Preliminarmente l’istituto della
riabilitazione[1] “ha come risultato la reintegrazione
del condannato nella capacità giuridica rimasta
menomata, conseguita mediante l’estinzione delle pene
accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla
condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte
in cui il condannato abbia mostrato di essersi
ravveduto, serbando una buona condotta ed astenendosi
dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece,
necessario che egli ponga in essere comportamenti
positivi di valore morale indicativi della volontà di
riscatto dal passato”.
Per la Suprema corte, infatti,
“l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili
derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo,
e cioè come sinonimo di impossidenza economica, ma
ricomprende tutte le situazioni non imputabili al
condannato che gli impediscono, comunque, l’adempimento
delle obbligazioni civili” alle quali è tenuto al fine
di conseguire il beneficio richiesto.
La ragione del principio è
nell’esigenza di evitare “un ingiustificato impedimento
al reinserimento sociale del riabilitando” che “abbia,
per altro verso, dato prova attraverso la buona condotta
tenuta, di essere meritevole di riabilitazione”.
Gravando su di lui l’onere della
prova di essersi “emendato” e “ravveduto” dopo la
condanna.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]Articolo 179 - Condizioni per la
riabilitazione.
La riabilitazione è conceduta
quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui
la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro
modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive
e costanti di buona condotta.
Il termine è di almeno otto anni se
si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi
dell'articolo 99.
Il termine è di dieci anni se si
tratta di delinquenti abituali, professionali o per
tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato
l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad
una casa di lavoro .
Qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo163, primo, secondo e terzo comma, il
termine di cui al primo comma decorre dallo stesso
momento dal quale decorre il termine di sospensione
della pena.
Qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto
comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa
allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo
quarto comma, purché sussistano le altre condizioni
previste dal presente articolo.
La riabilitazione non può essere
conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di
sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello
straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il
provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le
obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che
dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. |