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Responsabilita'  degli enti estesa anche alle imprese individuali- Ampliata l'area dei destinatari- (Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 20/04/2011, n. 15657)-Ipsoa.it

 

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di Manuela Bianchi

Nella nozione di ente deve essere ricompresa l'impresa individuale, posto che criterio rilevante ai fini dell'applicabilita' del D. Lgs. n. 231/01 e' la circostanza che l'ente sia dotato di personalita' giuridica.

La sentenza in commento è stata resa dalla Suprema Corte nell’ambito di un procedimento penale a carico di un’impresa individuale, nei confronti di cui il Tribunale del Riesame, conformemente alle previsioni del D. Lgs. n. 231/01 (in seguito, anche il “Decreto”), aveva comminato la sanzione interdittiva della revoca dell’autorizzazione alla raccolta e al conferimento di rifiuti pericolosi, avendo essa reiterato il reato si associazione per delinquere (reato presupposto ex art. 24-ter, Decreto) finalizzata alla commissione dei reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi.

Nella fattispecie concreta, l’impresa individuale ha proposto ricorso avverso la suddetta pronuncia del Tribunale del Riesame, e, riprendendo un precedente orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 18941/2004), ha sostenuto l’applicabilità del Decreto soltanto con riferimento agli enti dotati di personalità giuridica con una governance di tipo societario o pluripersonale.

Con la decisione in esame, i giudici di legittimità, hanno rigettato il ricorso e ritenuto non condivisibile il precedente orientamento giurisprudenziale. Ed invero, riprendendo il dettato letterale dell’art. 1, D. Lgs. n. 231/01 hanno precisato che: (i) il Decreto deve ritenersi applicabile agli enti forniti di personalità giuridica, nonché a società e associazioni anche prive di personalità giuridica e (ii) non può essere a priori negata l’assimilazione dell’impresa individuale ad una persona giuridica “nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività”.

Ciò significa che nella nozione di ente deve essere ricompresa l’impresa individuale, assumendo rilevanza dirimente ai fini dell’applicabilità del D. Lgs. n. 231/01 non tanto la composizione plurisoggettiva dell’ente, quanto la circostanza che esso sia dotato di personalità giuridica.

Se così non fosse, tra l’altro, si creerebbe un pericoloso vuoto normativo, “con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connessa ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse e articolate”.

A ulteriore conferma della propria interpretazione, gli Ermellini rilevano che, non cogliendosi nel dettato dell’art. 1 del Decreto alcun cenno sulle imprese individuali, “la loro mancata inclusione non equivale ad esclusione, ma, semmai, ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma”.

La sentenza offre interessanti spunti di riflessione del continuo processo di ampliamento dei confini soggettivi ed oggettivi di applicazione del Decreto, sia da parte del Legislatore, sia da parte della giurisprudenza.

Senza pretesa di completezza, con riferimento all’ampliamento in ambito soggettivo, oltre alla sentenza oggetto del presente commento, si segnalano due pronunce che hanno sancito l’assoggettamento al D. Lgs. n. 231/01 delle società c.d. miste (i.e. società partecipate da capitale pubblico e privato, Cass. n. 28699/10) e le onlus (Tribunale di Milano, GIP, n. 820/11).

Con riferimento al profilo oggettivo, il Legislatore, dal 2001 ad oggi ha inserito nuove ed eterogenee categorie di reato-presupposto. Infatti, ai reati contro la Pubblica Amministrazione originariamente previsti dal dettato normativo, si sono aggiunti, tra gli altri, i reati societari, di market abuse, quelli contro la salute e la sicurezza sul lavoro, i reati informatici, i delitti contro l’industria e il commercio e quelli in violazione del diritto d’autore, nonché i reati di criminalità organizzata, fino ad arrivare ai reati ambientali, il cui Disegno di Legge è attualmente in discussione.

 

(Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 20/04/2011, n. 15657)

 

 

 

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