Il diritto al cd. consenso informato, in tanto
costituisce uno degli aspetti dell'inviolabile diritto
alla libertà personale, in quanto l'homo juridicus ha
acquisito la identità giuridica di homo dignus, per
mutuare terminologia di autorevole giurista. Infatti,
tale innovazione identificativa è positivamente
configurata in virtù della prescrittività delle norme di
cui all'art. 2, 3 e 32 Cost., attualmente rafforzata
dagli artt. 1-5 della Carta di Nizza, (giuridificata
dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, già
ratificata dall'Italia durante parte della fase del
giudizio di primo grado e durante la fase di appello).
Ne consegue che l'interprete è chiamato ad un suo
preciso obbligo nello svolgimento della sua attività
ermeneutica, ovvero di non poter più ignorare la soglia
della tutela espansiva del principio supremo, contenuto
nella Costituzione, della dignità umana, qualunque sia
l'oggetto sottoposto al suo esame. Infatti, nelle norme
su indicate della Carta di Nizza, e precisamente sotto
il titolo "Dignità", si proclamano la inviolabilità
della dignità umana, il diritto alla integrità fisica e
psichica con alcune specificazioni relative alle
applicazioni della medicina e della biologia. In altri
termini, in virtù del diritto vivente, costituito da
statuizioni costituzionali e di questa Corte, nonché
dall'osmosi tra attività interpretativa e intuizioni
dottrinali, gli interventi sul corpo del paziente
obbligano lo Stato e le sue istituzioni, tra cui il
giudice, a mantenere al centro la dimensione della
persona umana nella sua concreta esistenzialità, in
quanto la sua dignità è l'a priori dei diritti
fondamentali, senza il quale essi potrebbero essere
soggetti a limiti e possono svilire ogni loro
incisività: valore assiologico che informa la
Costituzione interna e viepiù la norma ordinaria. |