Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Arbitrato: Cassazione, per l'atto introduttivo si possono seguire forme previste nella clausola compromissoria- sentenza n. 9839.11-cataldi.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

Con la sentenza n. 9839 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato con le forme previste dalle parti nell'apposita clausola compromissoria. Secondo la Cassazione "se si considera il ruolo delle parti compromittenti nella determinazione delle regole del procedimento, emerge che la scelta legislativa, rimasta inalterata, di rimettere alle parti, e in subordine agli arbitri, l'iniziativa e la determinazione delle regole del procedimento sia la massima espressione del principio di libertà che governa l'arbitrato, dato normativo caratterizzante l'istituto". Le Sezioni Unite Civili, investite della questione, (in particolare se nell'ipotesi in cui la parte promuove il giudizio arbitrale avvalendosi della rappresentanza di un avvocato, all'atto introduttivo del giudizio arbitrale sia applicabile la disciplina del codice di rito relativa alle modalità di conferimento dello ius postulandi di cui all'art. 83 cpc e se, e a quali condizioni, l'omessa osservanza di tale disciplina consenta l'impugnazione per nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 7, c.p.c.), dopo aver illustrato i vari orientamenti della giurisprudenza precedente in materia, hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: "l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato con le forme previste dalle parti nell'apposita clausola compromissoria: in tanto l'effettuato richiamo alle norme del codice di rito ivi contenuto può trovare applicazione, in quanto tale richiamo sia specifico e relativo alle modalità di introduzione della domanda di arbitrato ed è lecito desumere la volontà delle parti al riguardo anche dal complesso delle norme procedurali pattiziamente stabilite, salva, nel caso di mancata menzione, in detto atto, di apposita procura al difensore che abbia personalmente avanzato la richiesta, la facoltà della controparte di esigere la ratifica dell'operato di questi".
Scarica il testo integrale di questa sentenza
- Autore: Luisa Foti)

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici