente soddisfatta, essendosi in ogni caso posta la compagnia in condizioni di procedere ad una valutazione e conseguente stima dei danni, attivando eventualmente una definizione bonaria della lite attraverso la formulazione di un accordo con il danneggiato diretto a prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico.

 

In definitiva, secondo la Corte, l’onere imposto al danneggiato può essere

soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dall’art. 145 D.Lgs. 209/2005, purché egualmente idonei a portare a conoscenza dell’assicuratore la circostanza dell’avvenuto sinistro e la volontà del danneggiato di essere risarcito, consentendole di valutare la responsabilità e la fondatezza delle relative richieste al fine di formulare una concreta offerta risarcitoria

 

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