La
contestazione, così anche l'approvazione di singole
partite deve essere specifica, cioè formare oggetto di
espresso esame e di altrettanto manifesta dichiarazione
di volontà da parte dell'assemblea di fare proprie le
risultanze del rendiconto. La conseguenza è che
nell'ambito di un consuntivo che, come quello della
gestione condominiale, soggiace al criterio di cassa,
l'approvazione del rendiconto recante un disavanzo tra
le somme spese e quelle incamerate dal condominio per
effetto dei versamenti eseguiti dai condomini o per
altra causa, non implica che, per via deduttiva, possa
ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia
stata versata dall'amministratore utilizzando denaro
proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del
condominio per l'importo corrispondente. E ciò per
ragioni di carattere sia logico, ove si consideri che
l'amministratore ben può aver utilizzato provviste
aliene di cui aveva soltanto la disponibilità (ad
esempio, fondi derivanti da altra gestione), sia
giuridico, atteso che la ricognizione di debito, sebbene
possa essere manifestata anche in forma non espressa,
richiede pur sempre un atto di volizione su di un
oggetto specificamente sottoposto all'esame dell'organo
collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso.
Cassazione, sez. II, 9 maggio 2011, n. 10153
(Pres. Triola – Rel. Manna)
Svolgimento del processo
Il
condominio di via (OMISSIS), proponeva opposizione al
decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Roma
gli aveva ingiunto il pagamento in favore di T.A. della
somma di L. 227.628.293. quale residuo corrispettivo per
l'attività di amministratore del condomino stesso svolta
da quest'ultimo tra il 1986 e il 1992.
A
sostegno dell'opposizione deduceva che i rendiconti
prodotti dal T., che recavano voci di debito del
condominio verso quest'ultimo, non coincidevano con
quelli approvati dall'assemblea; che non erano provati
gli esborsi che il T. asseriva di aver anticipato per
conto del condominio; che i lavori straordinari della
palazzina A erano stati già pagati da ciascun condomino,
e che la situazione debitoria verso l'Italgas lasciata
dal T. aveva costretto i condomini al versamento di
contributi straordinari. Chiedeva, pertanto, la revoca
del decreto e, in via riconvenzionale, la condanna
dell'amministratore al pagamento della somma di L.
60.000.000 già corrispostagli.
Il T.
resisteva all'opposizione, facendo presente, fra
l'altro, che nella prima riunione successiva alla
cessazione del rapporto, l'assemblea condominiale aveva
approvato il consuntivo della gestione predisposto dal
successivo amministratore.
Il
Tribunale accoglieva l'opposizione e la domanda
riconvenzionale, condannando l'opposto a restituire la
somma di L. 60,000.000 già percepita.
Tale
pronuncia era ribaltata dalla Corte d'appello di Roma,
che con sentenza del 28.2.2007 condannava il condominio
a versare al T. la somma di Euro 85.970,60.
La
Corte capitolina riteneva che (oltre ad essere
accertata, negli anni della gestione T., una generale
morosità di vari condomini e resistenza di anticipazioni
effettuate dal l'amministratore) emergeva dai
rendiconti, prodotti da entrambe le parti e tra loro
corrispondenti, l'inesattezza delle conclusioni cui era
pervenuto in primo grado il c.t.u., il quale aveva
ignorato anche la relazione di parte dello stesso
condominio, che riconosceva in gran parte la sussistenza
del credito reclamato. I riscontri dell'esistenza e
dell'esattezza degli esborsi effettuati dal T. erano
stati effettuati, osservava la Corte d'appello,
dall'apposito comitato dei condomini nel giugno del
1992, che aveva concluso all'unanimità nel senso che
tutti i documenti relativi agli anni 1989, 1990 e 1991
trovavano riscontro (ad eccezione di una somma, di L.
4.248.300 relativa al consuntivo del 1989, erroneamente
duplicata). Quindi, determinava nel dettaglio le somme
spettanti all'amministratore, rilevando, tra l'altro,
che quanto ai lavori straordinari della Palazzina D, il
T. aveva domandato il pagamento del residuo importo di
L. 9.876.295, somma che gli doveva essere interamente
riconosciuta posto che lo stesso consulente di parte
condominiale aveva dichiarato di non aver rinvenuto
alcun versamento da parte dei condomini in favore del T.
Per
la cassazione di questa sentenza ricorre il condominio,
con cinque motivi di annullamento.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Motivi della decisione
1. -
Con il primo motivo parte ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 c.c..
Deduce al riguardo che i condomini hanno approvato
consuntivi non contenenti indicazione alcuna a crediti
personali del T. e che le delibere di approvazione
richiamano rendiconti senza individuare neppure il
saldo, sicché non è certo che le passività siano state
effettivamente prese in considerazione dall'assemblea.
Precisa, quindi, che la Corte d'appello ha violato
l'art. 1137, 1 comma c.c., laddove ha ritenuto
vincolante per i condomini quanto non era stato oggetto
di deliberazione da parte dell'assemblea, ossia una
presunta voce di "debito verso T.", apoditticamente
interpolata da quest'ultimo, dopo l'approvazione dei
rendiconti, soltanto nelle copie prodotte, sicché, come
era stato osservato dal Tribunale, non è certo che tale
voce sia stata presa in considerazione dall'assemblea.
La
Corte d'appello non ha considerato che la differenza tra
i due rendiconti è stata esplicitamente ammessa dallo
stesso T., anche se al fine di rendere più chiare le
voci di spesa all'amministratore succeduto.
Quindi conclude il motivo con il seguente quesito ex
art.366-bis c.p.c.: "Dica l'Ecc.ma Corte se ai sensi
della norma dell'art. 1137, comma 1 c.c. possano
ritenersi fonte di obbligazione per i condomini riuniti
in Condominio anche le deliberazioni assembleari che non
risultino specificamente approvate dall'assemblea per
assenza del'argomento oggetto di deliberazione; e se
dall'approvazione di un rendiconto condominiale recante
un disavanzo discenda ex se il riconoscimento da parte
dei condomini e la conseguente obbligazione di rimborso
di eventuali anticipi di spesa in favore
dell'amministratore che ha predisposto il rendiconto".
2. -
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell'art.2697, comma 1 c.c..
Il T.
ha fornito la prova di un fatto in realtà mai
contestato, ossia che il condominio di via XXXXXXX abbia
approvato il disavanzo dei rendiconti nel triennio in
questione (1989-1991), ma non ha provato di aver
anticipato di tasca propria le somme corrispondenti, non
avendo prodotto nessun riscontro contabile utile a
indicare un passaggio di denaro dal suo patrimonio a
quello dei creditori del condominio.
Ciò
posto, parte ricorrente formula il seguente quesito:
"Dica l’Ecc.ma Corte suprema se in base alla norma di
cui all'art.2697, comma 1 c.c., in mancanza di ulteriori
fonti di prova, un amministratore di condominio possa
ritenersi sollevato dall'onere di allegare mezzi di
prova del suo credito consistente nell'affermato
pagamento di somme personalmente da lui anticipate in
favore del condominio".
3. -
Con il terzo motivo è denunciata l'insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo, costituito da ciò, che la voce di debito del
condominio verso il T. sarebbe stata introdotta da
quest'ultimo a posteriori nei rendiconti prodotti in
giudizio, mentre quelli distribuiti ai condomini in
vista dell'approvazione da parte dell'assemblea, non
recherebbero tale voce, di guisa che, nell'approvare i
rendiconti stessi, l'assemblea condominiale non avrebbe
potuto neppure prendere in considerazione la sussistenza
di un debito verso l'amministratore.
Al
riguardo, osserva parte ricorrente, la Corte d'appello
anziché cogliere la rilevanza di tale giudizio di fatto,
si è limitata a ritenere che il giudice di primo grado
abbia errato nel considerare essenziale la mancata
specifica approvazione della voce di debito verso il T..
E conclude, in sintesi, domandando se l'assenza nei
rendiconti annuali compilati dall'amministratore, di
riferimenti a crediti di quest'ultimo per sue
anticipazioni in favore del condominio - circostanza
accertata dal Tribunale e in sede di ctu. - sia
rilevante ai fini di escludere la sussistenza del
relativo, credito dell'amministratore stesso e al fine
di procedere alla cassazione della sentenza impugnata,
anche in ragione della sola insufficienza - clamorosa,
perché dichiaratamente affidata ad una "intuizione" -
con la quale la Corte d'appello ha capovolto le
conclusioni raggiunte sul punto dal Tribunale.
4. -
Con il quarto motivo è denunciata l'insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo, costituito da ciò, che la Corte territoriale
avrebbe omesso di motivare la propria adesione al primo
motivo di gravame del T., nel quale si sostiene che il
ctu. avrebbe erroneamente svolto la sua relazione sulla
circostanza se fosse o non avvenuto il versamento delle
quote da parte dei singoli condomini. L'equivoco in cui
sarebbe incorso il giudice di secondo grado
risiederebbe, pertanto, nel fatto che l'indagine tecnica
ha avuto ad oggetto non quanto dedotto dall'appellante,
ma l’effettiva esistenza del credito preteso, con il
risultato che il ctu. non ha rinvenuto alcuna evidenza
contabile, né dell'avvenuta anticipazione di somme, né
della qualificazione contabile delle somme stesse che
nel rendiconto il T. avrebbe dovuto esporre a proprio
credito personale.
5. -
Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione
circa un ulteriore fatto controverso e decisivo,
concernente i versamenti che il T. avrebbe eseguito in
favore dei creditori del condominio, versamenti che
mancano del tutto di riscontro, per cui, secondo parte
ricorrente, resterebbe smentita l'affermazione che il
predetto ex amministratore fosse solito provvedervi
anticipando denaro proprio.
6. -
Il primo motivo è fondato e assorbe l'esame delle
restanti, sostanzialmente succedanee, censure.
6.1.
- Premesso che, come si ricava dalla sentenza impugnata,
il nucleo della controversia risiede nello stabilire se
l'assemblea condominiale abbia mai approvato i
rendiconti recanti il debito verso il T., per somme che
questi avrebbe anticipato per pagare i terzi creditori
del condominio, va osservato che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la validità
dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei
condomini, del rendiconto di un determinato esercizio
non postula che la contabilità sia stata redatta
dall'amministratore con rigorose forme, analoghe a
quelle previste per i bilanci delle società, purché essa
sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci
di entrata e di spesa, anche con riferimento alla
specificità delle partite, atteso che quest'ultimo
requisito - come si desume dagli artt. 263 e 264 cod.
proc. civ. (disciplinanti la procedura di rendiconto ed
applicabili anche al rendiconto sostanziale) -
costituisce il presupposto indispensabile affinché il
destinatario del conto assolva l'onere di indicare
specificamente le partite che intende contestare (v.
Cass. nn. 3747/94, 896/84, 5150/82 e 2625/81).
6.1.1. - Dunque, come la contestazione, così anche
l'approvazione di singole partite deve essere specifica,
cioè formare oggetto di espresso esame e di altrettanto
manifesta dichiarazione di volontà da parte
dell'assemblea di fare proprie le risultanze del
rendiconto. La conseguenza è che nell'ambito di un
consuntivo che, come quello della gestione condominiale,
soggiace al criterio di cassa, l'approvazione del
rendiconto recante un disavanzo tra le somme spese e
quelle incamerate dal condominio per effetto dei
versamenti eseguiti dai condomini o per altra causa, non
implica che, per via deduttiva, possa ritenersi
riconosciuto il fatto che la differenza sia stata
versata dall'amministratore utilizzando denaro proprio,
ovvero che questi sia comunque creditore del condominio
per l'importo corrispondente. E ciò per ragioni di
carattere sia logico, ove si consideri che
l'amministratore ben può aver utilizzato provviste
aliene di cui aveva soltanto la disponibilità (ad
esempio, fondi derivanti da altra gestione), sia
giuridico, atteso che la ricognizione di debito, sebbene
possa essere manifestata anche in forma non espressa,
richiede pur sempre un atto di volizione su di un
oggetto specificamente sottoposto all'esame dell'organo
collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso.
6.2.
- Nella fattispecie, la conclusione cui è pervenuto il
giudice d'appello si basa sul coordinamento di due fatti
- l'approvazione di consuntivi recanti un disavanzo
contabile e la non infrequente morosità di alcuni
condomini – la cui interazione non costituisce
l'equipollente di un riconoscimento del debito, per la
totale aspecificità del suo oggetto.
6.2.1. - Né può sopperirvi il riscontro contabile
effettuato da un apposito comitato di condomini,
ulteriore elemento valorizzato dalla Corte capitolina,
poiché dalla sentenza impugnata non risulta che tale
organismo avesse, in virtù di previsione regolamentare,
un potere di rappresentanza dell'assemblea. unico organo
deputato a formare la volontà del condominio.
7. -
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza
impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della
Corte d'appello di Roma, che deciderà la controversia
attenendosi al seguente principio di diritto: "in
materia di deliberazioni di assemblea condominiale,
l'approvazione del rendiconto ha valore di
riconoscimento di debito in relazione alle sole poste
passive specificamente indicate. Pertanto,
l'approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un
disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per
via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che
la differenza sia stata versata dall'amministratore
utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia
comunque creditore del condominio per l'importo
corrispondente, atteso che la ricognizione di debito,
sebbene possa essere manifestata anche in forma non
espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di
un oggetto specificamente sottoposto all'esame
dell'organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di
esso".
8. -
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata
con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di
Roma, che provvederà anche sulle spese del presente
giudizio di cassazione.
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