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Al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari.-Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza n. 18353 depositata l'11/5/2011- Avv. Renato D'isa –Guide legali.it.

 

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La prima sezione penale, assegnataria della causa, rimettendo il ricorso alle Sezioni Unite e riportando un contrasto giurisprudenziale, sollevava il presente quesito: “se il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva non sospesa o non altrimenti estinta comporti la caducazione automatica della misura coercitiva non custodiale (nella specie l’obbligo di dimora) applicata al condannato; se sia comunque necessario un provvedimento giudiziale che dichiari tale cessazione di efficacia; se la competenza a emettere detto eventuale provvedimento spetti al giudice dell’esecuzione o al magistrato di sorveglianza”.

A sostegno del suo assunto l’orientamento (maggioritario) opposto richiamava gli artt. 300[1], 656[2] e 657[3] c.p.p., osservando poi che la perdurante efficacia di una restrizione alla libertà personale non fungibile con la pena detentiva oramai inflitta e avente, per sua natura, funzione servente il processo, può giustificarsi soltanto con la necessità che il fisiologico lato temporale che può di fatto intercorrere tra passaggio in giudicato e doverosa immediata attivazione del pubblico ministero in funzione di organo dell’esecuzione, non produca – per quanto breve – soluzioni di continuità in relazione a quelle esigenze di controllo del condannato che la vigenza della misura coercitiva fa presumere ancora esistenti all’atto della condanna.

 

Invece le S.U. attraverso un’interprestazione Costituzionalmente orientata (art. 13[4]) e capovolgendo l’interpretazione del coordinato disposto normativo posto a fondamento della tesi della “sopravvivenza” hanno affermato il principio secondo cui “la cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari.”

 

Inoltre, a risposta del quesito posto, le S.U. hanno anche affermato che nel caso in cui insorgano comunque problemi “in ordine alla (sorte o modificazione della) misura non custodiale, nel periodo (che può rivelarsi non breve) intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, in tali casi, la competenza per la loro risoluzione non può che spettare, come già avallato dalla stessa Corte, al Giudice dell’esecuzione, in quanto unico giudice procedente in quella fase, nonché giudice istituzionalmente designato a decidere su ogni questione comunque connessa all’esecuzione della sentenza: il quale non potrà che riconoscere e dichiarare ad ogni effetto l’avvenuta cessazione della misura”.

 

 

 

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[1]Articolo 300 - Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze

 

1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, e` disposta l'archiviazione ovvero e` pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento .

 

2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e` applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 312 .

 

 

3. Quando, in qualsiasi grado del processo, e` pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata e` dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa .

 

4. La custodia cautelare perde altresi` efficacia quando e` pronunciata sentenza di condanna, ancorche` sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia gia` subita non e` inferiore all'entita` della pena irrogata.

 

5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c).

 

 

 

 

[2] Articolo 656 - Esecuzione delle pene detentive

 

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

 

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

 

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

 

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277 .

 

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47 ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

 

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5.

 

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione d ell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 09.10.1990, n. 309, e successive modificazioni.

 

8. Salva la disposizione del comma 8 bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. II pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

 

8 bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

 

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

 

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

 

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

 

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

 

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 . Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47 ter della legge 26 .07.1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

 

 

 

 

[3] Articolo 657 - Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo

 

1.Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia e` ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non e` stata applicata definitivamente.

 

2.Il pubblico ministero computa altresi` il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna e` stata revocata, quando per il reato. e` stata concessa amnistia o quando e` stato concesso indulto, nei limiti dello stesso .

 

3.Nei casi previsti dai commi I e 2, il condannato puo` chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, puo` altresi` chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.

 

4.In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

 

5.Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore .

 

 

 

 

[4]Articolo 13 - [Inviolabilità della libertà personale]

 

La liberta` personale e` inviolabile.

 

Non e` ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne` qualsiasi altra restrizione della liberta` personale, se non per atto motivato dell'autorita` giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [c.p.c. 118, 260; c. p.p. 272].

 

In casi eccezionali di necessita` ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita` di pubblica sicurezza puo` adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita` giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

 

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta`.

 

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [c.p. 137 ss.].

 

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