di Francesco Maiorana, Alessandro Jazzetti
Un piazzale di scarico delle merci e' equiparabile a
strada ad uso pubblico e i danni causati dalla
circolazione dei mezzi vanno compresi nell'art. 2054
c.c.
Il D.Lvo n.
209/05, detto anche codice delle assicurazioni private,
disciplina, tra le varie, le procedure liquidative.
L’art. 144 della normativa in commento prevede l’azione
diretta del danneggiato.
Più precisamente
tale disposizione prevede che il danneggiato per
sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di
un natante, per i quali vi e' obbligo di assicurazione,
ha azione diretta per il risarcimento del danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile
civile, entro i limiti delle somme per le quali e' stata
stipulata l'assicurazione.
Tale tutela veniva
prevista anche prima dell’entrata in vigore del codice
delle assicurazioni grazie al combinato disposto degli
artt. 1 e 18 della l. n. 990/69. Orbene uno dei problemi
sorti nella realtà quotidiana riguarda la circolazione
in aree di proprietà privata.
La Cassazione (ex
multis cass. civ. ordinanza n. 17279/09) sostiene che la
tutela assicurativa deve essere estesa anche per i
sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su
strade di uso pubblico o a queste equiparate, per tali
dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di
proprietà privata, sono aperte ad un numero
indeterminato di persone.
Non solo, i
criteri per individuare l’ambito di applicazione delle
regole in tema di assicurazione per la responsabilità
civile non consistono necessariamente nella natura
privata o pubblica del diritto di proprietà sulla
stessa, né nel fatto che essa sia collocata in una od
altra posizione rispetto ad uno stabile di proprietà
privata; consistono invece nell’apertura o meno
dell’area stessa all’uso pubblico, in termini tali per
cui risulti ordinariamente adibita al traffico
veicolare.
In altri
precedenti la Cassazione (ex multis cass. civ. n.
20911/05) ha affermato che l’azione diretta spettante al
danneggiato è ammissibile anche per i sinistri cagionati
da veicoli posti in circolazione su area, che, ancorché
di proprietà privata, sia aperta ad un numero
indeterminato di persone ed alla quale sia data la
possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte
di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa,
non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che
hanno detta possibilità pur quando essi appartengano
tutti a una o più categorie specifiche e quando
l’accesso avvenga per peculiari finalità ed in
particolari condizioni.
In questo contesto
si inserisce la decisione in commento.
Nel caso di specie
l’incidente avveniva all’interno di un piazzale di uno
stabilimento. Più precisamente durante le operazioni di
scarico merci il veicolo urtava, danneggiandolo, un
macchinario. Il proprietario del bene danneggiato citava
in giudizio la compagnia assicurativa.
Quest’ultima si
costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva
dell’attore in quanto l’evento si sarebbe verificato in
un’area privata. Il Tribunale, alla luce delle
risultanze probatorie, afferma che il piazzale nel quale
è avvenuto il sinistro deve equipararsi a strada di uso
pubblico visto che vi accedevano diversi mezzi.
Per tale ragione
il Giudice condanna la compagnia assicurativa al
risarcimento del danno. |