Avv. Paolo Nesta


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IN CASO DI LICENZIAMENTO MOTIVATO CON PIU' ADDEBITI, LA GIUSTA CAUSA PUO' ESSERE RAVVISATA ANCHE IN UNO SOLO DI ESSI - In base all'art. 2119 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 8774 del 15 aprile 2011, Pres. Roselli, Rel. Tricomi)-Legge e giustizia.it.

 

 

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In caso di licenziamento per giusta causa, il Giudice investito della decisione dell'impugnazione deve compiere la sua valutazione nell'ambito dei motivi posti alla base del licenziamento e, quindi, dell'addebito precedentemente contestato, senza che, però, essa sia condizionata, sul piano quantitativo. In altre parole nel caso in cui si discuta se possa essere valutato idoneo solo uno dei comportamenti ascritti, il giudice può accertare l'esistenza della giusta causa sulla base anche di uno solo dei comportamenti, ove in esso riscontri il carattere di gravità richiesto dall'art. 2119 cod. civ.. Quindi, se è vero che nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di comportamenti, gli stessi, ove in fatto accertati, debbono essere esaminati non solo atomisticamente ma anche nella loro concatenazione ai fini della valutazione della loro gravità, non è, invece, vero che la "causa" che consente la cessazione del rapporto debba essere ravvisata necessariamente nel complesso dei fatti ascritti, potendo il giudice individuare anche in taluni o in uno solo di essi il comportamento che giustifica il licenziamento. Va altresì ricordato che, in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che della mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia.

 

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