Stop al Collegato lavoro se le questioni
non sono pertinenti
di Francesco Buffa
Applicabile retroattivamente il
collegato lavoro solo se la nuova disciplina è attinente
alle questioni censurate con l'impugnazione, che deve
aver avuto riguardo pertanto alle conseguenze
patrimoniali dell'accertata nullità del termine.
Con la sentenza in
epigrafe la Corte consolida il proprio orientamento
secondo il quale l'art. 32, co. 5, della legge n. 183
del 2010 (c.d. collegato lavoro) è applicabile
retroattivamente a fattispecie maturate prima della sua
entrata in vigore (ai sensi del co. 7 della medesima
disposizione) solo in quanto la nuova disciplina sia
pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura
nel ricorso ed attenga alle questioni censurate con
l’impugnazione, che deve aver avuto riguardo pertanto
alle conseguenze patrimoniali dell'accertata nullità del
termine.
Ritiene infatti la Corte
che costituisce condizione necessaria per poter
applicare nel giudizio di legittimità lo ius
superveniens che abbia introdotto, con efficacia
retroattiva, una nuova disciplina del rapporto
controverso, il fatto che quest'ultima sia in qualche
modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di
censura nel ricorso, in ragione della natura del
controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato
dagli specifici motivi di ricorso; inoltre, è altresì
necessario che il motivo di ricorso che investe, anche
indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina
sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì
ammissibile secondo la disciplina sua propria.
Sullo stesso tema
dell’applicazione del collegato lavoro alle fattispecie
precedenti l’entrata in vigore delle nuove disposizioni,
la giurisprudenza aveva precisato altresì in sede di
legittimità che, nel rapporto di lavoro con termine
illegittimo, i co. 5-7 dell'art. 32 del collegato lavoro
sono applicabili retroattivamente con il limite del
giudicato relativo alla domanda di risarcimento del
danno.
Infatti, secondo Cass.
Cass. n. 65 del 3 gennaio 2011, l'applicazione
retroattiva dell'art. 32, co. 5, della legge n. 183 del
2010 trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda
risarcitoria conseguente alla impugnazione del termine
illegittimamente apposto al contratto di lavoro,
rilevando che l'impugnazione del solo capo relativo alla
declaratoria di nullità del termine non impedisce la
formazione del giudicato sul capo di domanda relativo al
relativo risarcimento del danno.
Da ultimo, va rilevato
che sulla legittimità costituzionale della norma del
collegato sopra richiamata pende questione di
legittimità costituzionale sollevata da Cass. ordinanza
n. 2112 del 21 gennaio 2011 e da trib. Trani 21 dicembre
2010.
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