La Cassazione si è pronunciata su
una interessante questione di responsabilità degli
amministratori e dei sindaci (in forza del precedente
disposto dell'articolo 2392 Codice Civile), confermando
la pronuncia del Giudice d'appello secondo cui
l’esercizio di attività assicurativa in un ramo non
autorizzato costituisce una evidente violazione degli
obblighi gestori degli amministratori di una compagnia
di assicurazioni.
In generale la Cassazione ha
ricordato che "La natura contrattuale dell'azione
prevista dall'articolo 2392 Codice Civile comporta che,
ai fini del suo accoglimento, la società ha l'onere di
provare soltanto la sussistenza delle violazioni ed il
nesso di causalità fra le stesse ed il danno
verificatosi, mentre incombe sugli amministratori
l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto
dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento
agli addebito contestati, dell'osservanza dei doveri e
dell'adempimento degli obblighi loro imposti", per poi
rilevare che "la fattispecie in esame ricade nell'ambito
temporale di applicazione dell'articolo 2392 Codice
Civile, nel testo anteriore alle modifiche introdotte
dal Decreto Legislativo 6/2003, si osserva che,
nell'escludere la rilevanza del difetto di delega, la
Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del
principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo cui il dovere di vigilare sul
generale andamento della società, che il secondo comma
della predetta disposizione pone a carico degli
amministratori, permane anche in caso di attribuzione di
funzioni al comitato esecutivo o a singoli
amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti
consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non
abbiano potuto in concreto esercitare la predetta
vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri
componenti del consiglio".
In sostanza, secondo la Cassazione
"E' proprio l'inadempimento di tale dovere, nonché nel
mancato esercizio della facoltà di far annotare il loro
dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo
2392, terzo comma, Codice Civile, che la Corte
territoriale ha ravvisato il fondamento della
responsabilità degli amministratori privi di deleghe, la
cui affermazione, sorretta da un ragionamento immune da
vizi logici, non richiedeva l'acquisizione di ulteriori
elementi di prova, avuto riguardo al carattere
macroscopico della violazione che ha condotto
all'irrogazione della sanzione amministrativa a carico
della società. Non può non rilevarsi, infatti, come,
anche a volerlo ascrivere in via esclusiva agli
amministratori delegati, Io sviamento dell'attività
assicurativa dal settore individuato nel provvedimento
di autorizzazione, non investendo singoli atti ma un
intero ramo dell'attività sociale, costituisse,
nell'ambito della gestione della società, un fenomeno di
portata tale da non poter sfuggire all'attenzione degli
amministratori sprovvisti di delega, indipendentemente
dallo loro durata in carica".
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