Le Sezioni Unite penali, con la
sentenza n. 17386 depositata il 5 maggio 2011 hanno
stabilito che, per calcolare la pena edittale, ai fini
della verifica della facoltatività dell'arresto in
flagranza (artt. 381 e 379 c.p.p.), e più in generale
per la determinazione della pena agli effetti
dell'applicazione delle misure cautelari (art. 278
c.p.p.), non si deve tener conto della recidiva
reiterata. Il massimo consesso penale di Piazza Cavour
ha osservato che "la recidiva, nelle ipotesi in cui
comporta un aumento della pena superiore ad un terzo,
determina certamente gli effetti propri di una
circostanza aggravante ad effetto speciale (secondo il
principio enunciato da queste Sezioni Unite - con
specifico riferimento alla recidiva di cui all'art. 99,
comma quinto, cod. pen....) il che non è assolutamente
incompatibile con la natura di "circostanza inerente
alla persona del colpevole" che il legislatore (art. 70
cod. pen.) ha espressamente attribuito alla recidiva (in
genere)". Dopo aver illustrato le varie soluzione
giurisprudenziali che, nel corso degli anni avevano o
meno conferito rilevanza alla recidiva reiterata, le
Sezioni Unite hanno risolto il caso, enunciando il
seguente principio di diritto: "nel computo della pena
edittale, ai fini della verifica della facoltatività
dell'arresto in flagranza, e più in generale per la
determinazione della pena agli effetti dell'applicazione
delle misure cautelari, non si deve tener conto della
recidiva reiterata".
- Autore: Luisa Foti)
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