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Natura della condanna ex art. 96 cpc-Lite temeraria: risarcimento o sanzione? (Sentenza Tribunale ROVIGO 07/12/2010)-Ipsoa.it

 

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di Cristina Mantelli

La nuova responsabilita' aggravata ha natura sanzionatoria con carattere pubblicistico poiche', punendo chi viola il principio costituzionale della durata del giusto processo, mira a tutelare l'interesse pubblico alla funzionalita' dell'apparato giurisdizionale.

 

La nuova responsabilità aggravata ha natura sanzionatoria con carattere pubblicistico poiché, punendo chi viola il principio costituzionale della durata del giusto processo, mira a tutelare l’interesse pubblico alla funzionalità dell’apparato giurisdizionale.

 

L’aspetto essenziale posto dal nuovo III comma dell'articolo 96 del C.p.c. (introdotto dalla legge n. 69 del 2009) è stabilire se la condanna - che il giudice può dichiarare anche d'ufficio in sede di pronuncia delle spese- abbia natura «risarcitoria» o «sanzionatoria».

 

Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Rovigo – sezione distaccata di Adria – ha ritenuto legittimo attribuire a tale istituto, posto a custodia di un interesse pubblicistico, natura sanzionatoria.

 

Ora, prescindendo totalmente dal danno subito dalla parte, il Giudice ne ha voluto sottolineare la finalità: punire il comportamento processuale della parte che viola il principio costituzionale della durata del giusto processo integrando così un abuso del processo, una distorsione delle finalità riconosciute, inter alia, dall’art. 24 della costituzione.

 

All’uopo si ricorda che nonostante l’acceso dibattuto della dottrina e della giurisprudenza, la determinazione della natura giuridica è imprescindibile, giacché rilevante per individuare i criteri ai quali parametrare la somma di danno da liquidare, atteso che la norma non dà alcun tipo di riferimento.

 

Secondo G. Finocchiario (cfr. G.D. n. 49/10 pag 26-28) questo dilemma pare impossibile da sciogliere in modo definitivo e netto, atteso che il tenore testuale della nuova disposizione, la sua collocazione topografica nell'ambito dell'articolo dedicato alla «responsabilità aggravata» nonché i tradizionali principi sistematici in materia di responsabilità civile si elidono vicendevolmente.

 

D’altro canto, facendo uno sforzo interpretativo nell’applicazione della disposizione e limitandola a quelle condotte che siano imputabili soggettivamente alla parte, a titolo di dolo e colpa (anche non grave), ovvero ad una condotta negligente che ha in qualche modo determinato un allungamento dei termini del processo (ex multis, in questo senso, Tribunale di Terni 17/5/10 e Tribunale di Varese 27/5/10) si pone un freno e si evita che il Giudice possa applicarla sempre, in ogni caso di soccombenza.

 

Nel caso di specie - in cui si verteva nell’ambito di un procedimento possessorio, ove introducendo irritualmente un giudizio di merito infondato in fatto ed in diritto, l’attore è stato condannato ex art. 96 III co. c.p.c. al pagamento di una somma di €. 5.000,00 -, Il Tribunale ha indicato anche i criteri per la determinazione della somma da liquidare, ovvero:

 

a) l’intensità dell’elemento soggettivo;

 

b) la gravità della condotta di abuso del processo;

 

c) l’incidenza sulla durata. Summatim, al Giudicante spetta il compito di non applicare la norma in modo troppo esteso, onde non ledere le garanzie costituzionali dell’accesso alla giustizia ma, al tempo stesso, neppure ignorarla, continuando così ad assecondare il malcostume di permettere pressoché qualsiasi forma di difesa.

 

Anche l’avvocato, comunque, ha un ruolo fondamentale nell’informare e guidare la parte assistita verso la strategia difensiva più consona. Questa disposizione se applicata debitamente potrà essere un valido strumento per disincentivare l'accesso “abusivo” alla giustizia.

 

 

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