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IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEVE ESSERE TEMPESTIVO E MOTIVATO-Cassazione, sez. II, 29 aprile 2011, n. 16603-Diritto e processo.it

 

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Non basta la semplice istanza di legittimo impedimento che non attesti l'impossibilità di nominare un sostituto e le ragioni della preferenza accordata ad altri procedimenti. Ugualmente non motivata l’istanza che si limiti a segnalare la precedenza cronologica tra i diversi procedimenti in cui il difensore è presente e lo stato cautelare dell'imputato.

 

 

 

 

 

Cassazione, sez. II, 29 aprile 2011, n. 16603

 

(Pres. Sirena – Rel. Bronzini)

 

 

 

 

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 17.5.2010 confermava la sentenza emessa il 18.12.2008 dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro di condanna del ricorrente alla pena di anni due di reclusione per furto e tentativo di estorsione.

 

In ordine alla sollevata eccezione processuale la Corte territoriale rilevava che il Tribunale per i minorenni correttamente non aveva concesso il chiesto rinvio per legittimo impedimento del difensore perché l'istanza dell'avv.to B. era intempestiva ed immotivata. La richiesta non attestava l'impossibilità di nominare un sostituto e le ragioni della preferenza accordata ad uno dei procedimenti, posto che ci si era limitati ad asserire la precedenza cronologica tra gli stessi e lo stato cautelare dell'imputato.

 

Ricorre il B.         che allega che l'istanza era pervenuta in cancelleria tre gg. prima dell'udienza. L'altro giudizio era precedente a quello presente e con imputato detenuto.

 

Il secondo motivo è del tutto analogo e si ribadisce che l'altro procedimento era per reati più gravi del presente e l'imputato era detenuto. La documentazione era stata messa a disposizione dei giudici, ma era stata immotivamente disattesa.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

 

I due motivi vanno congiuntamente esaminati ponendo la medesima motivazione.

 

La motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine al rigetto della dedotta nullità procedurale appare congrua e coerente con la giurisprudenza di questa Corte. La domanda di differimento di udienza era certamente da considerarsi intempestiva in quanto tre giorni non sono certamente idonei a consentire una diversa organizzazione del lavoro di udienza, finalità che la norma vuole certamente tutelare anche in relazione all'esigenza di natura costituzionale e di matrice europea del giusto processo (art. 6 Cedu; art. 47 Carta di Nizza).

 

Inoltre, come già correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non vi era alcuna attestazione circa la mancata nomina di un sostituto ed infine va rimarcata la ingiustificata scelta di privilegiare il diverso procedimento, posto che - nel caso di specie - si tratta di un processo a carico di minorenne che di per sé impone una pronta trattazione del giudizio.

 

Pertanto la motivazione appare corretta e logicamente coerente, mentre le censure ripropongono questioni già esaminate nelle precedenti fasi del giudizio.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

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