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Contratti pubblici-Bandi di gara, pagamenti PA senza clausole ''oscure''- (Sentenza Consiglio di Stato 21/03/2011, n. 1728)-Ipsoa.it

 

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di Cinzia De Stefanis

Con la sentenza del 21 marzo 2011 n. 1728, la sezione V del Consiglio di Stato ha evidenziato come l'individuazione delle modalita' di pagamento o dei parametri per determinarli nel contesto della gara costituisce un elemento che il bando deve prendere in espressa considerazione in attuazione della normativa comunitaria.

 

Fatto

 

Con ricorso al T.A.R. Piemonte le Associazioni Confcommercio, F.I.P.E. e A.N.G.E.M. hanno impugnato l'art. 19, commi 2 e 5, del capitolato generale d'oneri per la fornitura di beni e servizi e l'art. 19, penultimo comma, del capitolato speciale d'appalto, richiamati dal bando della "GARA 2", procedura aperta di appalto pubblico di servizi, indetta il 31.8.2009 dalla Regione Piemonte - Azienda Ospedaliero-Universitaria "San Giovanni Battista di Torino", per la gestione globale del servizio di ristorazione e nutrizione collettiva per degenti, dipendenti e altri utenti dell'Azienda stessa per un periodo di anni quattro, così come rettificati con avvisi inviati alla GUCE il 10.12.2009; inoltre i capitolati generali d'oneri per la fornitura di beni e servizi e speciale d'appalto, il bando che li richiama, e ogni qualsivoglia altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

 

Con altro ricorso, la Eutourist Serv-System s.p.a. ha impugnato presso detto T.A.R. la determinazione del 10.12.2009 con cui stono stati modificati l'art. 19 del Capitolato Generale e l'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto relativo a detta procedura aperta.

 

Il citato T.A.R., riuniti i due ricorsi, li ha accolti in parte e per l’effetto ha accertato e dichiarato l’iniquità della clausola impugnata, come modificata nell’avviso di rettifica 10/12/2009, nella parte in cui non esplicitava che, in mancanza di accordo derogatorio, si applicavano comunque i termini di legge e (nei sensi di cui in motivazione) nella parte in cui prevedeva quali parametri di possibile deroga concordata i “flussi finanziari di cassa in entrata a disposizione di questa azienda” e “i tempi tecnici strettamente necessari alle verifiche dell’esistenza del debito”.

 

La posizione del Consiglio di Stato

 

Il Collegio del Consiglio di Stato stabilisce che con la impugnata sentenza il T.A.R. ha ritenuto che l’Amministrazione può individuare una regolamentazione dei tempi e modi di pagamento (costruendo una sorta di condizione generale di contratto cui la controparte partecipando aderisce) oppure può, con riguardo al profilo dei tempi e modi di pagamento e come normalmente avviene per il prezzo, invitare il concorrente a formulare, sulla base di individuati e legittimi parametri, un’offerta secondo lo schema dell’invito ad offrire.

 

Ciò fermo restando che, ai sensi dell’art. 64 e dell’allegato IX A del D.Lgs. n. 163/2006, l’individuazione delle modalità di pagamento o dei parametri per determinarli nel contesto della gara costituisce un elemento che il bando deve prendere in espressa considerazione in attuazione della normativa comunitaria.

 

Ha aggiunto il Tribunale che da un punto di vista negoziale è evidente, nel complesso della disciplina di cui al D Lgs. n. 231/2002, che non vi sia assoluta incompatibilità tra la predefinizione unilaterale di clausole contrattuali e la loro strutturazione in deroga ai tempi e modi di pagamento previsti dal D Lgs. stesso, purché in aderenza al dettato dell’art. 7 del medesimo.

 

Ciò è stato ritenuto dimostrato dall’art. 8 del citato D. Lgs., che, nell’approntare una tutela collettiva avanzata avverso le condizioni generali unilateralmente predisposte (art. 1341 c.c.) in deroga ai parametri di legge, prevede che le stesse possano essere sindacate preventivamente rispetto alla conclusione del contratto, su impulso delle associazioni di categoria.

 

Il sindacato si svolge ex lege in applicazione dei parametri dell’art. 7, cui l’art. 8 rinvia, ed il combinato-disposto normativo ha senso solo se si ammette che anche la condizione generale di contratto può astrattamente contenere una legittima deroga ai parametri legali, salva la sua sindacabilità preventiva alla luce dell’art. 7 del D. Lgs. in questione.

 

La sentenza n. 1728 del Consiglio di Stato conferma una linea interpretativa già seguita dalla quarta sezione dello stesso Consiglio di Stato con la sentenza del 2 febbraio 2010 n. 469 con la quale viene stabilito che negli appalti pubblici i termini di pagamento devono essere necessariamente quelli standard cioè entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

 

Il termine di 30 giorni come dato insuperabile è ora previsto dall’articolo 4 della direttiva 2011/7/UE che dovrà essere recepita entro il marzo 2013, ma che rappresenta un riferimento molto importante per l’organizzazione di questo aspetto nei futuri appalti.

 

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