1. Il
caso di investimento di pedone, la responsabilità del
conducente prevista dall'art. 2054 c.c. è esclusa quando
risulti provato che non vi era, da parte di
quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento,
situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia
tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva
impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne
tempestivamente i movimenti.
2.
Anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio
regolato da semaforo con luce verde in suo favore,
permane a suo carico un obbligo di diligenza nella
condotta di guida che deve tradursi nella necessaria
cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete
condizioni esistenti all'incrocio
Cassazione, sez. III, 3 maggio 2011, n. 9683
(Pres. Trifone – Rel. Levi)
Fatto
Con
atto di citazione regolarmente notificato S.O. conveniva
in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma,
Sa.St.Pa. e la Meie-Aurora Assicurazioni S.p.A. per
sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni
subiti nella misura di Euro 9.525,84, o in quella somma
maggiore o minore ritenuta equa, a seguito del sinistro
stradale verificatosi in (omissis).
Esponeva l'attrice che il 30.3.2000 si trovava a piedi
in (omissis), lato Via dei …, ferma al segnale di via
impedita. Al segnale di luce verde iniziava
l'attraversamento sul passaggio pedonale e quando aveva
quasi raggiunto lo spartitraffico centrale veniva
violentemente investita dal veicolo Ford Escort,
condotto da F.R. e di proprietà di Sa.St.Pa..
Si
costituiva la Compagnia Assicuratrice contestando le
deduzioni attoree, mentre rimaneva contumace il Sa. .
Istruita la causa con prove documentali, per testi e
C.T.U. medico-legale, il G.d.P. di Roma con sentenza
29732 dell'11-30.9.2002 rigettava la domanda condannando
l'attrice al. pagamento delle spese processuali.
Impugnava la predetta sentenza la S. avanti al Tribunale
di Roma chiedendone la riforma.
Con
sentenza n. 12726/05 dell'1.6-04.6.2005, il Tribunale di
Roma confermava la sentenza di primo grado.
Propone ricorso per Cassazione S.O. con due motivi.
Resiste l'intimata Meie-Aurora Assicurazioni con
controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
Con
il primo motivo la ricorrente deduce erronea,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
punto decisivo della controversia in relazione all'art.
360, n. 5 c.p.c. - Violazione del dovere di giudicare
Insta alligata et probata. - Travisamento di un fatto
oggetto di prova testimoniale.
Con
il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione di norme di legge in relazione
all'art. 360, n. 3 c.p.c. - Violazione artt. 2054 - 2043
c.c..
I
motivi possono essere trattati congiuntamente.
Va
osservato che nel caso il g.a. ha ritenuto la esclusiva
responsabilità della ricorrente (la quale si trovava
nella fase finale dell'attraversamento, sull'apposito
passaggio pedonale, a breve distanza dallo
spartitraffico), sul rilievo che la stessa -al momento
dell'investimento - stava attraversando viale (omissis)
con la luce semaforica rossa per i pedoni e la luce
verde per il veicolo investitore, il quale non era
quindi tenuto "ad accordare la precedenza".
Tuttavia il g.a. non ha accertato il carattere
imprevedibile ed anomalo del suo comportamento e la
impossibilità da parte del conducente del veicolo
investitore, F.R., di prevenire l'evento e non ha
accertato se l'attraversamento fosse avvenuto con luce
semaforica rossa, senza quindi chiarire se all'inizio il
semaforo fosse invece verde, come dichiarato dalla S. e
come sembra doversi desumere dalla stessa deposizione
del teste M., riportata dalla ricorrente nel ricorso.
Secondo la giurisprudenza della S.C., in caso di
investimento di pedone, la responsabilità del conducente
prevista dall'art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti
provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna
possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa,
ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta
imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia
trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e
comunque di osservarne tempestivamente i movimenti
(Cass., n. 21249/2006).
E
ancora, anche nel caso in cui il conducente impegni un
incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo
favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza
nella condotta di guida che deve tradursi nella
necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e
dalle concrete condizioni esistenti all'incrocio (Cass.,
n. 8744/2000).
Il
ricorso è fondato.
La
sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le
spese del giudizio di Cassazione al Tribunale di Roma in
diversa composizione.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia al Tribunale
di Roma in diversa composizione anche per le spese di
cassazione. |