IMPUGNAZIONI PENALI – FORMA – REQUISITI – MOTIVI –
MOTIVI NUOVI – COLLEGAMENTO CON I MOTIVI PRESENTATI
TEMPESTIVAMENTE – NECESSITA’ – FATTISPECIE (C.p.p., artt.
444, 445, 581; l. 26 luglio 1975, n. 354, norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà, art. 54).
I
c.d. motivi nuovi (o aggiunti) possono essere esaminati
dal giudice dell'impugnazione solo se sono collegati a
quelli tempestivamente enunciati nell’atto di
impugnazione e, pertanto, se essi non introducono un
thema decidendum diverso da quello inizialmente devoluto
(fattispecie in tema di reclamo avverso provvedimento di
rigetto di istanza di liberazione anticapata, nella
quale il thema decidendum iniziale era costituito dalla
questione “in diritto” circa l’idoneità di una sentenza
ex art. 444 c.p.p. a costituire causa di revoca della
liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54, 3° comma,
O.P., mentre con i motivi successivamente aggiunti dal
difensore il thema decidendum si sarebbe esteso alla
questione “in fatto” circa la concreta offensività del
comportamento costituente l’oggetto della predetta
sentenza).
N°. SIUS 2011 / 76 - TDS TORINO
N°. SIEP 2009 / 937 - PGCAP NAPOLI
ORDINANZA N°………………
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
________________________________________________
IL TRIBUNALE
il giorno 23-02-2011 in TORINO si è riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei componenti:
Dott. Vignera Giuseppe
Presidente rel.
Dott. Fiorentin Fabio
Giudice
Dott. Falda Luca
Esperto
Dott. Ferraudo Germana
Esperto
ed ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo
avverso ordinanza di rigetto di istanza di liberazione
anticipata, presentato da P. U., nato a XXXX il XX XX
XXXX, condannato con sentenza N. 2007/9164 Reg. Gen.
emessa il 6 dicembre 2007 dalla Corte di Appello di
Napoli (inserita nel provvedimento di cumulo del
26.04.2010 della Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Napoli), detenuto presso
la Casa Circondariale di Brissogne-Aosta, difeso
dall’Avv. Giovanni BORNEY del Foro di Torino e dall’Avv.
Luceri Sergio del Foro di Lecce.
***************
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra
specificato;
VERIFICATA la regolarità delle comunicazioni e delle
notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M.,
all’interessato ed al difensore;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni
acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione
e della discussione di cui a separato processo verbale;
UDITE le conclusioni (respingersi il reclamo) del
rappresentante del P.M., dott. Fulvio Rossi, e del
difensore;
OSSERVA
quanto segue.
1. - Con provvedimento in data 22 dicembre 2010 il
Magistrato di Sorveglianza di Alessandria rigettava
l’istanza di P. U. intesa ad ottenere il beneficio della
liberazione anticipata per il periodo compreso tra il 19
febbraio 2008 ed il 13 gennaio 2009, atteso che nel
periodo successivo (recte: il 23 giugno 2009) il
predetto aveva commesso altri reati (trattasi, più
esattamente, dei reati di resistenza a P.U. e lesioni
personali accertati con la sentenza emessa ex art. 444
c.p.p. dal Tribunale di Cagliari in data 27 giugno 2009:
v. punto 11 del certificato penale).
Avverso tale provvedimento il detenuto ha proposto
tempestiva impugnazione, deducendo l’irrilevanza ai fini
della liberazione anticipata della sentenza suindicata,
essendo stata emessa ex art. 444 c.p.p. ed invocando al
riguardo Cass. pen., Sez. I, 12/11/2004, n. 50176,
Sangermano (“La sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti per un reato commesso nel corso
dell'esecuzione e successivamente alla concessione della
liberazione anticipata non costituisce titolo idoneo
alla revoca del beneficio, atteso che essa, consistendo
nell'applicazione di pena "sine iudicio", subordinata
soltanto alla sommaria verifica dell'inesistenza di
cause di immediato proscioglimento, deve essere
equiparata a sentenza di condanna per ogni aspetto che
riguardi l'irrogazione e l'esecuzione della pena, ma non
quando viene in rilievo sotto il profilo
dell'accertamento di responsabilita', che e' estraneo
alla sua struttura”).
2. - L’impugnazione è infondata.
Invero:
“la sentenza con la quale il giudice, ai sensi
dell'art. 444 c.p.p., dispone l'applicazione della pena
concordata fra le parti, comportando comunque una
implicita affermazione di responsabilità, ben può
costituire causa di revoca della liberazione anticipata,
ai sensi dell'art. 54, 3° comma dell'ordinamento
penitenziario, non costituendo detta revoca una sanzione
accessoria e potendo, quindi, la medesima essere
disposta dal tribunale di sorveglianza come effetto
dell'accertata commissione di un delitto (nella specie,
trattavasi di evasione), durante l'esecuzione della
pena” (Cass. pen., Sez. I, 15/10/1992, n. 4061, Caruso,
in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 3, 69);
l’orientamento giurisprudenziale ricordato dal
reclamante (che esclude l’assimilazione alla condanna
della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.) appare
“superato” dalle più recenti pronunce della Suprema
Corte (v. Cass. pen., Sez. Unite, 29/11/2005, n. 17781,
D., in Dir. Pen. e Processo, 2006, 8, 975: “La sentenza
emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444
c.p.p. ss., poiché è ai sensi dell'art. 445 c.p.p.,
comma 1-bis equiparata, salvo diverse disposizioni di
legge, a una pronuncia di condanna, costituisce titolo
idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma
1 n. 1, della sospensione condizionale della pena
precedentemente concessa”; analogamente Cass. pen., Sez.
I, 11/03/2008, n. 13799, D.G.).
3. I motivi dedotti dal difensore nella memoria in data
16 febbraio 2011 non possono essere esaminati, atteso
che essi non hanno alcuna attinenza con quello
rassegnato nell’atto di reclamo.
Invero, mentre con quest’ultimo il Tribunale è stato
investito (soltanto) di una questione di puro diritto
(risolta nel senso testé indicato), con i propri motivi
aggiunti il difensore ha richiesto al Giudice
dell’impugnazione di riesaminare la fondatezza “in
fatto” della gravata ordinanza, la quale viene censurata
perché avrebbe omesso di valutare la gravità e la
concreta offensività del comportamento ascritto al P.
(v. ex plurimis Cass. pen., Sez. II, 8 gennaio 1997, n.
14, Guerino, secondo cui, affinché “i cosiddetti motivi
aggiunti possano essere esaminati dal giudice
dell'impugnazione, devono essere necessariamente
riferiti a quelli presentati nei termini, sia pure come
migliore sviluppo o più dettagliata esposizione dei
primi”).
P. Q.M.
contrariis reiectis, conferma l’impugnato provvedimento.
TORINO, 23 febbraio 2011
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr. Giuseppe Vignera |