La circostanza secondo cui, al momento del controllo,
l’auto non si era ancora mossa, non si presenta, allo
stato, significativa nei termini ritenuti dal
ricorrente, posto che il concetto di circolazione di un
veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo,
ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta,
che ugualmente ineriscono alla circolazione. E dunque,
la sosta di un’auto su area di pubblico transito, che
presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del
veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede
cautelare, posto che ad essa possono certamente inerire
condotte riconducibili alla fattispecie allo stato
ipotizzata, specie se l’atteggiamento del soggetto non
lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello
stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma
anche in ordine all’intenzione, una volta avviato il
motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di
guida, di ripartire. Intento non portato a compimento
solo per l’intervento dei carabinieri, pronti a bloccare
l’auto perché consapevoli delle alterate condizioni
dell’indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla
circolazione del veicolo.
Cassazione, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 17238
(Pres. Romis – Rel. Foti)
Osserva
-
I – Con ordinanza del 28 luglio 2010, il Tribunale del
riesame di Bolzano ha confermato il provvedimento,
emesso il 14 luglio 2010, con il quale il locale GIP ha
disposto il sequestro preventivo dell’autovettura
“Porsche Cayman”, di proprietà di R.C., all’interno
della quale lo stesso era stato sorpreso, in evidente
stato di ebbrezza alcolica. Al momento de controllo,
l’autovettura era in moto e con le luci anabbaglianti
accese ed il R., seduto al posto di guida, con accanto
un passeggero, aveva le mani sul volante e la cintura di
sicurezza allacciata, in procinto di partire con la
macchina. Secondo il tribunale, il fatto doveva
ritenersi riconducibile alla fattispecie
contravvenzionale di cui all’art. 186, comma 2, del
c.d.s., in relazione alla quale il sequestro preventivo
del veicolo doveva ritenersi legittimamente disposto,
essendo lo stesso oggetto di confisca obbligatoria, ex
comma 7 del medesimo art. 186.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione
R.C., per mezzo del difensore, lamentando la violazione
e la falsa applicazione degli artt. 321, 324, 325 c.p.p.
e 186 c.d.s.. Sostiene, in particolare, il ricorrente,
che la fattispecie ipotizzata non sarebbe riscontrabile,
nel caso di specie, poiché l’indagato non è stato
trovato mentre guidava l’auto in sequestro ma solo
seduto al posto di guida. Non essendovi prova che egli
avesse messo in movimento il mezzo, il reato sarebbe
insussistente.
-
II – Il ricorso è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
controllo di legittimità del provvedimento di una misura
cautelare reale non comporta l’esame della fondatezza
dell’accusa, bensì solo la verifica della sussistenza
dell’astratta configurabilità del fatto contestato
nell’ambito di una determinata fattispecie di reato.
Alla stregua di tali principi, il giudice del riesame ha
legittimamente ritenuto che la condotta dell’indagato
fosse idonea ad integrare la fattispecie
contravvenzionale ipotizzata posto che, il porsi alla
guida di un’auto, in evidenti condizioni di alterazione
dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, nell’atto
di muovere il veicolo, già con il motore avviato ed i
fari accesi, avendo anche provveduto ad allacciare la
cintura di sicurezza, valeva già a rappresentare una
condotta idonea ad integrare la fattispecie ipotizzata.
La circostanza secondo cui, al momento del controllo,
l’auto non si era ancora mossa, non si presenta, allo
stato, significativa nei termini ritenuti dal
ricorrente, posto che il concetto di circolazione di un
veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo,
ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta,
che ugualmente ineriscono alla circolazione. E dunque,
la sosta di un’auto su area di pubblico transito, che
presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del
veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede
cautelare, posto che ad essa possono certamente inerire
condotte riconducibili alla fattispecie allo stato
ipotizzata, specie se, come nel caso che oggi interessa,
l’atteggiamento del soggetto, come sopra descritto, non
lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello
stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma
anche in ordine all’intenzione, una volta avviato il
motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di
guida, di ripartire. Intento non portato a compimento
solo per l’intervento dei carabinieri, pronti a bloccare
l’auto perché consapevoli delle alterate condizioni
dell’indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla
circolazione del veicolo.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il
ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
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