Indubbiamente lo scenario del
diritto internazionale è profondamente mutato dopo la
seconda guerra mondiale per almeno tre fattori. Il primo
è costituito da una ben diversa incidenza rispetto al
passato della esistenza di un organismo sovranazionale a
tendenza universale, qual è l'ONU, che ha potuto operare
efficacemente nel corso di un periodo privo di conflitti
mondiali durato per decenni, come mai era avvenuto in
passato nella storia delle relazioni internazionali.
L'incidenza di tale organismo è stata particolarmente
evidente per quanto concerne la cooperazione degli Stati
nella lotta contro la perpetrazione di crimini contro i
diritti umani. Ciò ha comportato l'istituzione di
tribunali sovranazionali ad hoc, a partire dai tribunali
di Norimberga e di Tokio, deputati all'accertamento e
alla sanzione di crimini commessi in relazione a
particolari fasi storiche o guerre civili o situazioni
di pericolosa attenuazione della sovranità degli Stati.
Inoltre, anche qui per la prima volta nella storia, si è
resa possibile l'istituzione di una Corte penale
internazionale permanente, chiamata a perseguire e
giudicare permanentemente i reati contro l'umanità, il
genocidio, i crimini di guerra, le gravi violazioni
delle Convenzioni di Ginevra. Parallelamente, a livello
europeo, questi decenni successivi all'ultima guerra
mondiale, hanno visto un incessante processo di
integrazione fra gli Stati europei che ha reso possibile
in particolare la stipulazione e la messa in opera di
una Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e le libertà fondamentali, collegata
all'istituzione di una Corte europea dei diritti
dell'uomo che esercita la sua giurisdizione su ricorso
dei cittadini europei vittime delle violazioni dei
diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione. Nello
stesso tempo, si è venuta a creare una Unione fra gli
Stati europei che presenta le inedite caratteristiche di
una sovranità multilivello cui si accompagna una stretta
interconnessione di tipo federale fra gli Stati
aderenti, gli stessi che sino a pochi decenni orsono non
cessavano di combattersi in guerre sanguinose. Questa
integrazione fra gli Stati ha comportato l'istituzione
di una cittadinanza europea, l'adozione di una carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea e la creazione
di uno spazio di giustizia nel quale si delinea una
integrazione sempre più stretta e un regime di
riconoscimento reciproco fra gli ordinamenti
giurisdizionali degli Stati. Il periodo che ci separa
dal secondo conflitto mondiale ha visto l'affermazione
dei regimi democratici, specificamente nel continente
europeo (e, in particolare in Italia, oltre che in
Grecia e in Germania), accompagnata da un enorme
processo di decolonizzazione e di affermazione della
sovranità dei popoli e della intangibilità del
territorio di appartenenza. Una nuova cultura giuridica
e sociale ha alimentato la nascita e la affermazione di
nuovi diritti fondamentali e il rafforzamento di quelli
tradizionali con la redazione di nuove carte
costituzionali e l'istituzione di Corti costituzionali
nazionali a tutela del loro rispetto. Tutte queste
conquiste civili dell'umanità, e del nostro continente
in particolare, configurano un nuovo ordine pubblico
internazionale ed europeo alla cui realizzazione il
nostro Paese, insieme alla Germania e alla Grecia, ha
pienamente contribuito. Rispetto a questa nuova
configurazione dell'ordine pubblico internazionale il
dettato costituzionale italiano è non solo coerente, ma
è anche diretto alla sua piena attuazione nel territorio
nazionale. Il richiamo è ovviamente all'articolo 10,
primo comma, della Costituzione, secondo cui
l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute, e
all'articolo 11, secondo cui l'Italia, oltre a ripudiare
la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali, consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le nazioni. Deve quindi
escludersi, alla luce dei principi costituzionali
italiani e dei principi generali del diritto
internazionale, che l'esecuzione in Italia di una
sentenza di uno Stato estero con la quale si impone a un
altro Stato estero, nella specie entrambi aderenti alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'Unione
europea, di risarcire le vittime (e per loro gli eredi)
di gravissimi crimini di guerra, che hanno negato i loro
diritti personali inviolabili e in primo luogo quella
alla vita, possa porsi in contrasto con il rispetto
dell'ordine pubblico italiano richiamato dall'articolo
64 primo comma lettera g) della legge n. 218/1995.
Sussiste pertanto la giurisdizione civile italiana nei
confronti dello Stato estero in materia di risarcimento
dei danni per gravi violazioni dei diritti umani. |