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Falso in atto pubblio-Medici ASL e cartelle cliniche: pluriofficialita' e flurioffensivita'- (Sentenza Cassazione penale 25/02/2011, n. 7443)-Ipsoa.it

 

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Il medico convenzionato con l'A.S.L. e' pubblico ufficiale e la cartella clinica e' atto pubblico. La Cassazione ha anche ribadito la plurioffensivita' dei reati di falso e le ricadute in tema di costituzione di parte civile.

La Cassazione ha confermato la condanna di alcuni sanitari che avevano alterato la cartella clinica relativa ad un intervento chirurgico per coprire le loro responsabilità, ribadendo, in maniera estremamente chiara, principi tutto sommato consolidati che giova appresso ripercorrere. In primo luogo, il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate (in tal sendo, fra le altre, v. Sez. 6, Sentenza n. 5482 del 20/02/1998, in CED Cass., n. 210498; Sez. 6, Sentenza n. 4072 del 9/2/1994, ivi, n. 197983).

In secondo luogo, agli effetti della tutela penale, la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica, compresa in essa la scheda anestesiologica che ne costituisce parte integrante, è atto pubblico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza (ex multis, v. Sez. 4, Sentenza n. 37925 del 07/07/2010, ivi, n. 248448; Sez. 5, Sentenza n. 31858 del 16/04/2009, ivi, n. 244907).

In terzo ed ultimo luogo, è stato anche ribadito che i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale ed alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione o a costituirsi parte civile.

Tale soluzione ribadisce il punto di arrivo adottato, dopo aspro e lungo contrasto, da Sez. U, Sentenza n. 46982 del 25/10/2007, in Cass. pen., 2008, p. 1283, con nota di Fabio Maria Ferrari, La natura plurioffensiva dei reati di falso, tra esigenze di protezione degli interessi individuali ed immaterialità del bene giuridico prevalente.

 (Sentenza Cassazione penale 25/02/2011, n. 7443)

 

 

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