Parità di diritti pensionistici per gli omosessuali
congiunti con una unione civile registrata. Il
trattamento non può essere inferiore a quello più
favorevole concesso alle persone di diverso sesso
regolarmente sposate. Lo ha riconosciuto la Corte di
giustizia dell’Unione europea, con la sentenza C-147/08
di oggi, bocciando il comportamento del comune di
Amburgo per “discriminazione fondata sulle tendenze
sessuali”, perché aveva rifiutato una richiesta di
aumento di un ex dipendente, fatta proprio in quanto
unito civilmente con il proprio compagno.
La situazione di partenza
Il signor Jürgen Römer ha lavorato per la Città di
Amburgo, in Germania, come impiegato amministrativo dal
1950 fino al sopravvenire della sua incapacità
lavorativa il 31 maggio 1990. A partire dal 1969, egli
ha vissuto ininterrottamente con il suo compagno, il
sig. U., con il quale ha concluso un’unione civile
registrata conformemente alla legge tedesca del 16
febbraio 2001. Successivamente, ha chiesto che
l’importo della pensione complementare di vecchiaia
fosse ricalcolato applicando uno scaglione tributario
più favorevole, corrispondente a quello applicato ai
beneficiari coniugati. Tuttavia, la Città di Amburgo ha
rifiutato la richiesta sulla base del fatto che
“soltanto i beneficiari coniugati, non stabilmente
separati, e quelli aventi diritto ad assegni familiari o
ad altre prestazioni analoghe hanno diritto a tale
beneficio”.
A questo punto il sig. Römer ha adito il Tribunale del
lavoro di Amburgo che, a sua volta, ha chiesto alla
Corte di giustizia di interpretare le disposizioni
dell’Unione riguardanti le discriminazioni fondate sulle
tendenze sessuali in materia di occupazione e di lavoro.
Il ragionamento della Corte
La Corte ha iniziato col riconoscere che le pensioni
complementari rientrano nell’ambito di applicazione
della direttiva 2000/78. E che la legge tedesca sulle
unioni civili registrate ha introdotto, per le persone
dello stesso sesso, l’istituto dell’unione civile,
“scegliendo di precludere a tali persone il matrimonio,
che resta riservato alle sole persone di sesso diverso”.
E che, ad avviso del giudice del rinvio,
nell’ordinamento giuridico tedesco, a questo punto non
vi è ormai alcuna differenza giuridica di rilievo tra
questi due status personali.
Il diritto al beneficio
Il beneficio della pensione complementare di vecchiaia
presuppone “non soltanto che il partner sia sposato, ma
anche che egli non sia stabilmente separato dal suo
coniuge, in quanto essa mira a procurare un reddito
sostitutivo a vantaggio dell’interessato e,
indirettamente, delle persone che vivono con lui”. Ma
anche la legge tedesca sulle unioni civili registrate
stabilisce che “i partner dell’unione civile hanno
l’obbligo reciproco di prestarsi soccorso e assistenza
nonché quello di contribuire in maniera adeguata ai
bisogni della comunità partenariale”. Pertanto, a
giudizio della Corte, “i medesimi obblighi gravano sui
partner dell’unione civile così come sui coniugi”.
Infine, la Corte ha puntualizzato che “il diritto alla
parità di trattamento può essere rivendicato da un
singolo dopo la scadenza del termine di trasposizione
della direttiva”, e dunque il riconoscimento parte dal 3
dicembre 2003.
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