La Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il
sequestro della macchina in sosta e con i
fari
accesi se al
volante c'è un automobilista in stato di
ebbrezza
alcolica. La quarta
sezione penale, ha messo nero su bianco tale principio
di diritto con la sentenza n. 17238, depositata il 4
maggio 2011. Secondo quanto si apprende dalla sentenza
della Suprema Corte, con l'ordinanza, il tribunale di
Bolzano confermava il provvedimento con il quale il gip
disponeva il sequestro dell'autovettura di proprietà di
un uomo, il quale, veniva fermato dalla polizia in
evidente stato di
ebbrezza
alcolica, e seppur
in sosta, si trovava seduto alla guida di una Porsche,
con i fari accesi, la
cintura
allacciata,
pertanto, in procinto di partire. Secondo il Tribunale,
il fatto doveva ritenersi riconducibile alla fattispecie
di cui all'art. 186, co. 2 del codice della strada, il
quale prevede il sequestro preventivo del veicolo,
essendo lo stesso oggetto di confisca obbligatoria ex
comma 7 dello stesso art. 186. Il provvedimento emesso
dal tribunale di Bolzano, veniva così impugnato
dall'uomo che proponeva ricorso per cassazione. La
Corte, confermando il provvedimento, ha rigettato il
ricorso dell'uomo che aveva puntato, inutilmente, a
provare che, non essendo il veicolo in movimento, non
potesse integrarsi la violazione contestatagli di cui
all'art. 186, co. C.d.S. In particolare la Corte,
puntualizzando che il concetto di circolazione di un
veicolo "non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo,
ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta,
che ugualmente ineriscono alla circolazione" ha spiegato
che "il porsi alla guida di un'auto, in evidenti
condizioni di alterazione dovuta all'assunzione di
sostanze
alcoliche,
nell'atto di muovere il veicolo, già con il motore
avviato ed i fari accesi, avendo anche provveduto ad
allacciare la cintura di sicurezza, valeva già a
rappresentare una condotta idonea ad integrare la
fattispecie ipotizzata. La circostanza secondo cui, al
momento del controllo, l'auto non si era ancora mossa
non si presenta, allo stato, significativa nei termini
ritenuti dal ricorrente (...) Dunque, la sosta di
un'auto su area di pubblico transito, che presuppone un
arrivo sul posto ed una ripartenza del veicolo, non è
circostanza irrilevante nella sede cautelare, posto che
ad essa possono certamente inerire condotte
riconducibili alla fattispecie alla stato ipotizzata,
specie se, come nel caso che oggi interessa,
l'atteggiamento del soggetto, come sopra descritto, non
lascia dubbi non solo circa il sopraggiungere dello
stesso a bordo della sua auto sul luogo della sosta, ma
anche in ordine all'intenzione, una volta avviato il
motore e postosi ai comandi del veicolo in assetto di
guida, di ripartire. Intento non portato a compimento
solo per l'intervento dei carabinieri, pronti a bloccare
l'auto perché consapevoli delle alterate condizioni
dell'indagato e dei rischi che potevano conseguire dalla
circolazione del veicolo".
Autore: Luisa Foti)
|