Il medico convenzionato con l'A.S.L. e' pubblico
ufficiale e la cartella clinica e' atto pubblico. La
Cassazione ha anche ribadito la plurioffensivita' dei
reati di falso e le ricadute in tema di costituzione di
parte civile.
La Cassazione ha confermato
la condanna di alcuni sanitari che avevano alterato la
cartella clinica relativa ad un intervento chirurgico
per coprire le loro responsabilità , ribadendo, in
maniera estremamente chiara, principi tutto sommato
consolidati che giova appresso ripercorrere. In primo
luogo, il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la
qualifica di pubblico ufficiale e non quella di
incaricato di pubblico servizio in quanto svolge la sua
attività per mezzo di poteri pubblicistici di
certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e
nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni
alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso
strutture pubbliche, ovvero presso strutture private
convenzionate (in tal sendo, fra le altre, v. Sez. 6,
Sentenza n. 5482 del 20/02/1998, in CED Cass., n.
210498; Sez. 6, Sentenza n. 4072 del 9/2/1994, ivi, n.
197983).
In secondo luogo,
agli effetti della tutela penale, la cartella clinica
redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica,
compresa in essa la scheda anestesiologica che ne
costituisce parte integrante, è atto pubblico munito di
fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza
dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati
come avvenuti in sua presenza (ex multis, v. Sez. 4,
Sentenza n. 37925 del 07/07/2010, ivi, n. 248448; Sez.
5, Sentenza n. 31858 del 16/04/2009, ivi, n. 244907).
In terzo ed ultimo
luogo, è stato anche ribadito che i delitti contro la
fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse
pubblico alla genuinità materiale ed alla veridicitÃ
ideologica di determinati atti, ma anche quello del
soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia
destinato a incidere concretamente, con la conseguenza
che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona
offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a
proporre opposizione alla richiesta di archiviazione o a
costituirsi parte civile.
Tale soluzione
ribadisce il punto di arrivo adottato, dopo aspro e
lungo contrasto, da Sez. U, Sentenza n. 46982 del
25/10/2007, in Cass. pen., 2008, p. 1283, con nota di
Fabio Maria Ferrari, La natura plurioffensiva dei reati
di falso, tra esigenze di protezione degli interessi
individuali ed immaterialità del bene giuridico
prevalente.
(Sentenza Cassazione penale 25/02/2011, n. 7443)
|