RobertoD. dipendente della s.p.a. AEM Service, Azienda
Energetica Milanese, conqualifica di impiegato ASS, dopo
aver svolto per alcuni anni le mansioni diresponsabile
della contabilità analitica è stato destinato all'ufficiofatturazioni
con mansioni di mero controllo e collocato in sottordine
a unimpiegato di qualifica inferiore. Dopo circa due
anni egli si è rivolto alTribunale di Milano, sostenendo
di avere subito una dequalificazione echiedendo la
condanna dell'azienda al risarcimento del danno non
patrimonialecostituito dalla lesione della dignità
personale e del prestigio professionale.L'azienda si è
difesa negando la dequalificazione e sostenendo che
comunquel'assegnazione delle nuove mansioni era stata
concordata con il lavoratore. IlTribunale, dopo avere
svolto l'istruttoria ha condannato la datrice di
lavoroal risarcimento del danno non patrimoniale in
misura di euro 36.500. Questadecisione è stata
confermata, in grado di appello, dalla Corte di
Milano.L'azienda ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la decisione dellaCorte milanese per vizi di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte(Sezione Lavoro n. 8527 del 14 aprile
2011, Pres. Roselli, Rel. Stile) ha rigettato ilricorso
osservando che la sentenza impugnata, alla luce delle
risultanzeprobatorie emerse nel primo grado di giudizio,
ha comparato, attraverso la lorodescrizione analitica,
le mansioni in concreto svolte da Roberto D. fino
all'agostodel 1999 (ovvero quelle di responsabile della
contabilità analitica eresponsabile della contabilità
fornitori) con quelle svolte successivamente atale data
(ovvero quelle di controllo delle fatture con
riferimento alleclausole contrattuali) ed è quindi
giunta ad accertare la sussistenza delladequalificazione
a cui è stato sottoposto il lavoratore. Il
procedimentologico-giuridico seguito dalla Corte
d'Appello di Milano - ha affermato laCassazione - è
pertanto corretto e conforme agli insegnamenti
dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini
della verifica dellegittimo esercizio dello "ius
variandi"da parte del datore di lavoro, deve essere
valutata dal giudice di merito - congiudizio di fatto
incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato -
laomogeneità tra le mansioni successivamente attribuite
e quelle di originariaappartenenza, sotto il profilo
della loro equivalenza in concreto rispetto
allacompetenza richiesta, al livello professionale
raggiunto ed alla utilizzazionedel patrimonio
professionale acquisito dal dipendente nella pregressa
fase delrapporto e nella precedente attività svolta.
Con riferimento alla possibilità di ritenerelegittima la
dequalificazione ove oggetto di accordo con il
lavoratore, laCorte ha rilevato che l'art. 2103 cod.
civ., che tutela la professionalità delprestatore di
lavorononché il diritto a prestare l'attività lavorativa
per laquale si è stati assunti o si è successivamente
svolta, vietandone l'adibizionea mansioni inferiori, è
norma imperativa e quindi non derogabile nemmeno tra
leparti, come sancisce l'ultimo comma di tale norma:
"Ogni patto contrario è nullo". La Suprema Corte
haritenuto prive di fondamento anche le censure
concernenti l'accertamento deldanno non patrimoniale e
la liquidazione del risarcimento. La sentenzaimpugnata -
ha affermato la Cassazione - ha correttamente motivato
la suadecisione rilevando come il lavoratore fosse stato
assegnato all'usodell'elaboratore elettronico senza la
previa, necessaria istruzione e quindicon disagio dovuto
all'evidente ed incolpevole imperizia e con
conseguentepregiudizio per la dignità personale e per il
prestigio professionale, tutelatidall'art. 35, primo
comma, Cost.. La giurisprudenza di legittimità ha in
piùoccasioni affermato che "in caso diaccertato
demansionamento professionale del lavoratore in
violazione dell'art.2103 cod. civ., il giudice di
merito, con apprezzamento di fatto incensurabilein
cassazione se adeguatamente motivato, può desumere
l'esistenza del relativodanno, determinandone anche
l'entità in via equitativa, con processologico-giuridico
attinente alla formazione della prova, anche presuntiva,
inbase agli elementi di fatto relativi alla qualità e
quantità della esperienzalavorativa pregressa, al tipo
di professionalità colpita, alla durata
deldemansionamento, all'esito finale della
dequalificazione e alle altrecircostanze del caso
concreto". |