Con la sentenza n. 9839 le Sezioni Unite Civili
della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'atto
introduttivo del
giudizio
arbitrale può
essere effettuato con le forme previste dalle parti
nell'apposita
clausola
compromissoria.
Secondo la Cassazione "se si considera il ruolo delle
parti compromittenti nella determinazione delle regole
del procedimento, emerge che la scelta legislativa,
rimasta inalterata, di rimettere alle parti, e in
subordine agli arbitri, l'iniziativa e la determinazione
delle regole del procedimento sia la massima espressione
del principio di libertà che governa l'arbitrato, dato
normativo caratterizzante l'istituto". Le Sezioni Unite
Civili, investite della questione, (in particolare se
nell'ipotesi in cui la parte promuove il
giudizio
arbitrale
avvalendosi della rappresentanza di un avvocato,
all'atto introduttivo del giudizio arbitrale sia
applicabile la disciplina del codice di rito relativa
alle modalità di conferimento dello ius postulandi di
cui all'art. 83 cpc e se, e a quali condizioni, l'omessa
osservanza di tale disciplina consenta l'impugnazione
per nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo
comma, n. 7, c.p.c.), dopo aver illustrato i vari
orientamenti della giurisprudenza precedente in materia,
hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto:
"l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere
effettuato con le forme previste dalle parti nell'apposita
clausola compromissoria: in tanto l'effettuato richiamo
alle norme del codice di rito ivi contenuto può trovare
applicazione, in quanto tale richiamo sia specifico e
relativo alle modalità di introduzione della domanda di
arbitrato ed è lecito desumere la volontà delle parti al
riguardo anche dal complesso delle norme procedurali
pattiziamente stabilite, salva, nel caso di mancata
menzione, in detto atto, di apposita procura al
difensore che abbia personalmente avanzato la richiesta,
la facoltà della controparte di esigere la ratifica
dell'operato di questi".
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- Autore: Luisa Foti)
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