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Ai fini delle notifiche-Residenza anagrafica, trasferimento con effetto immediato -(Sentenza Cassazione civile 15/04/2011, n. 8684)-Ipsoa.it

 

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L’effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle notifiche, è immediato. Ne discende che il cambio di residenza del contribuente diventa immediatamente operativo, non potendo applicarsi retroattivamente il nuovo termine dilatorio di 30 giorni, introdotto dall’art. 37, comma 27, D.L. n. 223/2006. Tale previsione, infatti, riguarda le sole notifiche eseguite dopo l’entrata in vigore di detta norma.

È questo quanto concluso dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8684, depositata lo scorso 15 aprile 2011, nell’esaminare il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate di contro alla decisione assunta dalla competente Commissione tributaria regionale che aveva considerato affetta da nullità la notifica dell’avviso di accertamento a monte di una cartella di pagamento, dal momento che il contribuente aveva trasferito in data antecedente alla notifica la propria residenza.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la decisione dei giudici di secondo grado era erronea dal momento che il messo notificatore aveva effettuato le dovute ricerche anagrafiche, dalla quali risultava la residenza ante-trasferimento.

Ad ogni buon conto, stando alle deduzioni dell’Ufficio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal 60° giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.

Pertanto, avendo il contribuente cambiato la propria residenza in data 6 novembre 2010, a nulla sarebbe rilevata ai fini della validità della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta in 21 novembre dello stesso anno, non essendo a tale data ancora decorso il termine dilatorio previsto dalla predetta norma.

Secondo la Corte di Cassazione tale argomentazione è infondata, dal momento che tale previsione è stata espunta dall’ordinamento a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, operata dalla Corte Costituzionale n. 360/2003. Di talchè, la regola generale, è quella secondo la quale l’effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle notifiche, è immediato.

A cura della Redazione

 

 

 

 

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