La prima sezione penale,
assegnataria della causa, rimettendo il ricorso alle
Sezioni Unite e riportando un contrasto
giurisprudenziale, sollevava il presente quesito: “se il
passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a
pena detentiva non sospesa o non altrimenti estinta
comporti la caducazione automatica della misura
coercitiva non custodiale (nella specie l’obbligo di
dimora) applicata al condannato; se sia comunque
necessario un provvedimento giudiziale che dichiari tale
cessazione di efficacia; se la competenza a emettere
detto eventuale provvedimento spetti al giudice
dell’esecuzione o al magistrato di sorveglianza”.
A sostegno del suo assunto
l’orientamento (maggioritario) opposto richiamava gli
artt. 300[1], 656[2] e 657[3] c.p.p., osservando poi che
la perdurante efficacia di una restrizione alla libertà
personale non fungibile con la pena detentiva oramai
inflitta e avente, per sua natura, funzione servente il
processo, può giustificarsi soltanto con la necessità
che il fisiologico lato temporale che può di fatto
intercorrere tra passaggio in giudicato e doverosa
immediata attivazione del pubblico ministero in funzione
di organo dell’esecuzione, non produca – per quanto
breve – soluzioni di continuità in relazione a quelle
esigenze di controllo del condannato che la vigenza
della misura coercitiva fa presumere ancora esistenti
all’atto della condanna.
Invece le S.U. attraverso
un’interprestazione Costituzionalmente orientata (art.
13[4]) e capovolgendo l’interpretazione del coordinato
disposto normativo posto a fondamento della tesi della
“sopravvivenza” hanno affermato il principio secondo cui
“la cessazione, al momento del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna, della misura coercitiva non
custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario
alcun provvedimento che la dichiari.”
Inoltre, a risposta del quesito
posto, le S.U. hanno anche affermato che nel caso in cui
insorgano comunque problemi “in ordine alla (sorte o
modificazione della) misura non custodiale, nel periodo
(che può rivelarsi non breve) intercorrente fra il
passaggio in giudicato della sentenza e il concreto
avvio della fase di esecuzione della pena, in tali casi,
la competenza per la loro risoluzione non può che
spettare, come già avallato dalla stessa Corte, al
Giudice dell’esecuzione, in quanto unico giudice
procedente in quella fase, nonché giudice
istituzionalmente designato a decidere su ogni questione
comunque connessa all’esecuzione della sentenza: il
quale non potrà che riconoscere e dichiarare ad ogni
effetto l’avvenuta cessazione della misura”.
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[1]Articolo 300 - Estinzione delle
misure per effetto della pronuncia di determinate
sentenze
1. Le misure disposte in relazione
a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia
quando, per tale fatto e nei confronti della medesima
persona, e` disposta l'archiviazione ovvero e`
pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di
proscioglimento .
2. Se l'imputato si trova in stato
di custodia cautelare e con la sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere e` applicata
la misura di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma
dell'articolo 312 .
3. Quando, in qualsiasi grado del
processo, e` pronunciata sentenza di condanna, le misure
perdono efficacia se la pena irrogata e` dichiarata
estinta ovvero condizionalmente sospesa .
4. La custodia cautelare perde
altresi` efficacia quando e` pronunciata sentenza di
condanna, ancorche` sottoposta a impugnazione, se la
durata della custodia gia` subita non e` inferiore
all'entita` della pena irrogata.
5. Qualora l'imputato prosciolto o
nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non
luogo a procedere sia successivamente condannato per lo
stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti
misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari
previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c).
[2] Articolo 656 - Esecuzione delle
pene detentive
1. Quando deve essere eseguita una
sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico
ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se
il condannato non è detenuto, ne dispone la
carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto,
l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di
grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene
le generalità della persona nei cui confronti deve
essere eseguito e quant'altro valga a identificarla,
l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le
disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è
notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la
carcerazione è eseguito secondo le modalità previste
dall'articolo 277 .
5. Se la pena detentiva, anche se
costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a
tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e
94 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto
previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.
L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono
notificati al condannato e al difensore nominato per la
fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo
ha assistito nella fase di giudizio, con l'avviso che
entro trenta giorni può essere presentata istanza,
corredata dalle indicazioni e dalla documentazione
necessarie, volta ad ottenere la concessione di una
delle misure alternative alla detenzione di cui agli
articoli 47, 47 ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e successive modificazioni, ovvero la sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello
stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove
non sia presentata l'istanza o la stessa sia
inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
citato testo unico l'esecuzione della pena avrà corso
immediato.
6. L'istanza deve essere presentata
dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero
allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la
trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale
di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui
ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale
di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'istanza. Se l'istanza non è corredata
dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilità, puo' essere depositata nella
cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque
giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo
666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del
tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio
alla richiesta di documenti o di informazioni, o
all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma
5.
7. La sospensione dell'esecuzione
per la stessa condanna non può essere disposta più di
una volta, anche se il condannato ripropone nuova
istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia
in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in
ordine alla sospensione d ell'esecuzione della pena di
cui all'articolo 90 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 09.10.1990, n.
309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma
8 bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente
presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari
inammissibile o la respinga, il pubblico ministero
revoca immediatamente il decreto di sospensione
dell'esecuzione. II pubblico ministero provvede
analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile
ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle
more della decisione del tribunale di sorveglianza,
quando il programma di recupero di cui all'articolo 94
del medesimo testo unico non risulta iniziato entro
cinque giorni dalla data di presentazione della relativa
istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico
ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di
sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8 bis. Quando è provato o appare
probabile che il condannato non abbia avuto effettiva
conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico
ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le
opportune informazioni, all'esito delle quali può
disporre la rinnovazione della notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione
di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per
i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonche'
di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due
o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo
625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui
ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo
comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta
eccezione per coloro che si trovano agli arresti
domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per
il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano
in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in
cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai
quali sia stata applicata la recidiva prevista
dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.
10. Nella situazione considerata
dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti
domiciliari per il fatto oggetto della condanna da
eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione
dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza
ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda
alla eventuale applicazione di una delle misure
alternative di cui al comma 5 . Fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente è considerato come pena espiata a tutti
gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47
ter della legge 26 .07.1975, n. 354, e successive
modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza.
[3] Articolo 657 - Computo della
custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
1.Il pubblico ministero, nel
determinare la pena detentiva da eseguire, computa il
periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per
altro reato, anche se la custodia e` ancora in corso.
Allo stesso modo procede in caso di applicazione
provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se
questa non e` stata applicata definitivamente.
2.Il pubblico ministero computa
altresi` il periodo di pena detentiva espiata per un
reato diverso, quando la relativa condanna e` stata
revocata, quando per il reato. e` stata concessa
amnistia o quando e` stato concesso indulto, nei limiti
dello stesso .
3.Nei casi previsti dai commi I e
2, il condannato puo` chiedere al pubblico ministero che
i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva
espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la
determinazione della pena pecuniaria o della sanzione
sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2,
puo` altresi` chiedere che le sanzioni sostitutive
espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da
eseguire per altro reato.
4.In ogni caso sono computate
soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate
dopo la commissione del reato per il quale deve essere
determinata la pena da eseguire.
5.Il pubblico ministero provvede
con decreto, che deve essere notificato al condannato e
al suo difensore .
[4]Articolo 13 - [Inviolabilità
della libertà personale]
La liberta` personale e`
inviolabile.
Non e` ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne`
qualsiasi altra restrizione della liberta` personale, se
non per atto motivato dell'autorita` giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge [c.p.c. 118, 260;
c. p.p. 272].
In casi eccezionali di necessita`
ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita`
di pubblica sicurezza puo` adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorita` giudiziaria e, se questa
non li convalida nelle successive quarantotto ore, si
intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni
di liberta`.
La legge stabilisce i limiti
massimi della carcerazione preventiva [c.p. 137 ss.]. |