Cassazione, sez. Unite
Civili, 5 maggio 2011, n. 9840-Diritto e processo.it
(Pres. Preden – Rel. Vittoria)
Svolgimento del processo
1. L'avvocato A.G. ha convenuto in giudizio davanti al
tribunale di Milano il Ministero della giustizia e la
società Esastri - Esazione Tributi s.p.a. ed ha proposto
opposizione alla cartella esattoriale
068/20060254275463000, a lei notificata il 6 novembre
2007, con la richiesta di pagamento della somma di Euro
78,00 a titolo di contributo unificato per atti
giudiziari, oltre a quella di Euro 5,56, per spese di
notifica.
Questi i motivi:
-
la notifica della cartella di pagamento, in base
all'art. 248 del decreto Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, avrebbe dovuto essere preceduta
dall'invito al pagamento del contributo dovuto;
-
la cartella era nulla, perché mancava dell'indicazione
del responsabile del procedimento, invece richiesta
dall'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e della firma del rappresentante del
concessionario;
-
la cartella era priva di motivazione e non conteneva
l'indicazione del tributo dovuto;
-
debitore del contributo unificato è la parte, non il suo
difensore.
2. I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno
chiesto di dichiarare l'opposizione inammissibile o
infondata.
Il tribunale l'ha rigettata.
La sentenza è stata impugnata da A.G.; il Ministero ha a
sua volta proposto ricorso incidentale condizionato,
mentre la società Esastri – Esazione Tributi non ha
svolto difese.
La ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. I ricorsi, proposti per l'impugnazione della medesima
sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Il tribunale ha qualificato la domanda in parte come
opposizione agli atti esecutivi e per il resto come
opposizione all'esecuzione, avuto rispettivamente
riguardo, per la prima parte, ai motivi volti a
contestare la regolarità formale degli atti e, per la
seconda parte, al motivo riguardante la soggezione
all'obbligazione di pagamento del contributo.
La prima domanda il tribunale l'ha dichiarata
ammissibile, osservando che in base all'art. 57 del
decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 ed in materia di esecuzione esattoriale per
debiti tributari a non essere ammesse sono solo le
opposizioni relative alla regolarità formale ed alla
notificazione del titolo esecutivo, tra le quali ha
affermato che non rientrava l'opposizione proposta, che
ha però giudicato non fondata. La seconda domanda è
stata dichiarata inammissibile.
Il tribunale ha osservato che, in tema di obbligazioni
tributarie, è ammessa solo l'opposizione all'esecuzione
che concerne la pignorabilità dei beni.
3. Il ricorso principale contiene dieci motivi.
4. È inammissibile per la parte in cui nei suoi motivi
si svolgono censure che attengono al debito e sono
quindi da intendere rivolte alla cassazione del capo
della sentenza con cui è stata decisa l'opposizione
all'esecuzione.
La sentenza, depositata il 14 gennaio 2010, lo è stata
dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.
69 il cui art. 49.2 ha soppresso l'ultimo periodo
dell'art. 616 c.p.c. ed in tal modo ha ripristinato
l'assoggettamento della sentenza pronunziata su
opposizione all'esecuzione all'ordinario regime
dell'appellabilità, previsto dal comma 1 dell'art. 339
c.p.c..
La disposizione transitoria dettata dall'art. 58.2.
della legge n. 69 ha poi dichiarato applicabile anche
nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
della stessa legge il testo dell'art. 616 come da essa
modificato. La sentenza, in relazione a questo capo, non
avrebbe dunque potuto essere impugnata con ricorso per
cassazione (art. 360, primo comma, prima parte, c.p.c.).
5. Il ricorso è per contro fondato, per la parte in cui
i suoi motivi sono da intendere rivolti contro il capo
della decisione relativo alla domanda qualificata dal
tribunale come opposizione agli atti esecutivi.
Ed è fondato perché conoscere della domanda proposta
dalla parte rientra nella competenza giurisdizionale del
giudice tributario, come nel ricorso è stato dedotto, in
particolare nei primi due motivi, dove si è denunziato
un vizio di violazione di norme sulla giurisdizione e si
è indicato nel giudice tributano quello cui spetta
conoscere dei vizi inerenti alla cartella di pagamento
fatti valere con l'opposizione. Restano quindi assorbiti
tutti gli altri motivi. La Corte osserva al riguardo che
il contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R.
n. 115 del 2002 ha natura di entrata tributaria.
Le ragioni di tale qualificazione si trovano esposte
nella sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio
2005 n. 73, pronunziata in sede di risoluzione di
conflitto di attribuzione tra la Regione Siciliana e lo
Stato (e della natura tributaria di tale entrata vi è
cenno nelle sentenze 8 febbraio 2008 nn. 3007 e 3008 di
queste sezioni unite).
Da tale qualificazione discende che conoscere della
domanda proposta dall'attuale ricorrente, rientra nella
giurisdizione del giudice tributario in base agli artt.
2.1. e 19 lett. d) del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546. Le questioni di nullità sollevate con la
domanda attengono infatti non ad atti dell'esecuzione
forzata esattoriale, ma ad atti inerenti alla fase della
riscossione, il controllo della cui legittimità, quando
riguardino tributi, spetta al giudice tributario (come
queste sezioni unite hanno affermato con la sentenza 5
giugno 2008 n. 14831 in tema di preavviso di fermo
amministrativo).
6. Quanto al ricorso incidentale condizionato, mentre il
primo motivo, che verte sulla giurisdizione, è fondato
per le ragioni già viste, il secondo che verte sulla
legittimazione del Ministero a contraddire alla domanda,
resta assorbito dalla pronunzia sulla giurisdizione.
7. La sentenza è cassata in parte.
È
per la stessa parte dichiarata la giurisdizione del
giudice tributario, davanti al quale le parti sono
rimesse.
8. La cassazione, pur parziale della sentenza, e la
conseguente definizione di questa fase del giudizio
impone di provvedere sulle relative spese processuali,
con conseguente assorbimento del nono motivo.
L'accoglimento solo parziale del ricorso e la
circostanza che è stata l'attuale ricorrente a
rivolgersi al giudice ordinario, anziché al giudice
tributario, giustifica l'integrale compensazione delle
spese processuali dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile
quello principale in quanto rivolto contro il capo della
sentenza impugnata relativo alla domanda qualificata
come opposizione all'esecuzione; accoglie il primo e
secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo
del ricorso incidentale, in quanto rivolti contro il
capo della sentenza impugnata relativa alla domanda
giudicata di opposizione agli atti, dichiarando al
riguardo la giurisdizione del giudice tributario,
davanti al quale rimette le parti; dichiara assorbiti i
restanti motivi dei due ricorsi; cassa la sentenza
impugnata in relazione ai profilo accolto e compensa tra
le parti le spese dell'intero giudizio.
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