Non basta la semplice istanza di legittimo impedimento
che non attesti l'impossibilità di nominare un sostituto
e le ragioni della preferenza accordata ad altri
procedimenti. Ugualmente non motivata l’istanza che si
limiti a segnalare la precedenza cronologica tra i
diversi procedimenti in cui il difensore è presente e lo
stato cautelare dell'imputato.
Cassazione, sez. II, 29 aprile 2011, n. 16603
(Pres. Sirena – Rel. Bronzini)
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del
17.5.2010 confermava la sentenza emessa il 18.12.2008
dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro di condanna
del ricorrente alla pena di anni due di reclusione per
furto e tentativo di estorsione.
In ordine alla sollevata eccezione processuale la Corte
territoriale rilevava che il Tribunale per i minorenni
correttamente non aveva concesso il chiesto rinvio per
legittimo impedimento del difensore perché l'istanza
dell'avv.to B. era intempestiva ed immotivata. La
richiesta non attestava l'impossibilità di nominare un
sostituto e le ragioni della preferenza accordata ad uno
dei procedimenti, posto che ci si era limitati ad
asserire la precedenza cronologica tra gli stessi e lo
stato cautelare dell'imputato.
Ricorre il B. che allega che l'istanza era
pervenuta in cancelleria tre gg. prima dell'udienza.
L'altro giudizio era precedente a quello presente e con
imputato detenuto.
Il secondo motivo è del tutto analogo e si ribadisce che
l'altro procedimento era per reati più gravi del
presente e l'imputato era detenuto. La documentazione
era stata messa a disposizione dei giudici, ma era stata
immotivamente disattesa.
Motivi della decisione
Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va
dichiarato inammissibile.
I due motivi vanno congiuntamente esaminati ponendo la
medesima motivazione.
La motivazione offerta dalla Corte di appello in ordine
al rigetto della dedotta nullità procedurale appare
congrua e coerente con la giurisprudenza di questa
Corte. La domanda di differimento di udienza era
certamente da considerarsi intempestiva in quanto tre
giorni non sono certamente idonei a consentire una
diversa organizzazione del lavoro di udienza, finalità
che la norma vuole certamente tutelare anche in
relazione all'esigenza di natura costituzionale e di
matrice europea del giusto processo (art. 6 Cedu; art.
47 Carta di Nizza).
Inoltre, come già correttamente rilevato dalla Corte
territoriale, non vi era alcuna attestazione circa la
mancata nomina di un sostituto ed infine va rimarcata la
ingiustificata scelta di privilegiare il diverso
procedimento, posto che - nel caso di specie - si tratta
di un processo a carico di minorenne che di per sé
impone una pronta trattazione del giudizio.
Pertanto la motivazione appare corretta e logicamente
coerente, mentre le censure ripropongono questioni già
esaminate nelle precedenti fasi del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. |