L’effetto delle variazioni anagrafiche, ai fini delle
notifiche, è immediato. Ne discende che il cambio di
residenza del contribuente diventa immediatamente
operativo, non potendo applicarsi retroattivamente il
nuovo termine dilatorio di 30 giorni, introdotto
dall’art. 37, comma 27, D.L. n. 223/2006. Tale
previsione, infatti, riguarda le sole notifiche eseguite
dopo l’entrata in vigore di detta norma.
È questo quanto
concluso dalla sezione tributaria della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 8684, depositata lo scorso
15 aprile 2011, nell’esaminare il ricorso proposto
dall’Agenzia delle Entrate di contro alla decisione
assunta dalla competente Commissione tributaria
regionale che aveva considerato affetta da nullità la
notifica dell’avviso di accertamento a monte di una
cartella di pagamento, dal momento che il contribuente
aveva trasferito in data antecedente alla notifica la
propria residenza.
Secondo
l’Amministrazione finanziaria, la decisione dei giudici
di secondo grado era erronea dal momento che il messo
notificatore aveva effettuato le dovute ricerche
anagrafiche, dalla quali risultava la residenza
ante-trasferimento.
Ad ogni buon conto,
stando alle deduzioni dell’Ufficio, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, le
variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non
risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai
fini delle notificazioni, dal 60° giorno successivo a
quello dell’avvenuta variazione anagrafica.
Pertanto, avendo il
contribuente cambiato la propria residenza in data 6
novembre 2010, a nulla sarebbe rilevata ai fini della
validità della notifica dell’avviso di accertamento,
avvenuta in 21 novembre dello stesso anno, non essendo a
tale data ancora decorso il termine dilatorio previsto
dalla predetta norma.
Secondo la Corte di
Cassazione tale argomentazione è infondata, dal momento
che tale previsione è stata espunta dall’ordinamento a
seguito della declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma, operata dalla Corte
Costituzionale n. 360/2003. Di talchè, la regola
generale, è quella secondo la quale l’effetto delle
variazioni anagrafiche, ai fini delle notifiche, è
immediato.
A cura della
Redazione
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