Avv. Paolo Nesta


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SUSSISTE LA GIURISDIZIONE CIVILE ITALIANA NEI CONFRONTI DELLO STATO ESTERO IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER GRAVI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI - Nuova configurazione dell'ordine pubblico internazionale (Cassazione Sezione I Civile n. 11163 del 20 maggio 2011, Pres. Luccioli, Rel. Bisogni).

 

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Indubbiamente lo scenario del diritto internazionale è profondamente mutato dopo la seconda guerra mondiale per almeno tre fattori. Il primo è costituito da una ben diversa incidenza rispetto al passato della esistenza di un organismo sovranazionale a tendenza universale, qual è l'ONU, che ha potuto operare efficacemente nel corso di un periodo privo di conflitti mondiali durato per decenni, come mai era avvenuto in passato nella storia delle relazioni internazionali. L'incidenza di tale organismo è stata particolarmente evidente per quanto concerne la cooperazione degli Stati nella lotta contro la perpetrazione di crimini contro i diritti umani. Ciò ha comportato l'istituzione di tribunali sovranazionali ad hoc, a partire dai tribunali di Norimberga e di Tokio, deputati all'accertamento e alla sanzione di crimini commessi in relazione a particolari fasi storiche o guerre civili o situazioni di pericolosa attenuazione della sovranità degli Stati. Inoltre, anche qui per la prima volta nella storia, si è resa possibile l'istituzione di una Corte penale internazionale permanente, chiamata a perseguire e giudicare permanentemente i reati contro l'umanità, il genocidio, i crimini di guerra, le gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra. Parallelamente,  a livello europeo, questi decenni successivi all'ultima guerra mondiale, hanno visto un incessante processo di integrazione fra gli Stati europei che ha reso possibile in particolare la stipulazione e la messa in opera di una Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, collegata all'istituzione di una Corte europea dei diritti dell'uomo che esercita la sua giurisdizione su ricorso dei cittadini europei vittime delle violazioni dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione. Nello stesso tempo, si è venuta a creare una Unione fra gli Stati europei che presenta le inedite caratteristiche di una sovranità multilivello cui si accompagna una stretta interconnessione di tipo federale fra gli Stati aderenti, gli stessi che sino a pochi decenni orsono non cessavano di combattersi in guerre sanguinose. Questa integrazione fra gli Stati ha comportato l'istituzione di una cittadinanza europea, l'adozione di una carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la creazione di uno spazio di giustizia nel quale si delinea una integrazione sempre più stretta e un regime di riconoscimento reciproco fra gli ordinamenti giurisdizionali degli Stati. Il periodo che ci separa dal secondo conflitto mondiale ha visto l'affermazione dei regimi democratici, specificamente nel continente europeo (e, in particolare in Italia, oltre che in Grecia e in Germania), accompagnata da un enorme processo di decolonizzazione e di affermazione della sovranità dei popoli e della intangibilità del territorio di appartenenza. Una nuova cultura giuridica e sociale ha alimentato la nascita e la affermazione di nuovi diritti fondamentali e il rafforzamento di quelli tradizionali con la redazione di nuove carte costituzionali e l'istituzione di Corti costituzionali nazionali a tutela del loro rispetto. Tutte queste conquiste civili dell'umanità, e del nostro continente in particolare, configurano un nuovo ordine pubblico internazionale ed europeo alla cui realizzazione il nostro Paese, insieme alla Germania e alla Grecia, ha pienamente contribuito. Rispetto a questa nuova configurazione dell'ordine pubblico internazionale il dettato costituzionale italiano è non solo coerente, ma è anche diretto alla sua piena attuazione nel territorio nazionale. Il richiamo è ovviamente all'articolo 10, primo comma, della Costituzione, secondo cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, e all'articolo 11, secondo cui l'Italia, oltre a ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Deve quindi escludersi, alla luce dei principi costituzionali italiani e dei principi generali del diritto internazionale, che l'esecuzione in Italia di una sentenza di uno Stato estero con la quale si impone a un altro Stato estero, nella specie entrambi aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'Unione europea, di risarcire le vittime (e per loro gli eredi) di gravissimi crimini di guerra, che hanno negato i loro diritti personali inviolabili e in primo luogo quella alla vita, possa porsi in contrasto con il rispetto dell'ordine pubblico italiano richiamato dall'articolo 64 primo comma lettera g) della legge n. 218/1995. Sussiste pertanto la giurisdizione civile italiana nei confronti dello Stato estero in materia di risarcimento dei danni per gravi violazioni dei diritti umani.

 

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