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Riduzione del trattamento economico?Dipendenti pubblici, la contribuzione si applica sull'intera retribuzione-(Messaggio INPS 04/05/2011, n. 10095)

 

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Le PA che hanno rapporti assicurativi con l’INPS sono tenute a calcolare e versare i contributi sull’intera retribuzione, senza tener conto della riduzione retributiva prevista per i trattamenti economici dei dipendenti.

L'INPS segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.

Tale norma specifica che “la riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali”.

L'INPS fa presente che la riduzione retributiva applicata ai trattamenti economici dei lavoratori interessati non determina una corrispondente riduzione della base imponibile ai fini contributivi e previdenziali di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 314/97. Pertanto, le amministrazioni pubbliche devono calcolare e versare i contributi sull’intera retribuzione, senza tener conto della riduzione retributiva operata ex art. 9, co. 2, legge n. 122/2010, con l’osservanza delle consuete modalità di denuncia e versamento della contribuzione.

A cura della Redazione

 

 

 

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