Le PA che hanno rapporti assicurativi con l’INPS sono
tenute a calcolare e versare i contributi sull’intera
retribuzione, senza tener conto della riduzione
retributiva prevista per i trattamenti economici dei
dipendenti.
L'INPS segnala che
a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre
2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti
dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni
pubbliche, inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), superiori
a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento
per la parte eccedente il predetto importo fino a
150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte
eccedente 150.000 euro.
Tale norma
specifica che “la riduzione prevista dal primo periodo
del presente comma non opera ai fini previdenziali”.
L'INPS fa presente
che la riduzione retributiva applicata ai trattamenti
economici dei lavoratori interessati non determina una
corrispondente riduzione della base imponibile ai fini
contributivi e previdenziali di cui all’art. 6 del
D.Lgs. n. 314/97. Pertanto, le amministrazioni pubbliche
devono calcolare e versare i contributi sull’intera
retribuzione, senza tener conto della riduzione
retributiva operata ex art. 9, co. 2, legge n. 122/2010,
con l’osservanza delle consuete modalità di denuncia e
versamento della contribuzione.
A cura della
Redazione
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